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FISCO

L’errato addebito dell’IVA in caso di reverse charge non è dichiarazione fraudolenta

Annullato il sequestro nei confronti di una srl per reato tributario 231

/ Maria Francesca ARTUSI

Mercoledì, 11 febbraio 2026

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L’applicazione di un regime fiscale improprio (ad esempio il “reverse charge”) non determina inesistenza giuridica delle operazioni, in quanto non ne sottintende o determina una diversa qualificazione giuridica. Da ciò deriva l’impossibilità di qualificare una tale condotta quale illecito penale per dichiarazione fraudolenta mediante fatture per operazioni inesistenti.
Viene così annullato, dalla sentenza n. 5051, depositata ieri dalla Cassazione, il sequestro nei confronti di una srl derivante dalla contestazione del reato di cui all’art. 2 del DLgs. 74/2000 e del corrispondente illecito previsto dall’art. 25-quinquiesdecies del DLgs. 231/2001.

Il Tribunale aveva disposto il sequestro diretto e per equivalente nei confronti della società e del suo legale rappresentante per circa 8 milioni di euro, sulla base del rilievo che le fatture annotate nelle scritture contabili di tale società contenevano l’indicazione dell’IVA in misura superiore a quella reale, in quanto le cessioni di beni che ne costituivano l’oggetto erano soggette al regime dell’inversione contabile, secondo il quale non avrebbe dovuto esservi indicato alcunché per l’IVA. La srl aveva, infatti, acquistato beni hi-tech facendo applicazione di due diversi sistemi a seconda del tipo di fornitore (grande distribuzione o piccoli fornitori) e ciò, secondo la ricostruzione del giudice di merito, avrebbe determinato l’inesistenza giuridica delle operazioni sottostanti alle fatture emesse indebitamente con l’IVA esposta.

La Cassazione non concorda con tale interpretazione.
Vero è che l’art. 1 comma 1 lett. a) del DLgs. 74/2000 stabilisce che per “fatture o altri documenti per operazioni inesistenti” si intendono le fatture o gli altri documenti aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie, emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte o che indicano i corrispettivi o l’imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale, ovvero che riferiscono l’operazione a soggetti diversi da quelli effettivi. E dunque tale disposizione qualifica “fatture per operazioni inesistenti” anche quelle concernenti “operazioni che indicano l’imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale”.

Tuttavia, nel caso in esame non vi è stata alcuna divergenza tra la realtà delle operazioni commerciali perfezionatesi e quelle rappresentate nelle relative fatture, in quanto le stesse hanno indicato correttamente, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, i beni compravenduti, le relative quantità e i corrispondenti prezzi, oltre che l’IVA.
La circostanza che quest’ultima sia stata esposta nelle fatture e indicata come dovuta, in luogo di indicare l’applicazione del suddetto regime di inversione contabile, non comporta – per i giudici di legittimità – inesistenza oggettiva o soggettiva delle operazioni, né l’indicazione di una imposta inferiore a quella dovuta, né una diversa qualificazione giuridica delle operazioni economiche, ma ha solo determinato l’applicazione di un regime fiscale improprio, che, però, non determina inesistenza giuridica delle operazioni, in quanto non ne sottintende o determina una diversa qualificazione giuridica.

Quando, dunque, vengono emesse fatture per l’acquisto di prodotti quali telefoni cellulari, tablet, personal computer, consolle da gioco, soggetti, ai sensi dell’art. 17 commi 2, 5 e 6, lett. b) e c) del DPR 633/1972, al sistema dell’inversione contabile o “reverse charge”, applicando, invece, il regime ordinario della rivalsa IVA, non può affermarsi che è indicata un’imposta sul valore aggiunto superiore a quella reale.

In conclusione, viene affermato che la mancata applicazione, foss’anche a fini fraudolenti, del regime dell’inversione contabile non determina inesistenza oggettiva o soggettiva delle operazioni, neppure parziale. Si può parlare di operazione inesistente “quando un’operazione giuridica vi sia, ma debba intendersi non coincidente, sul piano economico, da «quella documentata, che è la sola presa in considerazione, agli effetti penali»”, dagli artt. 2 e 8 del DLgs. 74/2000; mentre – come già detto – le fatture che si riferiscono a operazioni realmente effettuate e contengono l’indicazione dell’imposta sul valore aggiunto in misura pacificamente corrispondente a quella dovuta non possono essere qualificate come emesse per operazioni inesistenti, non essendovi divergenza tra la realtà fattuale e la sua espressione documentale, neppure sul piano della qualificazione giuridica dei negozi.

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