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Mercoledì, 11 febbraio 2026 - Aggiornato alle 6.00

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All’Archivio dei rapporti finanziari le vendite di oro da investimento degli intermediari finanziari

/ REDAZIONE

Mercoledì, 11 febbraio 2026

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Con la risposta a interpello n. 28, pubblicata ieri, l’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto in capo a un intermediario finanziario, autorizzato a esercitare la concessione di finanziamenti nella forma del credito su pegno, l’obbligo di comunicazione all’Archivio dei rapporti finanziari delle operazioni di vendita di oro da investimento.

Nel caso specifico, l’attività dell’intermediario consiste nell’erogazione di finanziamenti a fronte della costituzione del pegno su un bene del debitore. Se la somma, maggiorata di interessi e spese, non viene restituita alla scadenza, l’intermediario procede alla vendita all’incanto del bene oggetto di pegno, trattenendo le somme allo stesso dovute e corrispondendo l’eventuale sopravanzo al debitore.

Nei casi in cui la vendita abbia ad oggetto oro da investimento quale oggetto del pegno non riscattato, l’obbligo comunicativo ai sensi dell’art. 7 del DPR 29 settembre 1973 n. 605 sussiste in quanto le operazioni sono effettuate in via professionale da parte dell’intermediario finanziario abilitato e possono annoverarsi tra i servizi offerti continuativamente al cliente.

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