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Detrazioni edilizie «maggiorate» a prescindere dalla residenza

Titolarità dell’immobile e destinazione ad abitazione principale sono le condizioni per l’aliquota del 50% per le spese sostenute nel 2025

/ Arianna ZENI

Mercoledì, 17 settembre 2025

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Per poter beneficiare dell’aliquota maggiorata del 50% delle spese sostenute nel 2025 per interventi edilizi è irrilevante l’aver trasferito la residenza nell’immobile oggetto dei lavori.
È quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella risposta ad interpello n. 244 di ieri, 16 settembre 2025, che è tornata ad occuparsi del tema, dovendosi pronunciare in merito all’aliquota della detrazione applicabile alle spese sostenute per la ristrutturazione edilizia di un’unità immobiliare di proprietà di un soggetto appartenente alle Forze dell’ordine senza che vi abbia trasferito la residenza.

L’art. 1 comma 55 della L. 207/2024 ha stabilito che per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, l’aliquota applicabile alle spese riguardanti gli interventi volti al recupero edilizio, di cui all’art. 16-bis del TUIR, alle spese volte alla riduzione del rischio sismico, di cui all’art. 16 comma 1-bis ss. del DL 63/2013 (“sismabonus”) ed alle spese per la riqualificazione energetica degli edifici (“ecobonus”), di cui all’art. 14 del DL 63/2013, è maggiorata rispetto a quella ordinaria.

Detta aliquota maggiorata è fissata:
- al 50% se le spese sono sostenute dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025 dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento e gli interventi sono effettuati sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale;
- al 36% se le spese sono sostenute dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2027 dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento e gli interventi sono effettuati sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

Requisito indispensabile per poter godere dell’aliquota maggiorata, oltre alla titolarità dell’immobile che deve essere verificata all’inizio dei lavori come precisato dalla circ. Agenzia delle Entrate 19 giugno 2025 n. 8, è che l’unità immobiliare nella quale sono realizzati gli interventi sia destinata ad abitazione principale (destinazione che può verificarsi anche al termine dei lavori).

Abitazione principale con riferimento all’art. 10 comma 3-bis del TUIR

Per capire cosa si intende per abitazione principale, come chiarito dalla citata circ. n. 8/2025, occorre fare riferimento all’art. 10 comma 3-bis del TUIR, secondo cui “per abitazione principale si intende quella nella quale la persona fisica, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, o i suoi familiari dimorano abitualmente. Non si tiene conto della variazione della dimora abituale se dipendente da ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l’unità immobiliare non risulti locata”.
Si considerano familiari ai fini delle imposte sui redditi (art. 5 comma 5 del TUIR) il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado.

In conclusione, per beneficiare dell’aliquota maggiorata delle detrazioni edilizie è irrilevante l’aver trasferito la residenza anagrafica nell’immobile in questione (in generale la residenza rimane invece un requisito indispensabile per poter fruire dell’agevolazione prima casa, ma non è richiesta per il personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare, nonché per il personale dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile ai sensi dell’art. 66 comma 1 della L. 342/2000).

Peraltro, in relazione alle detrazioni per interventi edilizi, non essendo previste deroghe a favore del personale in servizio permanente delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, l’aliquota maggiorata spetta anche per questi soggetti al verificarsi delle due condizioni stabilite dalla norma: titolarità dell’immobile e destinazione ad abitazione principale.

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