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FISCO

Compensazioni IVA infragruppo con effetti solo da quando si presta la garanzia

Al vaglio delle Entrate l’integrativa IVA per il visto di conformità su tali compensazioni

/ Corinna COSENTINO

Sabato, 8 novembre 2025

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Con la risposta a interpello n. 288 di ieri, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle condizioni di esonero dalla garanzia per le compensazioni operate nell’ambito della liquidazione IVA di gruppo.

Il caso specifico riguardava una società olandese (ALFA), identificata in Italia ai fini IVA dal 2022. Tale società aveva costituito in Italia una stabile organizzazione nel 2015. Tuttavia, questa non aveva mai effettivamente avviato l’attività e aveva presentato soltanto dichiarazioni IVA “a zero”, salvo che per la dichiarazione relativa al 2021, in cui era confluito il credito IVA generatosi dalle importazioni effettuate in Italia dalla casa madre olandese.
La branch era cessata nel febbraio 2022 e nel 2023 ALFA aveva optato per la liquidazione IVA di gruppo con la controllata italiana BETA.

In base a quanto rappresentato, la controllante, pur avendo presentato la dichiarazione IVA 2025 nei termini, non aveva prestato la garanzia per le eccedenze di credito di gruppo compensate nel 2024 e chiedeva, quindi, se fosse possibile evitare tale adempimento presentando una dichiarazione integrativa, completa del visto di conformità e della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, richiesti dall’art. 38-bis comma 3 del DPR 633/72.

In primo luogo, poiché l’art. 38-bis comma 4 lett. a) del DPR 633/72 impone la prestazione della garanzia ai soggetti passivi che esercitano un’attività da meno di due anni, l’istante chiedeva chiarimenti circa il computo del periodo biennale.
Per quanto concerne l’inizio dei due anni, nel caso specifico, l’Agenzia esclude che possa farsi riferimento alla prima importazione effettuata in Italia dalla casa madre, dato che tale operazione era confluita nella dichiarazione IVA 2022 della stabile organizzazione e che quest’ultima non aveva mai iniziato effettivamente l’attività, lasciando presumere proprio la sussistenza della situazione di rischio prevista dal citato art. 38-bis comma 4.

Inoltre, ricordando che per il suddetto termine biennale occorre fare riferimento ai due anni antecedenti la data di richiesta del rimborso (cfr. circ. 19 febbraio 2015 n. 6, § 8.3), l’Agenzia aggiunge che, nel caso di specie, riguardante una compensazione infragruppo, “è alla data di presentazione della dichiarazione IVA che occorre verificare la sussistenza delle condizioni di esonero dalla prestazione della garanzia”, anche in ragione della necessità di non creare disparità di trattamento tra le richieste di rimborso del credito IVA e le compensazioni operate nella procedura di gruppo.

Con riguardo alla possibilità di evitare la prestazione della garanzia mediante l’invio di una dichiarazione integrativa completa del visto di conformità, l’Agenzia ricorda che, ove non siano già stati avviati controlli accessi o ispezioni da parte dell’Amministrazione finanziaria, e non sia già stata conclusa la fase istruttoria, il soggetto passivo può modificare la scelta effettuata in dichiarazione annuale relativa al credito IVA chiesto a rimborso, presentando una integrativa entro i termini di decadenza dell’attività di accertamento ex art. 57 del DPR 633/72.

Nel caso in esame, viene comunque ricordato che la prestazione della garanzia entro il termine di presentazione della relativa dichiarazione annuale IVA è elemento costitutivo di perfezionamento delle compensazioni infragruppo e che in caso di tardiva presentazione le compensazioni effettuate producono i propri effetti, ma solo dalla data in cui l’obbligo è stato adempiuto.

Sono previste, inoltre, specifiche sanzioni:
- in caso di prestazione della garanzia con ritardo non superiore a 90 giorni dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione amministrativa da 1.000 a 4.000 euro ex art. 11 comma 7-bis del DLgs. 471/97;
- in caso di prestazione della garanzia oltre i 90 giorni, invece, si applica la sanzione di cui all’art. 13 comma 1 del DLgs. 471/97, ora pari al 25% dell’importo che avrebbe dovuto essere garantito.

L’Agenzia ricorda, infine, che con la circolare n. 35/2015 (§ 2) è stata riconosciuta la possibilità di presentare la dichiarazione integrativa per dotare la dichiarazione IVA del visto di conformità e della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà omessi, consentendo anche di correggere e integrare le indicazioni rese con riguardo alla richiesta di esonero dalla garanzia, non eseguite o eseguite non correttamente, purché nel rispetto dei limiti temporali previsti dalla risoluzione n. 99/2014.
Da una prima lettura, tuttavia, non appare del tutto chiaro quali siano i termini cui riferirsi nel caso in esame, posto che la citata risoluzione era riferita alle ipotesi di rimborso/compensazione del credito IVA trimestrale emergente dal modello TR, e precisava che il modello tempestivamente presentato poteva essere rettificato, per variare la scelta di utilizzo del credito, anche oltre i termini previsti, ma comunque non oltre la data di presentazione della dichiarazione IVA annuale in cui doveva trovare corretta esposizione la modalità di utilizzo del credito.

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