Riproposte anche nel 2026 assegnazione e cessione agevolate
Tornano poi la trasformazione in società semplice e l’estromissione degli immobili degli imprenditori individuali
Nella bozza del Ddl. di bilancio 2026 è nuovamente presente la disciplina dell’assegnazione e cessione agevolata dei beni ai soci, della trasformazione agevolata in società semplice e dell’estromissione degli immobili strumentali da parte degli imprenditori individuali.
La norma del Ddl. ricalca ancora una volta alla lettera le precedenti versioni (art. 1 commi 115-121 della L. 208/2015, art. 1 commi 100-106 della L. 197/2022, art. 1 commi 31-36 della L. 207/2024), modificando solo le date di riferimento, che sono tutte traslate in avanti di un anno rispetto all’art. 1 commi 31-36 della L. 207/2024.
Si potrà, quindi, continuare a operare nell’ambito di una norma che gode di una prassi consolidata (in particolare nelle due circolari di riferimento dell’Agenzia delle Entrate, 1° giugno 2016 n. 26 e 16 settembre 2016 n. 37) e di una acquisita esperienza da parte dei professionisti chiamati al lavoro di consulenza ed attuazione delle operazioni agevolate.
La scadenza per perfezionare assegnazioni, cessioni e trasformazioni sarà il 30 settembre 2026 (un discorso a parte vale per l’estromissione, che ha regole particolari). L’esperienza ha dimostrato che si tratta di una scadenza non comodissima, perché collocata subito dopo la pausa estiva, tanto più che è richiesto anche l’intervento di un notaio, necessario sia per il trasferimento della proprietà dei beni immobili e mobili registrati che per la trasformazione da società commerciale in società semplice.
Anche il rateizzo del pagamento dell’imposta sostitutiva dovrebbe essere confermato, con le scadenze del 30 settembre (60% del dovuto) e del 30 novembre 2026 (40%). L’imposta sostitutiva è dovuta sulle plusvalenze determinate in misura pari alla differenza tra valore normale ex art. 9 comma 3 del TUIR e costo dei beni ex art. 110 comma 1 lett. b) del TUIR, al netto degli ammortamenti dedotti; resta ferma la facoltà di sostituire al valore normale il valore c.d. catastale degli immobili, dato dal prodotto della rendita per i moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità di cui all’art. 52 comma 4 del DPR 131/86.
Sono confermate nel Ddl. anche le aliquote dell’imposta sostitutiva sulla plusvalenza, nella misura ordinaria dell’8% e maggiorata del 10,5% (per le società che in due dei tre periodi d’imposta antecedenti a quello in cui è posta in essere l’operazione agevolata sono risultate di comodo ex art. 30 della L. 724/94), nonché l’aliquota del 13% sull’annullamento delle riserve in sospensione d’imposta.
Per le assegnazioni, cessioni e trasformazioni sarà richiesto che i soci siano iscritti nel libro soci, o comunque risultino avere acquisito tale qualità (in particolare per le società che non sono tenute ad avere il libro) entro il 30 settembre 2025.
Sono agevolabili le assegnazioni e le cessioni ai soci di beni immobili non strumentali per destinazione (e dunque diversi da quelli di cui all’art. 43 comma 2 primo periodo del TUIR) e di beni mobili registrati, anch’essi se non strumentali all’esercizio dell’impresa, nonché le trasformazioni in società semplice, mediante le quali pure si ottiene l’estromissione dei beni immobili e mobili registrati dal regime di impresa alle medesime condizioni delle assegnazioni e delle cessioni.
La società semplice, che per sua natura non può esercitare attività commerciale, deve avere come oggetto esclusivo o principale la gestione dei beni immobili o mobili registrati; di fatto può trattarsi anche di un’attività di mero godimento, al di fuori del raggio d’azione della disciplina delle società di comodo di cui all’art. 30 della L. 724/94 e della disciplina dei beni in godimento ai soci di cui all’art. 2 commi da 36-terdecies a 36-quinquesdecies del DL 138/2011.
Per quanto riguarda l’imprenditore individuale, sono agevolabili le estromissioni degli immobili strumentali, sia per natura che per destinazione: l’oggetto della disciplina è differente perché ne è differente la logica, ovvero non quella di far uscire dalle società commerciali beni che potrebbero non essere gestiti con scopo di lucro, o comunque non collegati all’attività principale, bensì di agevolare i soggetti per i quali “riappropriarsi” dell’immobile nel quale è esercitata l’attività potrebbe rappresentare una sorta di buonuscita al termine dell’attività lavorativa.
Anche le date rilevanti per l’estromissione degli immobili degli imprenditori individuali sono differenti da quelli dell’assegnazione agevolata: innanzitutto è previsto un termine per il possesso dei beni (30 settembre 2025) che nell’altra disciplina non è richiesto, e poi le estromissioni devono essere effettuate entro il 31 maggio 2026 e non entro il 30 settembre. L’imposta può essere versata per il 60% entro il 30 novembre 2026 e per la restante parte entro il 30 giugno 2027.
Sono confermate, infine, per tutte le misure le agevolazioni delle imposte d’atto (dimezzamento dell’imposta di registro, imposte ipotecaria e catastale sempre in misura fissa), mentre nessuna agevolazione è prevista per l’IVA.
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