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Anche prima del 2015 perdite su crediti deducibili in anni successivi al fallimento

/ REDAZIONE

Mercoledì, 11 febbraio 2026

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Con l’ordinanza n. 2943 depositata ieri, la Cassazione ha ribadito che, anche prima del 2015, ove il debitore sia assoggettato a fallimento (ora liquidazione giudiziale) o ad altre procedure concorsuali e istituti assimilati (ex art. 101 comma 5 del TUIR), la deduzione della perdita su crediti è ammessa nel periodo di imputazione a bilancio, entro la “finestra temporale” che va dalla data della sentenza dichiarativa di fallimento (o di avvio della procedura) al periodo d’imposta in cui, secondo la corretta applicazione dei principi contabili, si deve procedere alla cancellazione del credito stesso dal bilancio.

In pratica, dando seguito al più recente e pressoché concorde orientamento giurisprudenziale (cfr., da ultimo, Cass. n. 32289/2025), viene confermata la natura interpretativa dei criteri di imputazione temporale definiti dall’art. 101 comma 5-bis del TUIR (inserito dall’art. 13 comma 1 lett. d) del DLgs. 147/2015), nonostante l’art. 13 comma 2 dello stesso DLgs. 147/2015 ne stabilisca l’applicabilità a partire dal periodo d’imposta in corso al 7 ottobre 2015 (vale a dire, dal 2015 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare).

Inoltre, ad avviso dei giudici di legittimità, grava sulla società contribuente l’onere di dimostrare che la perdita su crediti è stata correttamente iscritta a bilancio nel suddetto arco temporale.

Nel caso oggetto di contenzioso, i giudici di secondo grado non hanno invece verificato la fondatezza dell’imputazione della perdita in un esercizio temporalmente molto distante (anno 2009) dall’epoca della dichiarazione di fallimento di ciascuno dei debitori (anni 1996, 2000 e 2002). Ragion per cui, la decisione viene cassata con rinvio.

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