Perdite imputate ai soci alla prova della trasformazione omogenea «semplice»
Nella trasformazione da snc a sas, gli accomandatari potrebbero dedurre maggiori perdite
In merito all’operazione di trasformazione omogenea, l’art. 170 comma 2 del TUIR dispone che il reddito del periodo compreso tra l’inizio del periodo d’imposta e la data in cui ha effetto la trasformazione sia determinato secondo le disposizioni applicabili prima della trasformazione in base alle risultanze di apposito Conto economico.
Diventa indispensabile, quindi, suddividere l’ordinario periodo d’imposta in due annualità, al fine di poter determinare i relativi redditi (o perdite), secondo le disposizioni inerenti alla tipologia societaria di riferimento (società di persone o di capitali).
Tale frazionamento non risulta necessario, invece, se si realizza una trasformazione omogenea “semplice” nell’ambito delle società di persone (ad esempio, da sas a snc) oppure delle società di capitali (ad esempio, da spa a srl).
Non sussistendo, infatti, alcuna modifica nella modalità di tassazione del reddito, la società trasformata permane nel medesimo ambito impositivo (IRPEF o IRES) presente antecedentemente alla trasformazione.
In sostanza, non si determina alcun effetto di tipo fiscale per la società risultante dalla trasformazione; tuttavia, non è detto che non si possano verificare alcune conseguenze fiscali in capo ai soci della stessa.
Ad esempio, si ipotizzi che una snc si trasformi in una sas e, nel “teorico” periodo d’imposta ante trasformazione, si generi una perdita eccedente l’ammontare del capitale sociale.
In tale circostanza, si applica l’art. 8 comma 2 del TUIR, secondo cui “per le perdite della società in accomandita semplice che eccedono il capitale sociale, la presente disposizione [la quale stabilisce che le perdite si imputano a ciascun socio proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili, ndr] si applica nei soli confronti dei soci accomandatari”.
Di conseguenza, come precisato dalla ris. Agenzia delle Entrate 4 ottobre 2001 n. 152, i soci accomandanti possono portare in deduzione, per trasparenza, le perdite fiscali fino a concorrenza della quota di partecipazione al capitale della società, mentre la perdita eccedente il capitale sociale è imputata proporzionalmente ai soli soci accomandatari.
In caso contrario, la quota in eccedenza non dedotta risulterebbe inutilizzata, ma non vi è motivo di ritenere che la perdita non possa essere deducibile, per l’intero, come avviene per qualsiasi altra tipologia societaria; l’art. 8 del TUIR, difatti, non fissa un limite alla complessiva deducibilità delle perdite fiscali, ma detta un criterio per la loro ripartizione, che pare essere maggiormente “favorevole” per i soci accomandatari (cfr. ris. Agenzia Entrate 152/2001).
Pertanto, la trasformazione da snc a sas produce dei significativi effetti in capo ai soci che si vedono imputare le perdite per trasparenza.
Si supponga, ad esempio, che la società Omega snc si trasformi in sas con effetto in data 15 luglio 2025 e che il capitale sociale, pari a 1.000 euro, sia suddiviso fra l’unico socio accomandante Tizio, il quale detiene una partecipazione del 30%, e i due soci accomandatari Caio e Sempronio, che detengono pro quota il restante 70%. Inoltre, si ipotizzi che:
- la perdita del “teorico” periodo ante trasformazione (1° gennaio 2025-14 luglio 2025) sia uguale a 1.500 euro;
- la perdita del “teorico” periodo post trasformazione (15 luglio 2025-31 dicembre 2025) sia pari a 300 euro.
Dunque, a seguito della trasformazione in sas, si osserva una ripartizione delle perdite che “favorisce” i soci accomandatari (Caio e Sempronio), poiché ciascuno di essi può portare in deduzione un maggiore importo di 120 euro (750 - 630), mentre al socio accomandante (Tizio) viene imputata una minore perdita fiscale di 240 euro (300 - 540).
In conformità a tale principio, con la sentenza 24 maggio 2006 n. 12332, la Cassazione ha stabilito che gli accomandatari delle sas possono portare in deduzione le perdite eccedenti le rispettive quote di partecipazione al capitale sociale non dedotte dagli accomandanti per il vincolo posto dall’art. 8 comma 2 del TUIR.
Inoltre, nella sas, la completa imputazione delle perdite eccedenti il capitale sociale è declinata in aderenza al grado di responsabilità del socio accomandatario che, nel momento in cui è investito totalmente della responsabilità per le obbligazioni societarie, matura anche una corrispondente aspettativa allo scomputo delle perdite prodotte dalla società partecipata, e non già imputabili, per altri versi, ai soci accomandanti.
Le perdite eccedenti il capitale sociale non possono quindi essere imputate in capo al socio accomandante, in quanto, a differenza dei soci accomandatari, i primi sono responsabili limitatamente al capitale conferito.
Questo ragionamento trova conferma anche nella sentenza 26 giugno 2009 n. 15161, con cui la Cassazione ha affermato che i soci accomandanti possono dedurre le perdite eccedenti il capitale sociale della sas, qualora la loro ingerenza non occasionale nell’amministrazione dell’azienda comporti il venir meno della loro responsabilità limitata, essendo chiamati a rispondere oltre il valore della quota sociale di cui sono titolari.
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