Regole aggiornate sulla detrazione IVA per gli enti non commerciali
Richiamo ai «criteri oggettivi» per determinare la quota detraibile in caso di acquisti promiscui
Lo schema di DLgs. in materia di Terzo settore, sport e IVA, approvato in esame preliminare il 22 luglio scorso e sottoposto alle Commissioni parlamentari per i relativi pareri, prevede fra le altre misure anche la modifica dell’art. 19-ter del DPR 633/72, recante la disciplina della detrazione IVA per gli enti non commerciali.
Stando a quanto si legge nella relazione illustrativa al DLgs., l’intervento del legislatore non comporta modifiche sostanziali nell’esercizio della detrazione, ma è finalizzato al solo miglioramento formale del testo normativo.
In particolare, l’intento sarebbe quello di rendere la norma più chiara e coerente a livello sistematico, nonché aderente ai principi generali stabiliti a livello nazionale e unionale, assicurando un’applicazione il più possibile uniforme da parte degli enti.
Attualmente, l’art. 19-ter stabilisce che, “per gli enti indicati nel quarto comma dell’art. 4” (ossia gli enti che non svolgono in via esclusiva o principale attività commerciali o agricole) è ammessa in detrazione soltanto l’imposta “relativa agli acquisti e alle importazioni fatti nell’esercizio di attività commerciali o agricole”, tenendo conto delle limitazioni, riduzioni e rettifiche previste in via generale dal DPR 633/72.
La norma specifica, poi, che:
- la detrazione spetta a condizione che l’attività commerciale o agricola sia gestita con contabilità separata da quella relativa all’attività principale e conforme alle disposizioni di cui agli artt. 20 e 20-bis del DPR 600/73;
- l’imposta assolta in relazione ai c.d. “acquisti promiscui” è ammessa in detrazione per la parte imputabile all’esercizio dell’attività commerciale o agricola.
Il testo riformulato dal nuovo DLgs., invece, sotto il profilo soggettivo, non fa più riferimento all’art. 4 comma 4 del DPR 633/72, ma richiama in modo più generale “i soggetti che svolgono attività economica in via non esclusiva”. Si noti, peraltro, che il riferimento alla “attività economica” sostituisce quello alle “attività commerciali o agricole”, denotando l’utilizzo di una terminologia più aderente a quella della direttiva IVA (cfr. art. 9 della direttiva 2006/112/Ce).
Resta fermo, a livello sostanziale, che l’imposta assolta per gli acquisti di beni e servizi impiegati in parte per l’attività economica e in parte per fini estranei a essa è detraibile per la sola quota imputabile alla prima. Tuttavia, rispetto al testo attuale, è esplicitato che:
- tra gli acquisti vi sono anche quelli intracomunitari;
- la quota detraibile va determinata “secondo criteri oggettivi, coerenti con la natura dei beni e servizi acquistati”.
Vale, dunque, il criterio già indicato dall’art. 19 comma 4 del DPR 633/72 per la detrazione dell’IVA assolta sui beni e servizi in parte utilizzati per operazioni non soggette all’imposta.
Nel nuovo testo viene poi confermato che gli enti non commerciali (fra questi sono indicati enti pubblici e privati ma anche “società”), ai fini della detrazione dell’IVA sugli acquisti promiscui, devono adottare una contabilità separata. Viene però eliminato il riferimento agli artt. 20 e 20-bis del DPR 600/73.
Inoltre, è indicato più chiaramente che la separazione deve riguardare:
- le attività per cui gli enti sono soggetti passivi,
- e le attività per cui gli enti non sono soggetti passivi.
Vengono espunte, peraltro, le disposizioni riguardanti le conseguenze dell’omessa o irregolare tenuta della contabilità obbligatoria, operando anche in questo caso le regole generali.
In ultimo, la norma conferma che per determinati enti (es. Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, università ed enti di ricerca, ecc.) la separazione contabile tra attività economica e non economica va realizzata nell’ambito e con le modalità previste per la contabilità pubblica obbligatoria a norma di legge o di statuto.
Ora, considerato che la modifica normativa viene proposta a pochi mesi dall’efficacia delle nuove norme fiscali contenute nel Titolo X del DLgs. 117/2017, viene naturale interrogarsi anche sulle regole applicabili agli enti del Terzo settore sotto il profilo della detrazione IVA.
Va sottolineato, a tal proposito, che la qualifica di “ente del Terzo settore non commerciale” prevista dall’art. 79 del CTS non sembrerebbe assumere rilievo ai fini della “commercialità” IVA e che un’attività di interesse generale svolta dietro versamento di corrispettivi potrebbe risultare rilevante ai fini del tributo, anche laddove fossero rispettati i parametri di non commercialità fissati dal medesimo art. 79. Pur considerando che il quadro normativo è attualmente in evoluzione, come emerge dagli stessi pareri formulati sullo schema di DLgs. in commento (si veda “Attesa degli enti associativi per la disciplina IVA” del 22 ottobre 2025), sarebbe auspicabile, già nei prossimi mesi, un chiarimento sul punto.
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