Responsabilità 231 in materia ambientale con sanzioni più aspre
Iniziati in Senato i lavori per la conversione del DL 116/2025, che rende centrale il ruolo dell’organizzazione delle imprese
La Commissione Giustizia del Senato ha iniziato il 3 settembre l’esame del disegno di legge per la conversione in legge del DL 116/2025, recante disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell’area denominata Terra dei fuochi, nonché in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi
Tale decreto (si veda “Incremento dei reati ambientali per il contrasto di attività illecite in materia di rifiuti” del 13 agosto 2025) è in vigore dallo scorso 9 agosto, ma in attesa di conversione entro il prossimo 7 ottobre.
La scelta del decreto era stata dettata da particolari ragioni di necessità e urgenza che miravano ad assicurare il contrasto delle attività illecite in materia di rifiuti, con particolare riferimento alle aree della c.d. “terra dei fuochi”.
La novità tuttavia sono più ampie e interessano diverse norme di diritto penale e di diritto penale dell’impresa.
Le integrazioni al codice penale riguardano principalmente condotte connesse alla criminalità organizzata, inasprendo le pene per le fattispecie di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.) e di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.).
Numerosissimi interventi toccano le norme penali contenute nel testo unico ambientale (artt. 255 e seguenti del DLgs. 152/2006).
In particolare, vengono aggravate le sanzioni già esistenti per l’abbandono di rifiuti (art. 255 del DLgs. 152/2006), la combustione illecita (art. 256-bis) e gli obblighi documentali e traffico illecito (art. 257). Viene riformulata la fattispecie di gestione non autorizzata di rifiuti (art. 256). Vengono introdotti i nuovi reati di abbandono in casi particolari e di abbandono di rifiuti pericolosi (artt. 255-bis e 255-ter).
Viene inoltre inserito un riferimento ai reati connessi ai rifiuti nell’art. 131-bis c.p., escludendo l’applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto nei casi di delitti consumati o tentati previsti dagli artt. 255-ter (inserito – come detto – dal medesimo DL 116/2025), 256 commi 1-bis, 3 e 3-bis, 256-bis e 259 del DLgs. 152/2006. Si tratta delle fattispecie di abbandono di rifiuti pericolosi, attività di gestione di rifiuti non autorizzata, combustione illecita di rifiuti, spedizione illegale di rifiuti.
L’art. 3 del decreto da convertire contempla una modifica dell’art. 382-bis c.p.p. volta a rendere applicabile l’istituto dell’arresto in flagranza differita (cioè sulla base di documentazione videofotografica o di altra documentazione legittimamente ottenuta da dispositivi di comunicazione informatica o telematica, dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto) ad una serie di reati diretti a tutelare il bene giuridico ambiente.
Simili riferimenti vengono inclusi anche in materia di reati transnazionali (L. 146/2006) e di misure di prevenzione (DLgs. 159/2011).
Il decreto tocca anche la responsabilità per le persone giuridiche prevista in materia ambientale dall’art. 25-undecies del DLgs. 231/2001.
Con il DL 116/2025 tale norma vede l’inserimento di nuove fattispecie (come l’omessa bonifica, l’impedimento dei controlli, il traffico illecito di rifiuti, l’abbandono di rifiuti e la combustione illecita) e un forte inasprimento delle sanzioni.
Inoltre il nuovo comma 2-bis dell’art. 25-undecies introduce un’attenuante per l’ente nei casi di responsabilità per colpa nei reati ex artt. 255-bis, 255-ter, 256 e 259, con riduzione delle sanzioni pecuniarie da un terzo a due terzi. Oltre a ciò, le sanzioni per gli enti possono essere influenzate dalle modifiche operate sulle fattispecie che erano già richiamate dal citato art. 25-undecies.
Da tenere in considerazione per gli enti e per i modelli organizzativi “231” anche l’introduzione di una circostanza aggravante inserita nel nuovo art. 259-bis del Testo unico ambientale che prevede un aumento fino ad un terzo della pena per alcuni reati (artt. 256, 256-bis e 259 del DLgs. 152/2006) e correlata al caso in cui “i fatti sono commessi nell’ambito dell’attività di un’impresa o comunque di un’attività organizzata”.
Secondo tale disposizione, il titolare dell’impresa o il responsabile dell’attività comunque organizzata è responsabile anche sotto l’autonomo profilo dell’omessa vigilanza sull’operato degli autori materiali del delitto comunque riconducibili all’impresa o all’attività stessa. Ai predetti titolari d’impresa o responsabili dell’attività si applicano altresì le sanzioni previste dall’art. 9 comma 2 del DLgs. 231/2001.
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