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IL CASO DEL GIORNO

Durante le ferie deve essere garantita la retribuzione ordinaria

/ Federico ANDREOZZI

Mercoledì, 8 aprile 2026

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Il tema della retribuzione da applicare durante il periodo di godimento delle ferie torna sovente all’attenzione dei giudici di legittimità che, puntualmente, richiamano la nozione di “ferie annuali retribuite” di cui all’art. 7 della direttiva Ce 2003/88 e alla relativa giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea.

Quest’ultima, sin dalla sentenza 16 marzo 2006, resa nelle cause riunite C-131/04 e C-257/04, ha precisato che con l’espressione “ferie annuali retribuite” si deve far riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, deve essere “mantenuta” la retribuzione, con ciò intendendosi che il lavoratore deve percepire in tale periodo la retribuzione ordinaria, idonea a porlo in una situazione economicamente equiparabile a quella in essere nei periodi di lavoro.
Solo così è possibile assicurare al lavoratore una situazione equivalente a quella ordinaria in atto nei periodi lavorativi: una diminuzione della retribuzione potrebbe, infatti, essere idonea a dissuadere il dipendente dall’esercitare il proprio diritto alle ferie, ponendosi in contrasto con gli obiettivi del legislatore europeo, il cui fine è quello di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per una tutela efficace della loro salute e sicurezza (cfr. anche Corte di Giustizia Ue 13 gennaio 2022, causa C-514/20).

La Corte di Cassazione, nel tempo, si è fatta interprete di tali principi, chiarendo altresì come il menzionato art. 7, letto alla luce della giurisprudenza della Corte Ue, non individui un concetto di retribuzione per ferie di tipo “quantitativo”, bensì “teleologico”: la retribuzione deve essere tale “da non indurre il lavoratore ad optare per una rinuncia alle ferie al fine di non essere pregiudicato nei suoi diritti” (cfr. Cass. n. 20216/2022).

Dunque, la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell’art. 7 della direttiva Ce 2003/88, così come il compenso da erogare per il mancato godimento delle ferie, pur nella diversa funzione svolta dall’indennità sostitutiva, deve comprendere qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all’esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo “status” personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass. nn. 37589/2021 e 13425/2019).

A questi principi la Suprema Corte ha dato recentemente applicazione con la sentenza n. 6911/2026, pronunciandosi nell’ambito di una controversia che vedeva coinvolto un dipendente di una compagnia aerea, con qualifica di pilota, e che verteva, tra le altre cose, sull’inclusione dell’indennità di volo integrativa nella retribuzione del periodo di ferie (esclusa dalle clausole contrattuali collettive, in forza delle quali la retribuzione spettante durante le ferie comprendeva soltanto lo stipendio mensile e l’indennità di volo minima garantita).

Investita della vicenda, la Corte ha dapprima rilevato che tale indennità rappresenta una componente significativa della retribuzione, oltre a essere direttamente connessa alle mansioni svolte; la sua esclusione dal calcolo della retribuzione feriale determinerebbe, quindi, una riduzione apprezzabile del trattamento economico.
Pertanto, anche alla luce dei principi esposti, la Cassazione ha concluso affermando che nel calcolo del compenso dovuto al lavoratore nel periodo minimo di ferie annuali di quattro settimane si deve tenere conto degli importi erogati a titolo di indennità di volo integrativa: al personale navigante in ferie deve essere, infatti, riconosciuta una retribuzione corrispondente alla nozione europea di remunerazione delle ferie.

Da ultimo si ricorda che la Cassazione ha fatto propri tali principi anche con riferimento ai lavoratori marittimi, con la sentenza n. 25120/2025 (si veda “Ai marittimi va applicata la nozione europea delle ferie” del 30 settembre 2025).
In quest’ultima ipotesi, tuttavia, la Corte ha dovuto effettuare un passaggio ulteriore, poiché il considerando n. 12 della menzionata direttiva Ce 2003/88 esclude espressamente la “gente di mare” dall’applicazione della stessa.
Per superare tale, apparente, ostacolo, i giudici di legittimità hanno preso in esame la clausola n. 16 dell’accordo allegato alla direttiva Ce 1999/63, in forza del quale la gente di mare ha diritto di beneficiare di ferie annuali retribuite “in conformità delle condizioni previste dalla legislazione nazionale e/o dalla prassi ai fini e a garanzia di queste ferie”.

Quindi, a fronte di tale dato normativo – il cui tenore, come precisato dalla Cassazione, è pressocché “identico” all’art. 7 della direttiva Ce 2003/88 – non dovrebbero sussistere ragioni tali da portare a ritenere che alla gente di mare possa applicarsi una nozione di retribuzione ai fini delle ferie differente da quella europea.

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