La base imponibile IVA guarda al valore normale solo quando è previsto
Si tratta di casi in cui è assente un corrispettivo in denaro, ma anche di altre fattispecie particolari
La base imponibile IVA è rappresentata dall’ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente o prestatore secondo le condizioni contrattuali, tenuto conto degli eventuali ulteriori elementi previsti dall’art. 13 del DPR 633/72 (es. sovvenzioni). Tuttavia, ci sono dei casi nei quali si assume come riferimento il valore normale dei beni o dei servizi.
Ai sensi dell’art. 14 del DPR 633/72, per valore normale si intende il corrispettivo che il cessionario o committente dovrebbe pagare per ottenere beni o servizi:
- al medesimo stadio di commercializzazione di quello in cui avviene l’operazione;
- in condizioni di libera concorrenza e fra parti indipendenti;
- nel tempo e nel luogo ove è effettuata l’operazione.
Se non sono accertabili cessioni di beni o prestazioni di servizi analoghe, il valore normale è pari:
- per le cessioni di beni, al prezzo di acquisto dei beni o di beni similari o, in mancanza, al prezzo di costo, determinati nel momento di effettuazione delle operazioni;
- per le prestazioni di servizi, alle spese sostenute dal soggetto passivo per l’esecuzione dei servizi stessi.
In caso di messa a disposizione dei lavoratori dipendenti di veicoli stradali a motore e telefoni cellulari, incluse le prestazioni di gestione, è rimessa a un decreto ministeriale la determinazione di appositi criteri per l’individuazione del valore normale, il quale rileva se il corrispettivo è inferiore (art. 13 comma 3 lett. d) del DPR 633/72). Sino all’emanazione del decreto ministeriale, per la messa a disposizione di veicoli stradali a motore si assume il criterio valevole ai fini delle imposte dirette ex art. 51 comma 4 lett. a) del TUIR, al lordo delle somme eventualmente trattenute al lavoratore e al netto dell’IVA inclusa in detto importo (art. 24 comma 6 della L. 88/2009).
Il criterio del valore normale trova applicazione, inoltre, nei seguenti casi:
- operazioni permutative (art. 11 del DPR 633/72), nelle quali i beni o le prestazioni di servizi scambiati si considerano operazioni distinte ai fini dell’assoggettamento all’imposta;
- dazioni in pagamento (art. 11 del DPR 633/72), ove è ceduto un bene o prestato un servizio per estinguere un’originaria obbligazione pecuniaria;
- beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono di cui all’art. 15 comma 1 n. 2 del DPR 633/72, il cui valore normale non concorre alla formazione della base imponibile IVA;
- esercizio di più attività (art. 36 del DPR 633/72), in cui il valore normale è assunto come riferimento nei passaggi interni di beni e servizi fra le attività separate.
Qualora risulti superiore al corrispettivo pattuito, il valore normale assume rilevanza anche per le cessioni di determinati beni previsti dal DM 22 dicembre 2005 (es. autoveicoli, telefoni cellulari e personal computer) interessati dal meccanismo di solidarietà tributaria tra cedente e cessionario di cui all’art. 60-bis del DPR 633/72. In queste ipotesi, in caso di mancato pagamento dell’IVA dovuta da parte del cedente, sorge la responsabilità solidale in capo al cessionario che sia tenuto agli adempimenti IVA.
Un’altra fattispecie dove rileva il valore normale riguarda alcune operazioni che avvengono fra società legate da un rapporto di controllo. Si tratta della disciplina prevista dall’art. 13 comma 3 lett. a), b) e c) del DPR 633/72 e finalizzata a evitare che la base imponibile IVA delle predette operazioni sia manipolata per eludere i limiti alla detrazione, derivanti dal meccanismo del pro rata, che riguardano una delle società coinvolte.
In particolare, è previsto che la base imponibile IVA sia costituita dal valore normale della cessione di beni o della prestazione di servizi:
- per le operazioni imponibili effettuate nei confronti di un soggetto con diritto alla detrazione limitato dal pro rata (o dall’opzione per la dispensa da adempimenti), se il corrispettivo è inferiore al valore normale;
- per le operazioni esenti effettuate da un soggetto con diritto alla detrazione limitato dal pro rata, se il corrispettivo è inferiore al valore normale;
- per le operazioni imponibili, nonché per quelle assimilate alle stesse ai fini della detrazione, effettuate da un soggetto con diritto alla detrazione limitato dal pro rata, se il corrispettivo è superiore al valore normale.
Il tema della determinazione del valore normale nei rapporti intercompany è stato recentemente esaminato dalla Corte di Giustizia dell’Ue nella sentenza relativa alla causa C-808/23. I giudici hanno escluso che i servizi forniti da una società madre alle sue società figlie nell’ambito della gestione attiva di queste ultime siano considerati, in tutti i casi, come costitutivi di una prestazione unica escludendo, così, che il valore normale di tali servizi possa essere determinato con il metodo di confronto di cui all’art. 72 comma 1 della direttiva 2006/112/Ce, relativo al corrispettivo per servizi analoghi proposti liberamente sul mercato.
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