Istanza all’INPS per sospendere adempimenti e versamenti nell’area dei Campi Flegrei
I datori di lavoro devono presentare richiesta tramite il «Cassetto previdenziale (Sezione Aziende con dipendenti)»
Con la circ. n. 138 di ieri, l’INPS ha fornito istruzioni sulla sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi INAIL in scadenza nel periodo dal 13 marzo 2025 al 31 agosto 2025 disposta dall’art. 11 del DL 65/2025 in favore dei soggetti dell’area dei Campi Flegrei interessata dagli effetti del fenomeno bradisismico (territori dei Comuni di Pozzuoli, Bacoli e Bagnoli, nonché parte del territorio della città metropolitana di Napoli).
Sono interessati alla sospensione i soggetti che alla data del 13 marzo 2025 avevano la residenza o la sede legale o la sede operativa (dichiarata alla competente CCIAA) negli immobili danneggiati di cui all’art. 11 comma 1 lett. a) e b) del DL 65/2025, individuati con decreto del Ministro per la Protezione civile e le politiche del mare, su proposta del Presidente della Regione Campania, sentiti i Comuni interessati.
Sono stati sospesi sia gli adempimenti informativi, sia i termini relativi ai versamenti dei contributi con scadenza nel periodo dal 13 marzo al 31 agosto 2025. Rientrano nella sospensione anche i versamenti, in scadenza nel medesimo periodo, relativi alle note di rettifica scadute, ai piani di rateazione dei debiti contributivi in fase amministrativa concessi dall’INPS, agli atti di accertamento da vigilanza documentale, nonché il versamento della prima rata in caso di domanda di rateazione per la quale il relativo pagamento ricade nel predetto periodo di sospensione.
La sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali comprende anche quelli relativi alla quota a carico dei lavoratori, fermo restando l’obbligo di versamento all’Istituto, in unica soluzione, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro la data di ripresa dei versamenti.
La sospensione contributiva in esame si applica poi alle quote di trattamento di fine rapporto (TFR) da versare al Fondo di tesoreria.
Per espressa previsione normativa, sono stati esclusi dalla sospensione gli adempimenti relativi agli obblighi di comunicazione ex art. 9-bis del DL 510/1996.
Sono destinatari della sospensione:
- i datori di lavoro privati (compresi quelli di lavoro domestico e quelli con natura giuridica privata con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica);
- i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti e agricoli);
- i committenti e i liberi professionisti obbligati all’iscrizione alla Gestione separata.
Sul punto, l’INPS sottolinea che la sospensione è applicabile unicamente agli oneri contributivi riferiti alle attività svolte negli immobili danneggiati. Nello specifico, i datori di lavoro privati con dipendenti e i committenti possono usufruire dell’agevolazione soltanto in relazione ai lavoratori che operino nelle sedi ubicate negli immobili indicati dalla norma.
Gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 10 dicembre 2025. Sempre entro il 10 dicembre dovranno essere effettuati, in unica soluzione, i versamenti sospesi relativi alle note di rettifica e alle rate dei piani di ammortamento già emessi, la cui scadenza ricada nel periodo temporale interessato dalla sospensione.
Non è previsto invece il rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi INAIL già versati.
Operativamente, i datori di lavoro devono presentare specifica richiesta tramite il “Cassetto previdenziale (Sezione Aziende con dipendenti)”, indicando nelle note oggetto “Eventi sismici del 13- 15 marzo 2025 - Campi Flegrei” e chiedendo l’attribuzione del codice di autorizzazione “1U”. Per la compilazione del flusso UniEmens, occorrerà inserire nell’elemento “DenunciaAziendale”, “AltrePartiteACredito”, “CausaleACredito” il nuovo codice causale “N982”. Nel caso in cui sono state già presentate denunce insolute totali o parziali, i datori di lavoro devono avvalersi della procedura delle regolarizzazioni.
Artigiani e commercianti sono tenuti a utilizzare i modelli di pagamento originariamente predisposti e messi a disposizione nel “Cassetto previdenziale Artigiani e Commercianti” e a chiedere la sospensione attraverso il Cassetto Previdenziale del Contribuente inserendo nell’oggetto “Contribuzione ordinaria fissi/oltre il minimale” e nelle note “Sospensione Campi Flegrei 2025”.
I committenti devono riportare, nell’elemento “CodCalamita” di “Collaboratore”, il valore “41”; se i flussi UniEmens sono stati già inviati senza il codice calamità, i committenti devono provvedere a modificarli entro il 30 novembre 2025.
Apposita richiesta deve essere presentata anche dal datore di lavoro domestico, dai datori di lavoro iscritti alla Gestione contributiva agricola, dai lavoratori agricoli autonomi e dai professionisti iscritti alla Gestione separata.
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