Autorizzazione del tribunale solo per la cessione d’azienda in CNC
L’alienazione di singoli beni rientra tra gli atti straordinari dell’imprenditore
La natura riservata e stragiudiziale del percorso di composizione negoziata della crisi limita l’intervento del tribunale a determinate ipotesi espressamente previste dalla norma.
Il debitore, infatti, deve rivolgersi al tribunale in occasione della conferma, proroga, modifica o revoca delle misure protettive e cautelari ex artt. 18 e 19 del DLgs. 14/2019.
In occasione della sottoscrizione dell’accordo transattivo ex art. 23 comma 2-bis del DLgs. 14/2019, i relativi effetti si producono solo con il deposito presso il tribunale competente: il giudice, verificata la regolarità della documentazione allegata e dell’accordo, con decreto, ne autorizza l’esecuzione ovvero, in caso contrario, ne dichiara la cessazione degli effetti.
È necessario ricorrere al tribunale anche per l’ottenimento delle autorizzazioni richieste in ragione del compimento di specifici atti previsti dall’art. 22 del DLgs. 14/2019.
È il caso dell’autorizzazione a contrarre finanziamenti prededucibili, in qualsiasi forma, ivi compresa la richiesta di emissione di garanzie e la riattivazione delle linee di credito sospese; necessaria l’autorizzazione anche per la contrazione di finanziamenti prededucibili erogati dai soci ovvero quando la richiesta arrivi da una o più società appartenenti allo stesso gruppo di imprese.
Oltre il tema della prededuzione, la preventiva autorizzazione del tribunale è richiesta anche nel caso in cui l’imprenditore intenda trasferire, in qualunque forma, l’azienda o un ramo di essa, senza gli effetti di cui all’art. 2560 c.c.
La finalità del regime autorizzativo è quella di assicurare che l’atto che il debitore intende compiere sia funzionale rispetto alla continuità aziendale e, congiuntamente, anche rispetto alla migliore soddisfazione dei creditori (art. 22 comma 1 del DLgs. 14/2019); a ciò si aggiunga, nell’ipotesi di cui al comma 1 lett. d) del medesimo articolo, la necessità di verificare il rispetto del principio di competitività. È necessario, in altri termini, che il percorso competitivo sia definito (se non addirittura già espletato) e i termini della cessione siano esposti in maniera completa, chiara e coerente con il piano di risanamento (Trib. Bologna 17 marzo 2026).
Nel caso in cui la cessione riguardi singoli beni non è richiesta, invece, alcuna autorizzazione del tribunale, non essendovi alcuna previsione normativa in tal senso.
L’autorizzazione del tribunale, infatti, è limitata alle sole ipotesi di cui all’art. 22 del DLgs. 14/2019, a cui è riservata la conservazione degli effetti in caso di successiva apertura di un diverso strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza (art. 24 del DLgs. 14/2019).
In tal senso si è espresso il Tribunale di Ragusa con decreto del 4 marzo 2026, consolidando l’orientamento già espresso dal Tribunale di Salerno con decreto del 26 febbraio 2026.
Ciò vale anche nell’ipotesi in cui l’alienazione riguardi un complesso di beni (es. un compendio immobiliare), sempre che lo stesso non sia configurato e/o configurabile quale ramo d’azienda.
L’atto dispositivo rientra, infatti, nel genus degli atti di straordinaria amministrazione che il debitore può liberamente compiere nel corso della composizione negoziata, fatti salvi gli obblighi di comunicazione preventiva di cui all’art. 21 del DLgs. 14/2019.
Ai sensi del citato art. 21 del DLgs. 12/2019, nel corso delle trattative, l’imprenditore conserva la gestione ordinaria e straordinaria dell’impresa, sebbene con una finalità diversa nel caso in cui ricorra uno stato di crisi ovvero di insolvenza.
Il compimento degli atti straordinari e/o l’esecuzione di pagamenti non coerenti con le trattative e le prospettive di risanamento onera l’imprenditore di informare l’esperto, preventivamente e per iscritto.
Spetta a quest’ultimo verificare se il compimento dell’atto stesso possa arrecare un pregiudizio ai creditori, alle trattative o alle prospettive di risanamento.
In caso affermativo, procede con la segnalazione all’imprenditore; se quest’ultimo vi procede ugualmente, l’esperto potrà iscrivere il proprio dissenso nel registro delle imprese e, se sono state concesse le misure protettive o cautelari, segnalarlo anche al giudice ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 19 comma 6 del DLgs. 14/2019.
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