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Codice tributo ad hoc per l’IVA assolta dal responsabile solidale nei contratti di logistica

/ REDAZIONE

Mercoledì, 8 ottobre 2025

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Con la risoluzione n. 53, pubblicata ieri, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice identificativo da utilizzare per l’assolvimento dell’IVA, nei contratti di logistica, da parte del prestatore, quale obbligato solidale del committente del servizio, in seguito all’opzione esercitata.

La disciplina in argomento è stata introdotta dall’art. 1 comma 59 della legge di bilancio 2025 (L. 207/2024) e prevede un regime derogatorio di assolvimento dell’IVA, su base opzionale. Il regime concerne le prestazioni di servizi rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto e movimentazione di merci e prestazione di servizi di logistica. Per le suddette operazioni, il prestatore e il committente possono optare affinché il pagamento dell’IVA sia effettuato dal committente in nome e per conto del prestatore, che è solidalmente responsabile dell’imposta dovuta.

La medesima opzione può essere esercitata nei rapporti tra l’appaltatore e gli eventuali subappaltatori. In tal caso, si applicano le disposizioni di cui al quarto periodo e resta ferma la responsabilità solidale dei subappaltatori per l’imposta dovuta.

La ris. dell’Agenzia delle Entrate n. 47/2025 aveva istituito il codice tributo “6045” per il versamento, tramite modello F24, dell’IVA dovuta dal committente in nome e per conto del prestatore a seguito dell’esercizio dell’opzione in parola.
La risoluzione di ieri, invece, istituisce uno specifico codice identificativo “66” (denominato “Soggetto solidalmente responsabile inversione contabile IVA logistica”), per consentire la corretta identificazione nel modello F24 del soggetto solidalmente responsabile dell’imposta dovuta.

Pertanto, in sede di compilazione del modello F24, fermo quanto già indicato nella ris. n. 47/2025, nella sezione “Contribuente” devono essere riportati il codice fiscale e i dati anagrafici del committente o dell’appaltatore, nei relativi campi; il campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare” è valorizzato con il codice fiscale del soggetto solidalmente responsabile, prestatore o subappaltatore, unitamente al codice “66” da riportare nel campo “codice identificativo”.

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