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Mercoledì, 11 febbraio 2026 - Aggiornato alle 6.00

IL CASO DEL GIORNO

La prestazione lavorativa del convivente può essere subordinata

/ Giada GIANOLA

Mercoledì, 11 febbraio 2026

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La L. 76/2016 (c.d. legge Cirinnà), all’art. 1 comma 36, definisce i “conviventi di fatto” come due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile.

In caso di convivenza more uxorio, l’eventuale prestazione lavorativa resa dal convivente si presume gratuita. Si tratta di una presunzione che si fonda su esigenze solidaristiche e di collaborazione endofamiliare, in quanto l’attività lavorativa e di assistenza svolta in favore del convivente more uxorio si presume essere espressione del vincolo di solidarietà e di affettività, configurandosi come adempimento di un’obbligazione naturale. Comunque, in caso di non convivenza, non opera una presunzione contraria di onerosità del rapporto, cosicché la parte che faccia valere la subordinazione ha l’obbligo di dimostrare in modo preciso e rigoroso tutti i relativi elementi costitutivi (cfr. tra le più recenti Cass. nn. 23919/2025 e 19144/2021; Trib. Lucca n. 11/2021).

Allo stesso modo, anche la presunzione di gratuità è superabile attraverso la prova dell’esistenza degli indici della subordinazione, in particolare della c.d. “eterodirezione”, sebbene occorra tenere in debito conto il fatto che, in questi casi, la soggezione al potere organizzativo, direttivo e disciplinare tende a esprimersi in forme più attenuate. A tal fine, non risulta quindi essenziale l’estrinsecazione di tale indice in ordini specifici e dettagliati e possono soccorrere i c.d. indici sussidiari (cfr. Cass. n. 9778/2024).

Ad esempio, in una recente pronuncia della Corte di Cassazione sul rapporto di lavoro della convivente more uxorio di un avvocato che nel tempo aveva svolto le mansioni di segretaria in favore dello studio legale, i giudici di legittimità hanno affermato, in linea con i propri precedenti, che deve essere accertato il vincolo di subordinazione mediante il riferimento alla qualità e alla quantità delle prestazioni svolte, nonché alla presenza di direttive, controlli e indicazioni da parte del datore di lavoro.
Nel caso concreto la subordinazione emergeva da una serie di elementi che erano stati adeguatamente dimostrati in giudizio, vale a dire: il pagamento di determinati compensi a titolo di ferie, tredicesima, quattordicesima, TFR e contributi; l’inserimento stabile della lavoratrice nel contesto dello studio legale; l’utilizzo degli strumenti dell’ufficio; la corresponsione in suo favore di un compenso fisso; la mancanza di qualsiasi rischio economico in capo alla lavoratrice (cfr. Cass. n. 2281/2026; anche Cass. n. 2286/2026, in cui si afferma che l’accertamento dello stabile e inalterato inserimento del lavoratore nell’organizzazione dello studio legale prescinde dall’avvicendarsi dei suoi titolari).

Per completezza si ricorda, con specifico riferimento alla figura del collaboratore nell’impresa familiare, che in un primo momento l’Ispettorato del Lavoro (INL), condividendo quanto precisato dall’INPS con la circ. n. 66/2017, con la nota n. 879 del 23 maggio 2023 aveva affermato l’inapplicabilità al convivente di fatto della norma di cui all’art. 230-bis c.c. sull’impresa familiare e l’insussistenza dell’obbligo contributivo e dell’iscrizione alle relative gestioni previdenziali.
La Corte Costituzionale, tuttavia, con la sentenza n. 148/2024, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del terzo comma di tale disposizione nella parte in cui non prevede come familiare anche il “convivente di fatto” e come impresa familiare quella in cui collabora anche il “convivente di fatto” (si veda “Nell’impresa familiare stessi diritti per il convivente more uxorio” del 20 novembre 2024). Rispetto a tale dichiarazione di incostituzionalità, si sono poi conformate le Sezioni Unite della Cassazione con la pronuncia n. 11661/2025.

Ne deriva che, salva la configurabilità di un diverso rapporto lavorativo, ad esempio un rapporto di natura subordinata, anche il convivente, qualora presti in modo continuativo la sua attività di lavoro nella famiglia o nell’impresa familiare, deve essere considerato rientrante nella categoria dei familiari, con riconoscimento dei relativi diritti.

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