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Per i forfetari il superamento della soglia di 85.000 euro non è ritrattabile

Rilevano anche gli importi percepiti per errore e successivamente restituiti

/ Alberto GIRINELLI e Paola RIVETTI

Mercoledì, 11 febbraio 2026

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I compensi percepiti o i ricavi conseguiti dal professionista o dall’imprenditore concorrono al raggiungimento della soglia di 85.000 euro ai fini della permanenza nel regime forfetario di cui alla L. 190/2014, anche nel caso in cui tali somme siano state erogate per errore e successivamente restituite al committente; è questa l’interpretazione dell’art. 1 comma 54 lett. a) della L. 190/2014 diffusa dall’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 26, pubblicata ieri.

Il caso oggetto di interpello riguarda un medico in regime forfetario che nel corso del 2024, a causa di un errore di inquadramento contrattuale da parte dell’Azienda sanitaria provinciale, ha percepito compensi maggiori di quelli effettivamente spettanti; il contribuente rilevava l’incongruenza nel mese di gennaio 2025, provvedendo a restituire le somme erogate in eccesso.

L’importo complessivo dei compensi erogati dall’Azienda sanitaria provinciale (composto sia dalle somme effettivamente spettanti, sia dalle maggiori somme non spettanti restituite nel 2025), indicato nella CU 2025, supera la soglia di 85.000 euro, con conseguente fuoriuscita dal regime forfetario per l’anno 2025. In merito, si ricorda che per i compensi corrisposti ai medici convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, che applicano il regime forfetario di cui alla L. 190/2014, permane l’obbligo di rilasciare la Certificazione Unica (si veda “Resta l’obbligo delle CU per i medici forfetari convenzionati col SSN” del 14 maggio 2025).

Il contribuente si rivolge quindi all’Agenzia delle Entrate, chiedendo conferme sulla possibilità di continuare ad applicare il regime forfetario anche nel 2025, considerato che i compensi effettivamente percepiti nel 2024, dopo la restituzione delle somme non spettanti nel corso del 2025, sono inferiori alla soglia di disapplicazione del regime. La conclusione dell’Agenzia non è tuttavia positiva e sembra non lasciare spazio a eccezioni.

Secondo quanto riportato nella risposta a interpello, nel limite di 85.000 euro rientra, in assenza di indicazioni di segno opposto, “ogni compenso percepito ovvero ricavo conseguito dal professionista/imprenditore, compresi quelli che siano successivamente restituiti al committente/cliente (perché, ad esempio, in tutto o in parte, in origine non spettanti per errore nella loro quantificazione)”.

Di conseguenza, nel caso di specie, la percezione di compensi in misura superiore a quella spettante, determinando per il 2024 il superamento della soglia di euro 85.000 euro, comporta la fuoriuscita dal regime forfetario a partire dall’anno successivo (vale a dire il 2025), a prescindere dalla restituzione di parte dei compensi nel corso dell’anno successivo a causa dell’errore commesso da un soggetto terzo. Ferma la fuoriuscita dal regime forfetario, al medico non resta che chiedere il rimborso della maggior imposta sostitutiva versata e non dovuta.

La risposta a interpello non si preoccupa di distinguere tra le varie fattispecie, indicando esplicitamente che, se si verifica il superamento della soglia di 85.000 euro per qualsiasi motivo (anche quindi in caso di evidenti errori a cui si è cercato di porre rimedio), il regime forfetario deve essere disapplicato a partire dall’anno successivo, senza che rilevi l’eventuale successiva restituzione al committente di parte delle somme percepite.

Tuttavia, la conclusione cui giunge l’Agenzia delle Entrate si ritiene vada contestualizzata rispetto alla specifica fattispecie oggetto di interpello, in cui l’incasso dei compensi e la restituzione della parte eccedente il dovuto sono avvenuti in periodi d’imposta diversi.
Ci si potrebbe chiedere se la medesima conclusione sarebbe stata raggiunta nell’ipotesi in cui l’errore fosse stato corretto nel 2024 con la conseguente e corrispondente restituzione delle somme non dovute sempre nel 2024; in tal caso sia la CU 2025 che il modello REDDITI avrebbero riportato i compensi effettivamente spettanti, inferiori alla soglia di 85.000 euro, con possibile permanenza nel regime forfetario anche nel 2025.

Del resto sarebbe la stessa situazione che si verifica quando un diverso professionista emette una fattura elettronica per un corrispettivo superiore a quello contrattualmente stabilito e, nello stesso anno, emette nota di credito per l’importo eccedente; la somma non dovuta, pagata dal cliente e restituita al medesimo dal professionista, non dovrebbe rilevare quale compenso incassato ai fini della permanenza nel regime forfetario. A tali fini dovrebbe considerarsi esclusivamente l’ammontare effettivamente “rimasto” al professionista a seguito del completamento della procedura di correzione dell’errore.

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