Ritenuta del 30% sui premi di progettazione corrisposti a non residenti
Con la risposta n. 266 l’Agenzia ha fornito chiarimenti sul trattamento fiscale di tali premi anche per quanto attiene ai profili IVA
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 266 pubblicata ieri, si è pronunciata sulla qualificazione e sul conseguente trattamento fiscale dei premi corrisposti a conclusione di un concorso di progettazione in due gradi.
Nel caso esaminato, la questione riguarda un partecipante non titolare di partita IVA, iscritto all’albo degli architetti “ai soli fini contributivi figurativi”, residente e lavoratore dipendente all’estero.
Il dubbio concerne il trattamento fiscale del premio.
A tali fini, l’Agenzia richiama la disciplina di riferimento relativa alla qualificazione dei redditi e ai criteri di territorialità di cui all’art. 23 del TUIR, che considera prodotti nel territorio dello Stato i redditi da lavoro autonomo derivanti da attività esercitate nel territorio dello Stato.
L’Agenzia delle Entrate menziona, nello dettaglio, l’art. 29 comma 5 del DPR 600/73, in base al quale le Amministrazioni dello Stato che corrispondono somme di cui all’art. 25 dello stesso DPR 600/73 (redditi da lavoro e altri redditi) effettuano all’atto del pagamento la ritenuta ivi prevista: nel caso specifico, in base al citato art. 25 comma 2 del DPR 600/73, quali compensi corrisposti a soggetti non residenti, nella misura del 30%.
Pertanto, secondo l’Amministrazione finanziaria le somme corrisposte alla persona fisica nel periodo d’imposta in cui dichiara di essere residente all’estero dovrebbero essere assoggettate alla ritenuta a titolo d’imposta del 30% prevista su compensi e prestazioni di lavoro autonomo, anche non abituale, corrisposti ai non residenti.
Per quanto attiene ai profili IVA, nella risposta l’Agenzia delle Entrate ricorda che sono assoggettabili a imposta le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato da soggetti che esercitano attività di impresa, arte o professione.
Affinché un’operazione rilevi ai fini del tributo occorre che sussistano congiuntamente i presupposti oggettivo, soggettivo e territoriale.
Nel caso di specie, pur esistendo il requisito oggettivo, non sarebbe presente quello soggettivo in assenza del carattere di abitualità dell’attività esercitata.
L’esercizio di arti e professioni si concretizza, infatti, qualora il lavoro autonomo sia svolto con carattere di “abitualità” e “professionalità, a prescindere dall’ammontare dei corrispettivi percepiti”.
La prestazione deve considerarsi pertanto di natura occasionale e, quindi, fuori dal campo di applicazione dell’IVA.
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