Tutela non onnicomprensiva per l’infortunio in itinere degli studenti
Il DL 159/2025 include solo chi è impegnato nei percorsi di formazione scuola-lavoro
L’art. 18 del DL 48/2023 aveva disposto, per il solo anno scolastico e accademico 2023-2024, l’estensione della tutela assicurativa INAIL allo svolgimento delle attività di insegnamento-apprendimento per gli studenti e il personale scolastico. La disposizione riguardava le scuole del sistema nazionale di istruzione e le scuole non paritarie, il personale del sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP), dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), dei percorsi di formazione terziaria professionalizzante (ITS Academy) e dei Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA).
L’assicurazione è stata in seguito prorogata anche per l’anno scolastico 2024-2025 ed è divenuta strutturale per volontà dell’art. 2-ter del DL 90/2025.
La tutela è ora onnicomprensiva e supera la limitazione allo svolgimento di esperienze tecnico-scientifiche, esercitazioni pratiche ed esercitazioni di lavoro nonché all’uso di macchine elettriche prevista in precedenza. Tuttavia, mentre per i docenti la tutela opera per tutti gli eventi lesivi occorsi per finalità lavorative, incluso l’infortunio in itinere, non può dirsi lo stesso per gli studenti.
Per questi ultimi, infatti, fino a oggi erano esclusi dalla copertura assicurativa gli infortuni in itinere, a eccezione di quelli che, nell’ambito dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento ex art. 1 comma 784 della L. 145/2018, avvengono durante il tragitto tra la scuola presso cui è iscritto lo studente e il luogo in cui si svolge l’esperienza di lavoro (cfr. circ. INAIL n. 45/2023).
Nel merito, va ricordato come l’art. 1 comma 6 del DL 127/2025 preveda che “i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento di cui ai commi 784 e 785 sono ridenominati formazione scuola-lavoro”.
Opportunamente, il recente DL 159/2025 ha modificato l’ambito della tutela attraverso l’art. 7, prevedendo che le disposizioni di cui all’art. 18 del DL 48/2023 si interpretino nel senso che la tutela ivi prevista trovi applicazione anche “ad eventuali infortuni occorsi nel tragitto dall’abitazione o altro domicilio dove si trovi lo studente al luogo dove si svolgono i percorsi di formazione scuola-lavoro e da quest’ultimo all’abitazione o domicilio dello studente”.
Va sottolineato, peraltro, che la norma estende la tutela ma non appare comunque onnicomprensiva poiché non copre lo studente che si reca semplicemente a scuola. Infatti, essa copre unicamente gli eventi occorsi a studenti impegnati nel percorso dall’abitazione al luogo dove si svolge il percorso di formazione scuola lavoro e viceversa. In altri termini, non parifica lo studente ai docenti, per i quali la tutela, come già sottolineato, comprende sempre l’infortunio in itinere.
Nulla cambia in ordine alle prestazioni ai lavoratori interessati.
A tal fine, come prevede la circ. INAIL n. 45/2023, la tutela assicurativa opera anche se gli istituti scolastici e formativi non statali non abbiano adempiuto agli obblighi in ordine al pagamento del premio; le prestazioni erogate sono quelle previste per la generalità dei lavoratori.
Tuttavia, agli studenti non è corrisposta l’indennità per inabilità temporanea assoluta, in quanto la stessa ha natura sostitutiva della retribuzione corrisposta dal datore di lavoro all’assicurato infortunato, salvo i casi di studenti lavoratori.
Per ulteriori dettagli occorre attendere la nota di prassi dell’INAIL, con cui potranno eventualmente essere forniti chiarimenti anche in ordine ad eventuali modificazioni intervenute in sede di conversione del decreto.
Infine, sempre in riferimento agli eventi in itinere, si ricorda che l’art. 5 del DL 159/2025 prevede peraltro che l’INAIL promuova campagne informative e progetti formativi per la diffusione della cultura della salute e sicurezza sul lavoro, a favore delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, con particolare riferimento alla riduzione del fenomeno degli infortuni in itinere, nell’ambito dell’insegnamento dell’educazione civica di cui alla L. 92/2019.
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