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IMPRESA

Esecuzione mobiliare incompatibile con l’esdebitazione dell’incapiente

Meritevole il debitore dedito al gioco d’azzardo

/ Francesco DIANA

Venerdì, 7 novembre 2025

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L’incapienza e la meritevolezza costituiscono due presupposti necessari e indispensabili affinché il debitore persona fisica possa accedere all’esdebitazione ex art. 283 del DLgs. 14/2019; in questo modo si legittima, da un lato, il beneficio del debitore che ottiene l’esdebitazione e, dall’altro, il sacrificio richiesto al creditore il cui credito diviene inesigibile.

L’incapienza del debitore costituisce, tuttavia, una condizione oggettiva indefettibile ma che prescinde dalla sua volontà.
Si lega, infatti, all’indisponibilità di redditi, beni o di ogni altra utilità che, nell’attualità e in prospettiva futura, possano essere destinati alla soddisfazione dei creditori.
Il riferimento è alle utilità sia dirette (es. pagamenti pecuniari), sia indirette (es. mediante la liquidazione di beni, il realizzo di crediti o di altre utilità patrimoniali).

In tal senso, non è ammissibile l’accesso all’esdebitazione dell’incapiente per quel debitore che dispone di un reddito (stipendio) aggredito da un pignoramento mobiliare, che il terzo creditore pignorato onora regolarmente.
In costanza di pignoramento, infatti, deve ritenersi che sussistano delle utilità rilevanti per il ceto creditorio, posto che la quota di reddito aggredita può essere messa a loro disposizione nei limiti del quinto.
Così si è espresso il Tribunale di Ivrea con decreto del 15 luglio 2025.

L’esistenza di una procedura esecutiva, dunque, risulta incompatibile con l’istituto dell’esdebitazione del debitore incapiente, posto che il requisito della sua impossidenza (rectius incapienza) richiede che non sia titolare di diritti su beni sui quali i creditori possano aver agito in via esecutiva.
Oltre l’assenza di utilità, è necessario che ricorra il requisito della meritevolezza, la cui verifica è rimessa al giudice: occorre accertare l’assenza di atti in frode, la mancanza di dolo o di colpa grave nella formazione della situazione di sovraindebitamento (art. 283 comma 7 del DLgs. 14/2019).

In tal senso, sono funzionali le informazioni che l’OCC è chiamato a indicare nella relazione particolareggiata di cui all’art. 283 commi 4 e 5 del DLgs. 14/2019.
È necessario, in particolare, che siano precisate le cause dell’indebitamento, la diligenza impiegata dal debitore nella contrazione del debito e le ragioni della successiva incapacità ad adempiere, oltre all’esistenza di eventuali atti impugnati dai creditori; al gestore della crisi è richiesto, inoltre, di esprimere un giudizio sulla completezza e sull’attendibilità della documentazione depositata dal debitore a corredo della domanda (art. 283 comma 3 del DLgs. 14/2019).

La valutazione della colpa grave richiede che si tenga conto del comportamento pregresso assunto dal debitore, ma anche del suo sviluppo dinamico e dei molteplici fattori che hanno contribuito a generare l’attuale situazione di sovraindebitamento (Trib. Terni 15 novembre 2024 n. 36).
In tal senso rileva innanzitutto l’eventuale sproporzione del debito assunto rispetto ai flussi reddituali e alle capacità patrimoniali del debitore (Trib. Terni 23 dicembre 2024 n. 40 e Trib. Taranto 2 novembre 2023); importante anche il grado di consapevolezza del debitore di non poter adempiere all’obbligazione al momento della sua contrazione (Trib. Nola 25 marzo 2025 n. 24 e Trib. Santa Maria Capua Vetere 19 gennaio 2024).

A ciò si aggiunge la necessità di tener conto delle specifiche circostanze che attengono al debitore: la perdita improvvisa del lavoro (App. Firenze 8 novembre 2023 n. 2261), l’esigenza di cure mediche e/o di prestare assistenza (Trib. Napoli Nord 24 luglio 2024 n. 102), uno stato di debolezza, di sudditanza psicologica e/o sentimentale (Trib. Torino 27 febbraio 2024 n. 105 e Trib. Livorno 7 ottobre 2024).

Particolare rilevanza è riconosciuta anche al disturbo patologico documentato di ludopatia, tale da rendere il debitore inconsapevole dei rischi finanziari derivanti dal gioco d’azzardo (Trib. Avellino 3 dicembre 2024 n. 71, Trib. Nola 16 settembre 2024 n. 90 e Trib. Catania 6 giugno 2024).
In merito, tuttavia, la dedizione al gioco rileva solo se e nella misura in cui abbia determinato ovvero inciso sulla situazione di sovraindebitamento; di contro, ai fini del vaglio di meritevolezza, è rilevante la condotta collaborativa del debitore (Trib. Forlì 23 luglio 2025).

La mancanza dei requisiti comporta il rigetto della richiesta di accesso all’esdebitazione dell’incapiente, nei cui confronti il debitore può proporre reclamo, ai sensi dell’art. 124 del DLgs. 14/2019, entro il termine di 30 giorni (art. 283 comma 8 del DLgs. 14/2019).
L’impugnazione deve essere proposta nei confronti del Tribunale e non della Corte d’Appello (App. Milano 2 ottobre 2025 n. 666).

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