Decisioni dopo il verbale ispettivo INAIL da ponderare con attenzione
Un eventuale rateizzo rende improcedibile il ricorso
Una volta ricevuto il verbale ispettivo INAIL, un datore di lavoro deve essere consapevole di svariati aspetti.
In primis, deve essere chiaro che la prescrizione viene interrotta dal verbale finale poiché, secondo quanto previsto dalla circolare INAIL n. 26/2025, se è vero che il verbale di primo accesso non interrompe i termini prescrizionali, è anche vero che il verbale definitivo, pur se non vi sono contenuti gli importi dei premi eventualmente dovuti, è idoneo ad interrompere la prescrizione.
Il verbale, però, non vizia la regolarità contributiva e pertanto il datore di lavoro è in condizione di ottenere il DURC anche se nel verbale sono contenuti addebiti.
Infatti, fermo restando che la liquidazione dell’atto ispettivo è demandata agli uffici amministrativi che possono anche discostarsi dal contenuto del verbale senza che questo renda nullo il provvedimento, proprio la mancanza di una quantificazione del debito nel verbale e di una conseguente richiesta economica rende tale atto inidoneo a incidere sull’ottenimento del DURC.
Laddove, quindi, l’azienda non abbia altri debiti, potrà ottenere il documento unico di regolarità contributiva fino a che eventualmente non avrà superato, senza versare il dovuto, i termini indicati nel provvedimento di liquidazione.
Una volta pervenuto il provvedimento, l’azienda si trova di fronte a varie possibilità e deve assolutamente evitare errori, che sono in verità frequenti.
Il provvedimento dell’Istituto indica gli importi dovuti, peraltro non a titolo definitivo poiché le sanzioni civili sono calcolate solo fino alla fine del periodo di osservazione del verbale, come si vedrà meglio in seguito.
Il primo verbale però è decisivo ai fini del bivio più importante cui si trova di fronte un datore di lavoro, ossia se rateizzare o pagare il dovuto.
Ciò che è certo è che la decisione va presa in fretta poiché l’azienda, se versa entro il termine fissato dall’Istituto nel provvedimento (la legge parla di 30 giorni ma normalmente il termine è più lungo) approfitta della possibilità data dalla L. 56/2024 di versare le sanzioni dimezzate.
Il datore può anche richiedere di rateizzare l’importo senza per questo perdere la facoltà di pagare le sanzioni al 50%, purché richieda il rateizzo entro il termine fissato.
Attenzione però: un punto è assolutamente decisivo.
Nell’istanza di rateizzo è contenuta l’indicazione secondo la quale è previsto che, al suo interno, il debitore riconosca in modo esplicito e incondizionato il debito per premi ed eventuali accessori di cui chiede la rateazione, fatto salvo il diritto dell’INAIL a contestare ulteriori addebiti per errori ed eventuali omissioni. È previsto, altresì, che il debitore rinunci a tutte le eccezioni che possono influire sull’esistenza e azionabilità del credito dell’INAIL, nonché agli eventuali giudizi di opposizione proposti in sede civile.
Chi intende presentare ricorso, in particolare alla Direzione regionale per questioni tariffarie, ad esempio, perché non condivide la classificazione adottata nel verbale e rispecchiata nel provvedimento, non deve quindi rateizzare poiché un eventuale rateizzo rende improcedibile il ricorso stesso.
Il termine si rivela, quindi, decisivo per la scelta del datore di lavoro che entro tale periodo dovrà alternativamente:
- presentare ricorso alla Direzione regionale;
- versare il dovuto;
- richiedere il rateizzo.
In particolare, il termine dei 30 giorni è importante per il ricorso poiché assicura la sospensione del provvedimento ex art. 45 del DPR 1124/65 e in tal modo l’impresa potrà ottenere il DURC per l’intera durata del contenzioso amministrativo.
Da ultimo, va rilevato che il termine fissato nel provvedimento per il pagamento è decisivo anche ai fini del calcolo delle sanzioni civili.
Come si è accennato, infatti, il rispetto di tale termine consente di versare le sanzioni ridotte al 50%.
Il versamento ridotto peraltro non impedirà all’INAIL di inviare un secondo provvedimento al datore di lavoro con il quale l’Istituto richiederà unicamente le sanzioni dalla data di notifica del verbale fino alla data del pagamento.
Attenzione però: ove il datore di lavoro abbia versato le sanzioni ridotte anche un solo giorno dopo il termine indicato nel primo provvedimento, riceverà anche il riconteggio “pieno” del dovuto.
Conclusivamente, quindi, occorre evidenziare che, una volta ricevuto un provvedimento di liquidazione di un verbale ispettivo le decisioni debbono essere celeri e soprattutto alternative: pagare e fare ricorso è davvero la scelta peggiore, ma anche superare il termine indicato dall’Istituto per il pagamento espone il datore di lavoro a conseguenze economiche assai rilevanti.
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