ACCEDI
Martedì, 11 novembre 2025 - Aggiornato alle 6.00

FISCO

Invio dei dati al Sistema TS entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello delle spese

Il DM 29 ottobre 2025 pubblicato ieri modifica il DM 19 ottobre 2020 alla luce del DLgs. 81/2025 e del provv. n. 281068/2025

/ REDAZIONE

Martedì, 11 novembre 2025

x
STAMPA

download PDF download PDF

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di ieri il decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze 29 ottobre 2025 che, in merito alla trasmissione delle spese sanitarie al Sistema tessera sanitaria, modifica il DM 19 ottobre 2020 e il relativo disciplinare tecnico allegato B.

La modifica al DM 19 ottobre 2020 si è resa necessaria sia per le novità introdotte dall’art. 5 del DLgs. 81/2025, sia per le disposizioni approvate dall’Agenzia delle Entrate con provv. n. 281068/2025.

Nel dettaglio, l’art. 5 del DLgs. 81/2025 prevede che i soggetti tenuti all’invio dei dati delle spese sanitarie al Sistema TS per la predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata, a partire dai dati relativi al 2025, provvedono alla trasmissione dei dati con cadenza annuale, entro il termine stabilito con decreto del MEF (si veda “Niente scadenza del 30 settembre per l’invio delle spese sanitarie del primo semestre 2025” del 25 settembre 2025).

L’art. 1 comma1 lett. b) del DM 29 ottobre 2025 pubblicato ieri sostituisce il comma 1-bis dell’art. 7 del DM 19 ottobre 2020, stabilendo che dal 1° gennaio 2025, per le spese sanitarie di cui all’art. 2 del medesimo decreto del 2020 la trasmissione dei relativi dati è effettuata entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento delle medesime spese.

Con il citato provv. n. 281068/2025, inoltre, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito che, nel caso di modifiche delle spese sanitarie operate direttamente dal contribuente, dal sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale o da un intermediario, il Sistema TS rende disponibili in consultazione ai soli dipendenti dell’Agenzia delle Entrate incaricati delle attività di controllo formale, l’elenco delle informazioni di dettaglio delle spese sanitarie riferite al contribuente e ai familiari che risultano essere a suo carico, per verificare che i documenti esibiti dal contribuente si riferiscano effettivamente a quanto integrato o modificato rispetto ai dati precompilati (si veda “Riviste le modalità di utilizzo delle spese sanitarie per la precompilata” del 4 luglio 2025).

Per tenere conto di questa necessità dall’art. 1 comma 1 lett. a) del DM 29 ottobre 2025 aggiunge all’art. 4 del DM 19 ottobre 2020 il comma 4-bis, in base al quale a partire dall’anno 2025, il Sistema TS, relativamente alle sole dichiarazioni dei redditi selezionate in via centralizzata dall’Amministrazione finanziaria per il controllo formale ai sensi dell’art. 36-ter del DPR 600/73, rende disponibili ai dipendenti della medesima Agenzia, incardinati nell’ufficio territorialmente competente all’attività di controllo, le funzionalità per la consultazione dei dati di dettaglio delle spese veterinarie e sanitarie relative al contribuente e ai familiari fiscalmente a carico individuati in base alla dichiarazione presentata. Sono esclusi dalla consultazione i dati per i quali è stata manifestata l’opposizione.

Sostituito l’intero allegato B

Infine, l’art. 1 comma 2 del DM 29 ottobre 2025 sostituisce anche l’intero allegato B del DM 19 ottobre 2020 “Disciplinare Tecnico riguardante il trattamento dei dati da rendere disponibili all’Agenzia delle entrate da parte del Sistema TS”.

TORNA SU