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LAVORO & PREVIDENZA

La manutenzione all’interno del cantiere obbliga alla patente a punti

L’Ispettorato ha pubblicato nuove FAQ con le quali viene esaminato il campo di applicazione

/ Mario PAGANO

Martedì, 29 luglio 2025

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L’obbligo di possesso della patente a crediti è direttamente collegato all’operare concreto all’interno di un ambiente qualificato come cantiere.
Lo ha ribadito, ancora una volta, l’Ispettorato del Lavoro attraverso nuove FAQ pubblicate lo scorso 25 luglio, con le quali viene esaminato prevalentemente il campo di applicazione dello strumento di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, disciplinato dall’art. 27 del DLgs. 81/2008.

Già questa disposizione lega espressamente l’obbligo di possesso della patente all’operatività fisica all’interno dei cantieri temporanei o mobili di cui all’art. 89 comma 1 lett. a), una norma che, a sua volta, rimanda a un luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile, il cui elenco è riportato nell’allegato X.
Muovendo da tale definizione, tutt’altro che scontata in considerazione dall’articolata lista di attività comprese nel citato allegato X, l’Ispettorato, come già fatto nelle precedenti FAQ e in coerenza con le stesse, interviene su ulteriori fattispecie, fatte oggetto di specifico quesito.

Innanzitutto (FAQ n. 37), l’obbligo di patente è confermato a carico di un’azienda committente che, per attività operative sugli impianti tecnologici, deve fare accedere proprio personale dipendente addetto alla manutenzione all’interno di un cantiere per la costruzione di uno stabilimento. La ratio dell’obbligo risiede ancora una volta nella circostanza, già sottolineata con la circ. n. 4/2024, che il luogo all’interno del quale avvengono le attività di manutenzione è qualificato proprio come cantiere ai sensi dell’art. 89 comma 1 lett. a) del DLgs. 81/2008.

Si tratta di un principio che vale anche nei confronti di una micro impresa che applica il CCNL metalmeccanico e che si occupa principalmente di fornitura e posa in opera di UPS (Gruppi statici di continuità) con la susseguente manutenzione degli stessi (FAQ n. 39). In questo caso l’obbligo scatta nel momento in cui l’impresa in questione fornisce e installa una propria apparecchiatura presso un cantiere. Ciò anche se la tipologia di lavoro effettuato non consiste in lavori di ingegneria civile o edile e anche se i lavori di manutenzione e/o assistenza tecnica vengono effettuati su apparecchiature esistenti in loco, in quanto quest’ultimo risulta essere un cantiere. Pertanto, nell’ipotesi in cui i lavori in questione siano effettuati in luoghi non rientranti nella definizione di cantiere, il cui elenco è riportato nel citato allegato X del DLgs. 81/2008, l’obbligo di patente non sussiste.

L’operatività fisica all’interno del cantiere è, quindi, come detto, il criterio selettivo per le imprese tenute al possesso della patente, indipendentemente dall’attività effettivamente svolta all’interno dello stesso.
Conseguentemente, sono soggetti alla normativa un’azienda o lavoratore autonomo che si occupano della riparazione di macchinari utilizzati in edilizia, operando il servizio di riparazione direttamente all’interno del cantiere edile (FAQ n. 40), nonché le aziende di pulizia che svolgono servizi di pulizia in appalto o subappalto nei cantieri edili salvo che non operino in luoghi che non sono considerabili cantieri edili, come negozi, uffici, officine e fabbriche (FAQ n. 43).

Particolare è, invece, il caso (FAQ n. 42) delle imprese che operano nell’ambito di un cantiere boschivo, nel quale si effettuano abbattimenti di piante sulla base di un’autorizzazione forestale e un piano di taglio ma che potrebbero anche comportare alcune lavorazioni edili da parte di altre ditte, sempre impiegate nel medesimo luogo.
In questo caso, come già precedentemente chiarito dall’INL (FAQ n. 10), la normativa esonera dall’obbligo di possesso della patente le imprese che effettuano lavori e servizi di sistemazione e di manutenzione agraria e forestale, di imboschimento, creazione, sistemazione e manutenzione di aree a verde, potature, piantumazioni. Ciò salvo il caso in cui, contestualmente, non vengano realizzate opere di natura edile, come ad esempio un perimetro di contenimento in cemento di un’aiuola o la costruzione di un muretto o recinzione di confine.

Pertanto, pur se non tutte le ditte coinvolte si occupano di lavori di natura edile, la circostanza che vengano effettuati anche da una sola di esse rende il luogo qualificabile come cantiere con conseguente estensione dell’obbligo di possesso della patente in capo a tutte le ditte.

Questo obbligo, invece, non ricade (FAQ n. 41) su chi effettua allestimenti artistici gallerie d’arte, musei e altri spazi espositivi, in quanto tali attività non rientrano tra quelle soggette al “Decreto Palchi”, previsto per l’allestimento di spettacoli teatrali, musicali, cinematografici e per l’intero settore dell’allestimento di fiere, sagre e palchi, normativamente vincolate alle medesime disposizioni di cui al Titolo IV del DLgs. 81/2008 relative ai cantieri temporanei e mobili.

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