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FISCO

Rapporti più chiari tra adesione al CPB e sanatoria per i soggetti non solari

Il regime del ravvedimento può anticipare l’applicazione del CPB

/ Alberto GIRINELLI e Paola RIVETTI

Mercoledì, 5 novembre 2025

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Con la risposta a interpello n. 284, pubblicata ieri, l’Agenzia delle Entrate ha illustrato i criteri per individuare i termini di adesione al concordato preventivo biennale e al collegato regime del ravvedimento, nel caso in cui il contribuente sia un soggetto con esercizio non coincidente con l’anno solare.

Il caso di specie riguarda il CPB 2024-2025 e il ravvedimento 2018-2022, ma i relativi chiarimenti hanno valenza generale e possono essere applicati anche per i bienni successivi.
Per quanto riguarda i termini di adesione al CPB, l’art. 9 comma 3 del DLgs. 13/2024 prevede che il contribuente possa aderire alla proposta di concordato entro il 30 settembre, ovvero entro l’ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare.

Per il primo anno di applicazione dell’istituto, l’adesione al CPB poteva essere perfezionata entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, vale a dire entro il 31 ottobre 2024, per i soggetti solari; il termine, ai soli fini dell’accettazione della proposta di concordato preventivo biennale, era stato successivamente prorogato al 12 dicembre 2024.

In tale scenario si colloca la richiesta di chiarimenti oggetto di interpello, formulata da parte di un contribuente con esercizio sociale che termina il 30 giugno di ogni anno.
In questo caso, secondo l’Agenzia delle Entrate, la proposta di CPB per il primo biennio di applicazione viene elaborata tenendo conto del periodo d’imposta chiuso il 30 giugno 2024; l’adesione al CPB doveva quindi essere perfezionata entro il 30 aprile 2025 (termine di presentazione della dichiarazione dei redditi del periodo di imposta concluso nel 2024).

Il chiarimento può essere considerato anche per il futuro, adattandolo a quanto previsto dall’art. 9 del DLgs. 13/2024, che attualmente fissa il termine per l’adesione all’ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta; di conseguenza, un contribuente con esercizio non solare conclusosi, ad esempio, il 30 giugno 2025, può aderire al CPB per i due periodi di imposta successivi entro il 31 marzo 2026.

Il secondo chiarimento riguarda i termini di adesione al regime del ravvedimento 2018-2022; l’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate è estensiva e a favore del contribuente, ma purtroppo arriva quando i termini per l’accesso alla sanatoria, fissati al 31 marzo 2025, sono ampiamente scaduti.

Il regime del ravvedimento 2018-2022 è espressamente riservato, secondo quanto previsto dall’art. 2-quater comma 1 del DL 113/2024, ai soggetti ISA che “aderiscono, entro il 31 ottobre 2024, al concordato preventivo biennale”; con l’art. 7-bis comma 2 del DL 155/2024 l’accesso alla sanatoria era stato esteso anche ai contributi che avevano accettato la proposta di CPB entro il 12 dicembre 2024.

Per il regime del ravvedimento 2018-2022, quindi, il legislatore aveva optato per l’utilizzo di termini di adesione al CPB fissi, senza indicare termini generali legati al momento di chiusura dell’esercizio; un’interpretazione letterale della norma poteva portare a ritenere che i contribuenti, che non avessero aderito al CPB al più tardi entro il 12 dicembre 2024, sarebbero stati esclusi dalla sanatoria in commento per mancato rispetto delle condizioni indicate al citato art. 2-quater comma 1 del DL 113/2024.

Tuttavia, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che l’accesso al regime del ravvedimento 2018-2022 è consentito anche ai contribuenti non solari che hanno aderito al CPB entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, anche se successivamente sia al 31 ottobre 2024, sia al 12 dicembre 2024, sia al termine per il versamento della prima o unica rata necessario ai fini dell’accesso alla sanatoria, fissato al 31 marzo 2025; in ogni caso, tale ultimo termine viene considerato perentorio.

In particolare, il contribuente con esercizio chiuso al 30 giugno 2024 poteva aderire al regime del ravvedimento 2018-2022 con il versamento di quanto dovuto entro il 31 marzo 2025, con perfezionamento della sanatoria condizionato alla successiva adesione al CPB, da esprimersi nella dichiarazione presentata entro il 30 aprile 2025.
La nuova versione della sanatoria (per i periodi 2019-2023) non circoscrive il requisito dell’applicazione del CPB a una data fissa, prevedendo, più in generale, che tale adesione venga perfezionata “entro i termini di legge”; rimane tuttavia fisso il periodo entro cui è necessario versare quanto dovuto ai fini dell’accesso al regime del ravvedimento, compreso tra il 1° gennaio e il 15 marzo 2026.

Applicando il chiarimento diffuso con la risposta in esame, il contribuente con esercizio non solare conclusosi, ad esempio, il 30 giugno 2025, potrà accedere al regime del ravvedimento con il versamento della prima o unica rata entro il 15 marzo 2026, a condizione che aderisca al CPB entro il 31 marzo 2026.

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