Dal Ministero del Lavoro le istruzioni per il rinnovo dell’assegno di inclusione
Con un comunicato pubblicato ieri, il Ministero del Lavoro ha riepilogato i principali punti della nota dell’8 agosto 2025 n. 10558 con la quale sono state fornite alcune istruzioni operative per la gestione delle richieste di rinnovo provenienti dai nuclei che per primi hanno fatto domanda di accesso all’assegno di inclusione (Adi) ex DL 48/2023 tra dicembre 2023 e gennaio 2024 e che hanno pertanto percepito fino a giugno 2025 i pagamenti relativi alle 18 mensilità.
In particolare, per accedere nuovamente al beneficio, il nucleo familiare è tenuto a presentare una nuova domanda sul portale INPS (eventualmente avvalendosi del supporto di CAF e Patronati) e dovrà avere un Patto di attivazione digitale del nucleo sottoscritto.
I nuclei che hanno fatto domanda di accesso all’Adi tra dicembre 2023 e gennaio 2024 e hanno percepito fino a giugno 2025 i pagamenti relativi alle 18 mensilità, visualizzeranno la loro domanda in stato “terminata”, con la possibilità di poter presentare una nuova istanza dal 1° luglio 2025.
Se la domanda, presentata nel mese di luglio 2025 è accolta e il PAD nucleo è sottoscritto, il beneficio decorrerà dal mese di agosto 2025, fermo restando che il pagamento potrà anche avvenire successivamente, con l’erogazione di eventuali arretrati.
I nuclei che risultano invariati non sono tenuti a sottoscrivere un nuovo PAD. L’iscrizione al SIISL e la sottoscrizione del PAD nucleo effettuati in sede di presentazione della precedente domanda continueranno infatti a rimanere validi. I nuclei variati, invece, dovranno iscriversi al SIISL e sottoscrivere un PAD riferito al nuovo nucleo.
I nuclei familiari, una volta accolta la domanda, hanno 120 giorni dalla data di sottoscrizione del PAD nucleo per presentarsi ai servizi sociali.
Con l’occasione, viene ricordato che l’art. 10-ter del DL 92/2025 prevede l’erogazione, in via eccezionale per il 2025, di un contributo straordinario aggiuntivo riconosciuto ai nuclei beneficiari dell’Adi interessati dalla sospensione di un mese del beneficio economico dopo un periodo di fruizione non superiore a 18 mesi.
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