Ancora qualche mese per l’invio del modulo da parte degli influencer rilevanti
Sono considerate comunque valide le comunicazioni contenenti tutte le informazioni richieste dal modulo stesso
Il codice di condotta approvato dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) con la delibera n. 197/25/CONS (Allegato B) prevede espressamente che l’Autorità stilerà un elenco degli influencer c.d. “rilevanti”, vale a dire degli influencer che hanno almeno 500.000 follower o un numero di visualizzazioni medie mensili pari a un milione su almeno una delle piattaforme di social media o di condivisione video utilizzate.
Come già evidenziato su Eutekne.info (si veda “Codice di condotta per gli influencer rilevanti” del 20 settembre 2025), gli influencer “rilevanti” sono a tal fine tenuti a compilare e a inviare all’Autorità un modulo (il mancato invio può comportare infatti l’applicazione, da parte dell’AGCOM, di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell’art. 1 comma 30 della L. 249/97), in cui occorre indicare una serie di informazioni.
Nel codice di condotta viene chiarito che tale modulo, oltre a prevedere l’espressa accettazione delle condizioni previste dalle Linee guida e dalla normativa di settore, nonché la presa visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali, risulta disponibile sul sito web istituzionale.
A fronte delle difficoltà riscontrate nel reperire materialmente tale modulo, si evidenzia che ai fini dell’adempimento degli obblighi imposti in materia non è obbligatorio il suo utilizzo.
L’Autorità ha infatti chiarito, sempre nel codice di condotta, che anche nel caso in cui tale modulo non venga utilizzato, sono considerate valide le comunicazioni contenenti tutte le informazioni richieste dal modulo stesso, vale a dire: le generalità (nome e cognome, ragione sociale e nickname, marchio attraverso il quale l’influencer è conosciuto al pubblico); i link al sito/pagina/piattaforma/account del soggetto; il valore delle metriche individuate dalle Linee guida su ciascuna piattaforma o social media su cui il soggetto è attivo; un proprio recapito (indirizzo PEC del soggetto stesso o del legale o dell’agenzia che lo rappresenta) da utilizzare al fine di consentire l’invio di eventuali comunicazioni.
Ai fini del calcolo dei valori delle metriche, per il numero di follower gli influencer dovranno considerare il valore nel trentesimo giorno antecedente all’invio del modulo (o della comunicazione contenente le informazioni richieste), mentre il valore delle visualizzazioni medie mensili deve essere calcolato con riferimento ai sei mesi antecedenti il giorno dell’invio del modulo (o della comunicazione contenente le informazioni richieste).
Si ricorda che sono previste delle specifiche tempistiche per l’invio del modulo (o comunque per la comunicazione delle indicate informazioni), dato che in fase di prima applicazione gli influencer rilevanti devono adempiere in tal senso entro sei mesi dalla pubblicazione della delibera n. 197/25/CONS di adozione del codice di condotta.
Poiché la delibera n. 197/25/CONS è stata pubblicata il 5 agosto 2025, i sei mesi decorrono da tale data e dovrebbero scadere, salvo ulteriori precisazioni da parte dell’Autorità, il 5 febbraio 2026.
Una volta eseguite le verifiche d’ufficio, l’AGCOM pubblicherà sul sito web istituzionale, entro cinque mesi, l’elenco degli influencer rilevanti; tale elenco conterrà le sole informazioni strettamente necessarie a identificarli (vale a dire nome e cognome e/o nickname e il valore delle metriche individuate dalle Linee guida e dal codice di condotta).
Dalla data di pubblicazione dell’elenco, scatta il termine di 15 giorni per la presentazione, da parte dei soggetti interessati, di un’obiezione al proprio inserimento o per formulare richiesta di inserimento o di rettifica di informazioni non corrette. Trascorso tale termine, l’elenco si ritiene definitivo.
È poi previsto l’aggiornamento dell’elenco dopo la prima pubblicazione, che avverrà ogni sei mesi – il 15 aprile e il 15 ottobre di ogni anno – a seguito della comunicazione di eventuali variazioni da parte degli influencer. Anche in questo caso è previsto il termine di 15 giorni dalla pubblicazione dell’elenco aggiornato per eventuali obiezioni e/o richieste.
È importante evidenziare che, ai fini della riconoscibilità degli influencer, al punto 2.3 del codice di condotta viene previsto che nello spazio dedicato alla presentazione del proprio profilo o, in assenza di tale spazio, in qualsiasi altro spazio a propria disposizione, occorre anche inserire la dicitura “in elenco AGCOM” o, nel caso di influencer virtuale, “soggetto virtuale in elenco AGCOM”.
Infine, si ricorda in materia l’incontro gratuito “Le problematiche dell’inquadramento previdenziale degli influencer dopo la circolare INPS”, con relatrice Angela Fusco (Convention Consulenti del Lavoro, Napoli, Stazione marittima, 24 ottobre ore 11).
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