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FISCO

Dal 2026 aumenta a 300.000 euro la flat tax per i neo residenti

Cresce anche la misura dell’imposta per i familiari

/ Luisa CORSO

Lunedì, 27 ottobre 2025

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Il Ddl. di bilancio per il 2026 dispone un ulteriore aumento della misura dell’imposta sostitutiva prevista per i soggetti che trasferiscono la residenza in Italia e optano per il regime dei neo residenti di cui all’art. 24-bis del TUIR; rispetto alla precedente modifica normativa operata con il c.d. DL “Omnibus”, il nuovo innalzamento riguarderebbe anche l’importo da versare in caso di esercizio dell’opzione per uno o più familiari.

Si ricorda che l’art. 24-bis del TUIR prevede un regime opzionale di imposizione sostitutiva dell’IRPEF (e delle addizionali locali) cui possono accedere le persone fisiche (e, su richiesta, i loro familiari) che trasferiscono la residenza fiscale in Italia, in relazione ai redditi prodotti all’estero. L’imposta è computata forfetariamente a prescindere dall’importo dei redditi percepiti.

Possono accedere al regime le persone fisiche che, oltre ad aver trasferito la residenza fiscale in Italia, non siano state fiscalmente residenti in Italia per almeno nove periodi d’imposta nel corso dei dieci precedenti l’inizio del periodo di validità dell’opzione.

Su richiesta del soggetto che esercita l’opzione, quest’ultima può essere estesa, nel corso di tutto il periodo dell’opzione, a uno o più familiari di cui all’art. 433 c.c., purché soddisfino le medesime condizioni previste per le persone fisiche.
Modificando il comma 2 dell’art. 24-bis del TUIR, l’art. 11 del Ddl. di bilancio per il 2026 prevede:
- l’aumento da 200.000 a 300.000 euro dell’importo dell’imposta forfetaria generalmente prevista;
- l’aumento da 25.000 a 50.000 euro dell’importo dell’imposta prevista per i familiari.

Le modifiche, per espressa previsione normativa, si applicano ai soggetti che hanno trasferito nel territorio dello Stato la residenza civilistica ex art. 43 c.c. dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, e quindi dal 1° gennaio 2026.
Anche in questo caso, quindi, il legislatore ha individuato nella residenza civilistica, intesa quale dimora abituale e generalmente “esteriorizzata” attraverso l’iscrizione anagrafica, pur se concettualmente da essa distinta, la linea di discrimine tra la attuale misura di 200.000 euro e la nuova misura di 300.000, nonché tra la attuale misura di 25.000 e la nuova misura di 50.000 euro.

In precedenza, l’art. 2 del DL 113/2024 (c.d. DL “Omnibus”) aveva aumentato da 100.000 a 200.000 euro l’importo dell’imposta sostitutiva per i soggetti che hanno trasferito in Italia la residenza ai fini dell’art. 43 c.c. successivamente al 10 agosto 2024.

Tale misura ha quindi riguardato, in primo luogo, i soggetti che hanno acquistato la residenza fiscale dal 2025; per i trasferimenti di residenza civilistica avvenuti nella seconda metà del 2024 coesistevano invece due diverse misure:
- 200.000 euro per i soggetti che avevano già acquisito la residenza fiscale in Italia nel 2024, ad esempio perché erano già presenti sul territorio nel primo semestre 2024, ma hanno trasferito la residenza civilistica (art. 43 c.c.) successivamente al 10 agosto 2024;
- 100.000 euro per i soggetti che si sono trasferiti ex art. 43 c.c. entro il 10 agosto 2024, anche se la residenza fiscale, in mancanza di presenza fisica sul territorio dello Stato per un periodo superiore a 183 giorni, è stata comunque acquisita dal 2025.

L’estensione ai familiari, come detto, può essere esercitata nel corso di tutta la durata dell’opzione esercitata dal contribuente principale, fermo restando che il periodo di 15 anni di validità del regime va computato dal momento dell’ingresso del capofamiglia, con la conseguenza che, allo scadere di tale periodo, il regime cessa anche per il familiare entrato successivamente.

L’applicazione della nuova misura per i familiari, stando al tenore letterale Ddl., decorrerebbe dalle iscrizioni anagrafiche avvenute dal 1° gennaio 2026; ciò dovrebbe comportare che, ricorrendo tale ipotesi, gli stessi siano assoggettati all’imposta di 50.000 (in luogo dell’imposta di 25.000) ancorché il “capofamiglia”, trasferitosi in Italia in precedenza, possa essere assoggettato all’imposta secondo la minor misura di 200.000 o, in alcuni casi, di 100.000 euro.
Per ciò che concerne gli effetti dell’esercizio dell’opzione, va ricordato che il regime agevolativo esonera sia il contribuente principale, sia i familiari dagli obblighi di compilazione del quadro RW ai fini del monitoraggio fiscale e dagli obblighi di versamento dell’IVIE e dell’IVAFE.

Inoltre, ove il defunto o il donante sia un soggetto che ha espresso l’opzione per i neo domiciliati e la successione si sia aperta, o la donazione sia operata, durante il periodo di validità dell’opzione, l’imposta sulle successioni e l’imposta sulle donazioni siano dovute limitatamente ai beni esistenti in Italia, escludendo, quindi, i beni esteri.
La possibilità di estendere l’opzione ai familiari comporta l’esclusione dall’imposta sulle successioni e donazioni dei beni e diritti esistenti all’estero anche con riferimento ai trasferimenti per successione o donazione operati da tali familiari.

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