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Controllo di legalità sostanziale anche per la proposta di concordato semplificato

Le caratteristiche della procedura richiedono, già in fase di avvio, un «vaglio forte» del Tribunale

/ Antonio NICOTRA

Venerdì, 5 dicembre 2025

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La Cassazione, con ordinanza n. 31641, depositata ieri, ha enunciato il principio di diritto secondo il quale, in forza dell’art. 25-sexies comma 3 del DLgs. 14/2019 (CCII), il giudizio di ammissibilità della proposta di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio, svolto dal tribunale ai fini dell’apertura della procedura, non può arrestarsi ad una valutazione di mera ritualità formale della proposta e di esistenza della relativa documentazione, ma, in ossequio ad uno scrutinio di legalità sostanziale, deve estendersi all’apprezzamento delle condizioni di ammissibilità disciplinate dall’art. 25-sexies del CCII in rapporto al contenuto della documentazione richiesta dalla predetta norma in combinato disposto con l’art. 39 del CCII.

I giudici si soffermano sull’interpretazione dell’art. 25-sexies comma 3 del CCII, con particolare riferimento all’estensione del controllo, da parte del Tribunale, in sede di valutazione dell’ammissibilità della proposta di accesso al concordato semplificato.
Il giudizio di “ritualità” non può arrestarsi ad una valutazione meramente formale dell’ammissibilità della proposta, ma deve uniformarsi ad uno scrutinio di c.d. legalità sostanziale, estendendosi anche alle condizioni di ammissibilità ex artt. 25-sexies e 39 del CCII.

Tale interpretazione risulta, peraltro, coerente con quella offerta dalla giurisprudenza di legittimità in relazione ad altri istituti affini disciplinati dal CCII, con particolare riferimento al concordato minore (Cass. n. 28574/2025) e alla liquidazione controllata (Cass. n. 28576/2025) ed anche con quella offerta (prima dell’entrata in vigore del Codice della crisi) per il concordato preventivo (Cass. SS.UU. n. 1521/2013; Cass. nn. 5825/2018, 11423/2014 e 3640/2025).
Il controllo giudiziale del Tribunale, in sede di scrutinio di ammissibilità della proposta, deve avere ad oggetto non solo la verifica dei requisiti di “accesso” alla procedura, ma anche l’esaustività e l’attendibilità del contenuto della relazione finale depositata dall’esperto, ai sensi dell’art. 17 comma 8 del CCII.

Lo scrutinio sulla “ritualità” della proposta – ex art. 25-sexies comma 3 del CCII – deve comprendere non solo il riscontro della formale esistenza delle “attestazioni” nella relazione dell’esperto, ma anche l’attendibilità e ragionevolezza delle stesse, con la conseguenza che, ove queste ultime risultino prive di motivazione, ovvero le motivazioni non abbiano riscontro nella documentazione agli atti, la proposta dovrà considerarsi “irrituale” e, quindi, “inammissibile” (per il concordato preventivo, cfr. Cass. nn. 5825/2018 e 3640/2025).

Il controllo ex art. 25-sexies comma 3 del CCII ha per oggetto, pertanto, la verifica della “legittimità sostanziale” della stessa, nel cui ambito deve ritenersi compreso anche l’esame della sua fattibilità e non manifesta implausibilità, giustificato anche ai fini di economia processuale e contenimento dei costi della procedura, nell’ottica di preservare il patrimonio del debitore nell’interesse del ceto creditorio che, nella procedura liquidatoria ex artt. 25-sexies e ss. del CCII, vede la propria posizione indebolita dal mancato esercizio del voto.

Tale conclusione è coerente con la natura del concordato semplificato, che rientra al pari di quest’ultimo nell’alveo delle procedure concorsuali (Cass. n. 9730/2023).
Secondo la giurisprudenza di legittimità (cfr., per la liquidazione controllata, Cass. n. 28574/2025), inoltre, il controllo di c.d. fattibilità (privo di particolari limiti per la c.d. fattibilità giuridica, cfr. Cass. n. 21250/2024) può essere esercitato in ogni fase del procedimento.

Tali conclusioni risultano, inoltre, coerenti, secondo i giudici, anche con le novità introdotte dal DLgs. 136/2024, c.d. “correttivo-ter”, che ha previsto la possibilità per il tribunale di concedere un termine non superiore a 15 giorni per le integrazioni, le modifiche e la produzione di nuovi documenti (disposizione inapplicabile, ratione temporis, al caso de quo, ma “anticipata” dal giudice di merito).

L’appendice documentale, concessa discrezionalmente in fase di scrutinio iniziale, non avrebbe ragione se il Tribunale dovesse limitarsi, in sede di valutazione della ritualità della proposta, ad un controllo solo formale dei documenti ex artt. 25-sexies e 39 del CCII. La richiesta di “integrazione” e di “modifica” della proposta, invece, presuppone un vaglio contenutistico.

L’esigenza di un “vaglio forte” da parte del tribunale, inserito proprio nella fase di avvio della procedura, si giustifica anche al fine di impedire l’uso distorto e strumentale da parte del debitore della fase della composizione negoziata (necessariamente propedeutica alla soluzione concordataria “semplificata”) al solo fine di usufruire dei benefici (in primis quelli derivanti dalla mancata sottoposizione della proposta all’approvazione dei creditori).

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