Ammissibili solo variazioni irrilevanti della proposta dopo il voto dei creditori
Confermata l’applicabilità della relative priority rule nel concordato minore
Il debitore, non consumatore, che versi in stato di sovraindebitamento ex art. 2 comma 1 lett. c) del DLgs. 14/2019 può porvi rimedio accedendo alla procedura di concordato minore e formulando una proposta satisfattiva ai propri creditori, chiamati a esprimere il loro consenso attraverso il voto.
La pretesa dei creditori può essere soddisfatta in qualsiasi forma e anche in misura parziale; al debitore è richiesto di precisarne i tempi e le modalità di adempimento (art. 74 comma 3 ultimo periodo del DLgs. 14/2019), oltre a specificare se prevista la prosecuzione dell’attività imprenditoriale o professionale (c.d. concordato in continuità) ovvero la sua cessazione (c.d. concordato liquidatorio).
Con riferimento alla distribuzione dell’attivo a favore dei creditori, può applicarsi anche al concordato minore la c.d. relative priority rule di cui all’art. 84 comma 6 del DLgs. 14/2019, relativamente all’eccedenza rispetto al valore di liquidazione.
In altri termini, il valore di liquidazione deve essere distribuito nel rispetto del criterio della c.d. absolute priority rule (APR); diversamente, al surplus eccedente il valore di liquidazione si applica la regola della priorità relativa (c.d. relative priority rule, RPR), prevedendo il pagamento dei creditori di rango inferiore anche quando vi siano creditori, aventi una gradazione di ordine superiore, che non sono stati integralmente soddisfatti.
La possibilità di applicare le regole distributive previste nell’ambito del concordato preventivo anche al concordato minore si fonda, innanzitutto, sulla previsione di cui all’art. 74 comma 4 del DLgs. 14/2019, ove si dispone che per quanto non previsto si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui al Capo III, Titolo IV del medesimo decreto.
Inoltre, lo stesso art. 78 comma 2-bis del DLgs. 14/2019, nel fare riferimento all’art. 112 comma 2 del medesimo decreto, rimanda e richiama la distinzione tra la relative e l’absolute priority rule.
In tal senso si è espresso il Tribunale di Roma con la sentenza n. 753 del 23 settembre 2025, consolidando l’orientamento già espresso con il decreto del 25 giugno 2025.
È irrilevante, invece, la qualità imprenditoriale o professionale del debitore ai fini dell’applicazione della disciplina di cui al citato art. 84 comma 6: indipendentemente dalla natura soggettiva, rileva che si tratti di un soggetto capace di produrre un valore reddituale (di lavoro autonomo ovvero di impresa), il che è sufficiente a ritenere applicabile e compatibile la regola distributiva del surplus eccedente il valore di liquidazione anche al concordato minore in continuità professionale.
La pronuncia affronta anche il tema della modifica della proposta intervenuta successivamente alla chiusura delle votazioni.
In linea di principio, la proposta non può essere modificata (né può esserne presentata di nuova) allorquando i creditori abbiano già espresso il proprio voto; le uniche eccezioni sono legate a modifiche di aggiustamento che non siano peggiorative per nessun creditore, siano di mero dettaglio e non incidano sullo schema di proposta già sottoposto ai creditori stessi (Cass. n. 22988/2022).
In ragione di ciò, è da ritenere, innanzitutto, che le modifiche non possano riguardare la variazione della natura dell’accordo ossia la modalità scelta per il superamento della condizione di sovraindebitamento; ciò imporrebbe al tribunale di procedere, nuovamente, con il vaglio dei requisiti di ammissibilità oltre che la necessità di una nuova votazione da parte dei creditori.
Analogamente, non sono ammissibili modifiche che incidano sulla proposta satisfattiva, come il numero e la composizione delle classi, la percentuale riconosciuta ai creditori chirografi, piuttosto che la previsione di nuova finanza.
Il divieto, tuttavia, ammette eccezioni sebbene nel perimetro della c.d. significatività: la modifica, per essere rilevante, deve alterare in modo significativo la necessaria coincidenza, propria di ogni stipulazione negoziale, tra la proposta originaria e la sua accettazione, incidendo sulla valutazione già condotta dai creditori e sintetizzata con l’espressione del voto.
Diversamente, non costituisce una modifica rilevante quella variazione oggettivamente trascurabile, tale da non pregiudicare la valutazione già condotta dal creditore in merito alla convenienza economica della proposta, ai suoi rischi e alla sua possibilità di successo.
Ciò comporta, come nel caso di specie, che le eventuali modifiche della proposta in ragione, ad esempio, di un maggior debito e dell’apporto di finanza esterna, possano ritenersi ammissibili se giudicate oggettivamente e sostanzialmente irrilevanti.
In tal senso, utile è la verifica che si tratti di valori modesti e che le percentuali di soddisfazione siano rimaste invariate, al pari dei tempi di pagamento e dell’ammontare delle rate.
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