ACCEDI
Giovedì, 23 ottobre 2025 - Aggiornato alle 6.00

NOTIZIE IN BREVE

Soggette all’imposta di bollo le istanze di cambio nome presentate per il tramite del consolato

/ REDAZIONE

Giovedì, 23 ottobre 2025

x
STAMPA

Le istanze di cambio nome e/o cognome presentate dai cittadini italiani residenti all’estero per il tramite del consolato o dell’ambasciata di residenza competente, nonché gli atti a esse conseguenti (decreti di affissione e decreti definitivi di cambio nome e cognome), scontano l’imposta di bollo ai sensi degli artt. 3 e 4 della Tariffa allegata al DPR 642/72. Sono fatti salvi tutti i casi di cambiamento di nomi e cognomi perché ridicoli o vergognosi o perché rivelanti l’origine naturale, rispetto ai quali, sia per le istanze di modifica sia per i provvedimenti conseguenti, opera l’esenzione da ogni tassa di cui all’art. 93 del DPR 396/2000.
È quanto affermato dall’Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello n. 267 pubblicata ieri, 22 ottobre 2025.

Con il documento in esame, l’Amministrazione finanziaria si è espressa in senso negativo circa la possibilità di applicare alle istanze di cambio nome presentate per il tramite degli uffici consolari dai cittadini italiani non residenti, nonché ai conseguenti provvedimenti, il disposto di cui al comma 1-bis dell’art. 64 del DLgs. 71/2011, introdotto dal DLgs. 139/2024, il quale stabilisce che gli atti adottati o ricevuti dagli uffici diplomatici e consolari a far data dal 1° gennaio 2025 non sono assoggettati a imposta di bollo.

A tal proposito, si è osservato che la presentazione dell’istanza in discorso per il tramite del consolato o dell’ambasciata di residenza competente (consentita, come possibilità ulteriore, ai cittadini italiani residenti all’estero) non modifica l’iter normativo della richiesta di cambio nome o cognome di cui agli artt. 89-92 del DPR 396/2000: il prefetto mantiene, infatti, la competenza a ricevere l’istanza e a emanare il decreto di concessione della modifica.

Infine, quanto alla possibilità, per i cittadini residenti all’estero, di provvedere al pagamento dell’imposta tramite il servizio @e.bollo, la risposta n. 267/2025 ha evidenziato che, nella sezione del sito istituzionale delle Entrate preposta all’indicazione delle modalità di pagamento delle imposte dall’estero, si prevede che i contribuenti non muniti di conti correnti presso banche convenzionate possano versare le imposte mediante bonifico in euro in favore del bilancio dello Stato o dei conti di tesoreria.

TORNA SU