Sulla sicurezza imprese estere parificate a quelle italiane
Ai fini del rilascio della patente a crediti i requisiti sono i medesimi previsti dal DLgs. 81/2008
Le imprese stabilite in uno Stato dell’Ue diverso dall’Italia, ai fini del rilascio della patente a punti, potranno avvalersi, mediante autocertificazione, solo di alcuni documenti previsti dalla propria normativa, restando soggette, invece, agli altri obblighi contenuti nel DLgs. 81/2008.
Lo ha chiarito l’Ispettorato nazionale del Lavoro che, con la recente FAQ n. 35, pubblicata lo scorso 25 luglio, ha esaminato i requisiti che le imprese Ue devono possedere per poter ottenere la patente a crediti.
L’art. 27 del DLgs. 81/2008, che disciplina tale patente, prevede uno specifico regime per i soggetti esteri, tanto comunitari quanto extra Ue, ai quali non è richiesto il possesso della patente ma di un documento equivalente, rilasciato dalla competente autorità del Paese d’origine e, nel caso di Stato non appartenente all’Unione europea, riconosciuto secondo la legge italiana.
Il DM 132/2024, ai commi 4 e 5 dell’art. 1, dopo aver concesso la possibilità di autocertificare, in fase di rilascio della patente, il possesso del documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d’origine o, nel caso delle imprese extra Ue, l’avvenuto riconoscimento, secondo la legge italiana, di tale documentazione, richiede, in difetto, il possesso della patente a crediti. In tali ipotesi le aziende dovranno formulare la medesima richiesta di rilascio della patente con la differenza che le imprese Ue potranno autocertificare il possesso di alcuni documenti equivalenti.
In linea generale, come precisato dal DM 132/2024, la richiesta di rilascio della patente a crediti si basa su due tipologie di dichiarazioni.
Con la prima, ai sensi dell’art. 46 DPR 445/2000, si autocertifica: l’iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura; il possesso del DURC in corso di validità e il possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all’art. 17-bis commi 5 e 6 del DLgs. 241/97, nei casi previsti dalla normativa vigente (DURF).
La seconda, nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi del successivo art. 47 del DPR 445/2000, riguarda: l’adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal DLgs. 81/2008; il possesso del documento di valutazione dei rischi (DVR), nei casi previsti dalla normativa vigente; l’avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.
Rispetto alla prima tipologia di documenti, le imprese stabilite in uno Stato dell’Ue diverso dall’Italia potranno, innanzitutto, sostituire l’iscrizione CCIAA con l’iscrizione in un Registro delle imprese nel proprio Stato membro, qualora sia previsto dalla normativa dello stesso. Per quanto concerne il DURC, invece, come già anticipato con la circ. n. 4/2024, lo stesso può essere sostituito dalla presentazione della certificazione A1, attraverso il relativo modello. Infine, per quanto concerne il DURF, essendo tale requisito inteso come regolarità fiscale, la stessa potrà essere attestata da un documento che, secondo la normativa vigente nel proprio Stato membro, garantisca tale condizione.
Diversa è, invece, la situazione relativa agli altri requisiti necessari per l’ottenimento della patente.
Come sottolineato dall’INL, atteso che gli stessi sono più specificatamente riferiti alla materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (adempimento obblighi formativi, possesso del DVR e designazione RSPP), non potranno essere in alcun modo sostituiti da differenti adempimenti già effettuati in patria.
Ciò in quanto le imprese Ue, che operano in Italia, sono soggette alle medesime regole previste dal DLgs. n. 81/2008 per tutte le imprese italiane. Pertanto, le imprese o il lavoratore autonomo Ue dovranno dichiarare di aver adempiuto agli obblighi fissati dal tale normativa.
Sempre con riferimento ai requisiti, la FAQ n. 34 interviene sulla figura del restauratore. Lo stesso, alla stregua dell’archeologo, in quanto libero professionista, non è tenuto all’iscrizione alla Camera di commercio ma potrà ugualmente ottenere la patente “flaggando” il campo obbligatorio “iscrizione alla CCIAA”, inteso come indicativo dei necessari requisiti professionali, come il possesso della partita IVA e l’iscrizione alla Gestione separata.
È stato, poi, chiarito (FAQ n. 33) che al responsabile dei lavori compete solo l’obbligo di verifica del possesso della patente delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto, mentre non vi sono conseguenze qualora in cantiere venisse rilevata e contestata l’assenza di uno o più requisiti in capo alla ditta o al lavoratore autonomo.
Infine, con la FAQ n. 36, è stato precisato che la patente mantiene la sua validità nel tempo, a meno che non sia stata revocata o sospesa e non è, pertanto, soggetta a scadenza o obbligo di rinnovo.
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