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Rinvio al 2027 dell’e-DAS e dell’e-AD per alcuni prodotti

Lo slittamento riguarda, tra l’altro, GPL per carichi non predeterminati, bitumi e oli lubrificanti

/ Ettore SBANDI

Mercoledì, 17 settembre 2025

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Con una determinazione direttoriale molto attesa, la n. 591323 pubblicata ieri, l’Agenzia delle Dogane rinvia al 1° gennaio 2027 l’estensione del sistema di documentazione e-DAS, dedicato ai prodotti energetici assoggettati ad accisa, per una serie di prodotti minori, tra i quali i gas di petrolio liquefatto in carichi non predeterminati, ossia la cosiddetta tentata vendita o altra ipotesi simile. Lo stesso rinvio coinvolge l’adozione dell’e-AD per i prodotti sottoposti ad imposta di consumo, come bitumi ed oli lubrificanti.

I prodotti assoggettati ad imposta circolano, di base, con un documento elettronico che, tra l’altro, ne attesta l’avvenuta immissione in consumo, ai sensi dell’art. 12 del DLgs. 504/95 (TUA) e che è oggi, pressoché per la totalità dei prodotti interessati (benzine, gasolio), dematerializzato e derivato da un sistema di dialogo tra imprese ed autorità doganale che rende il prodotto generato in ambiente informatico, ossia proprio l’e-DAS. Lo stesso vale per i prodotti in sospensione, con riferimento all’e-AD per i beni sottoposti a imposizione di consumo nazionale.

Taluni prodotti, però, sono esclusi da questo schema e, per questo, ancora circolano sulla base dei precedenti modelli cartacei, perché i prodotti sono peculiari, perché le modalità di trasporto e confezionamento sono speciali e perché la platea di imprese interessate è spesso esigua e connotata da dimensioni particolarmente ridotte.

Così, l’Agenzia delle Dogane, con la determinazione direttoriale n. 591323/2025, ha deciso di spostare l’onere, atteso per il prossimo 1° novembre, di oltre un anno, cioè al 1° gennaio 2027, arrivando a coinvolgere il GPL per carichi in tentata vendita o, meglio, per carichi non predeterminati (sistema che coinvolge anche gli impianti), gli additivi, gli oli lubrificanti, i bitumi.

Questa data dovrebbe segnare lo switch verso il nuovo sistema, scegliendo l’autorità di non fornire al mercato un doppio binario o un sistema di accesso facoltativo all’e-DAS o all’e-AD per tutte quelle imprese che con l’e-DAS e l’e-AD già operano e per le quali una sua estensione potrebbe non essere così complesso; ad ogni modo, in una logica di coerenza di sistema, la scelta è ricaduta sul generale differimento della traccia informatica, in favore di una transizione più lenta.

Lo spazio normativo per questa scelta deriva, in quota parte, dalle disposizioni del TUA e, primariamente, dal quelle del DL n. 262/2006, come richiamato dall’art. 1 comma 6 del DL 21 marzo 2022 n. 21, ove si prevede che con determinazioni del Direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei monopoli “sono stabiliti tempi e modalità per la presentazione esclusivamente in forma telematica del documento di accompagnamento previsto per la circolazione dei prodotti soggetti ed assoggettati ad accisa ed alle altre imposizioni indirette previste nel testo unico delle accise di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, a norma degli articoli 6, 10, 12, 61 e 62”; tra queste, si deve richiamare la determinazione direttoriale fondante il nuovo sistema, che è la n. 285111/RU del 27 giugno 2022.

Con questo impianto normativo di base, si è arrivati oggi, e fin dal 2022, alla presentazione in forma esclusivamente telematica del documento di accompagnamento di cui all’art. 12 del TUA (e-DAS), per i trasferimenti nel territorio dello Stato dei seguenti prodotti energetici sfusi, per tutti gli impieghi inclusi quelli di cui all’art. 21 comma 13 del TUA: oli minerali di cui all’art. 21 comma 2 lettere da a) a e) del TUA; gas di petrolio liquefatti di cui all’art. 21 comma 2 lettera f) del TUA, limitatamente al trasporto per carichi predeterminati; prodotti energetici di cui all’art. 21 commi 3, 4 e 5 del TUA, qualora ricorrano i presupposti per la sottoposizione ad accisa.

Restano esclusi, dunque, taluni beni, il cui ingresso nell’e-DAS era datato 1° novembre 2025; si tratta, di base, di tutti gli altri prodotti assoggettati diversi da quelli precedenti, nonché dei prodotti assoggettati condizionati, nonché i documenti per la circolazione in sospensione dei prodotti soggetti alle altre imposizioni indirette previste dal TUA (e-AD per oli lubrificanti e bitumi).

La Dogana, però, considera ora l’opportunità di definire specifiche procedure per l’emissione dell’e-DAS nazionale per il trasporto di gas di petrolio liquefatti per carichi non predeterminati, in modo che un destinatario non censito ai fini della disciplina delle accise resti noto solo al depositante che gli cede il prodotto; nonché, assume l’esigenza di approfondire l’analisi di impatto dell’estensione dell’obbligo di presentazione dell’e-AD per oli lubrificanti e bitumi, sia dal punto di vista tecnico che da quello normativo, al fine di valutarne gli effetti sul sistema di informatizzazione dei movimenti e dei controlli dei prodotti soggetti ad accisa. Il tutto, in un quadro che rileva che, dall’analisi delle implementazioni necessarie per l’informatizzazione dei predetti documenti di trasporto, sono emersi aspetti di particolare complessità che richiedono ulteriori approfondimenti tecnici; ciò ha spinto al rinvio dell’e-DAS e dell’e-AD nei due settori di interesse, differendolo al 1° gennaio 2027.

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