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IMPRESA

CNDCEC critico su ulteriori elenchi con la riforma delle amministrazioni straordinarie

Non pienamente condivisibile l’istituzione di un elenco ministeriale dedicato dei commissari e dei membri dei comitati di sorveglianza

/ Marco PEZZETTA

Mercoledì, 15 aprile 2026

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Ieri, nel corso dell’audizione in Commissione Attività produttive della Camera, il CNDCEC ha presentato le proprie osservazioni sul Ddl. recante “Delega al Governo per la riforma delle amministrazioni straordinarie e per la riforma della vigilanza sugli enti cooperativi e mutualistici” (AC 2577) e sull’abbinato Ddl. recante “Delega al Governo per la revisione del sistema di vigilanza sulle cooperative” (AC 1778).

Innanzitutto è stato evidenziato che la riforma dell’amministrazione straordinaria nasce dall’esigenza di razionalizzare e unificare il quadro normativo che appare eccessivamente frammentato, anche perché stratificatosi nel tempo. Alla L. 95/79 (legge Prodi), sono seguiti, infatti, il DLgs. 270/99 (legge Prodi-bis), il DL 347/2003 conv. L. 39/2004 (legge Marzano) e diversi successivi interventi correttivi, tra cui il DL 134/2008 (c.d. decreto Alitalia). Tali pluralità di norme hanno generato incertezza applicativa e inefficienze procedurali, in particolare quanto alla tempestività degli interventi di risanamento.

Il Ddl. n. 2577 propone un unico testo normativo di riferimento, fondato prevalentemente sul modello della legge Marzano, ritenuto più snello e rapido rispetto alla Prodi-bis. La nuova disciplina appare pensata per imprese di dimensioni significative, quelle, per così dire, “too big to fail” in quanto il loro dissesto produce effetti rilevanti sotto il profilo occupazionale e strategico sul sistema economico-sociale di riferimento.

Il CNDCEC raccomanda che l’ambito di applicazione della riforma sia delimitato, evitando un ampliamento eccessivo della platea delle imprese sottratte al Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (DLgs. 14/2019, CCII). Si tratterà, quindi, di adeguare le soglie dimensionali di accesso alla nuova procedura, mantenendone il carattere di “straordinarietà”, pur riservando, allo stesso tempo, particolare attenzione alle imprese c.d. “golden rule”, che svolgono attività o detengono infrastrutture di rilevanza strategica nazionale.

Con riferimento alla composizione negoziata della crisi, il CNDCEC condivide l’estensione dell’istituto alle grandi imprese, ma ha manifestato perplessità sull’istituzione di una sezione speciale di esperti all’interno dell’elenco di cui all’art. 13 del CCII, giacché passibile di arrecare pregiudizio ai principi di terzietà, riservatezza e natura stragiudiziale dell’istituto giuridico, oltre ad alimentare una ulteriore frammentazione degli elenchi professionali.

Un’altra osservazione del CNDCEC ha riguardato i procedimenti di nomina dei commissari straordinari e dei componenti dei comitati di sorveglianza. Il Ddl. attribuisce al Ministero delle Imprese e del made in Italy un ruolo centrale, prevedendo l’istituzione di un elenco ministeriale dedicato. I commercialisti esprimono forti riserve su questa impostazione, ritenendo preferibile valorizzare il ruolo degli Ordini professionali, in analogia con quanto già avviene per gli elenchi dei gestori della crisi da sovraindebitamento e degli esperti per la composizione negoziata. Per il Consiglio nazionale, la proliferazione di elenchi autonomi gestiti da diverse autorità comporta aggravi, costi aggiuntivi, duplicazioni di adempimenti e un rischio di confusione nel sistema. Inoltre, vi è il pericolo che l’accesso a funzioni altamente specialistiche venga consentito anche a soggetti non appartenenti a professioni regolamentate, privi di adeguate garanzie deontologiche e di vigilanza ordinistica.

Sui requisiti, il CNDCEC auspica che i commissari straordinari siano selezionati sulla base di competenze tecnico-professionali riconosciute dall’ordinamento, unite a un’esperienza effettiva nella gestione delle crisi d’impresa, della ristrutturazione e del risanamento aziendale. Analoghi requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza dovrebbero essere rafforzati per i componenti dei comitati di sorveglianza.

Per gli aspetti relativi alla vigilanza sugli enti cooperativi e mutualistici (art. 4 del Ddl. n. 2577; si veda “Abilitabili alla revisione cooperativa commercialisti, avvocati e consulenti del lavoro” del 3 novembre 2025), con riguardo ai principi più rilevanti per la professione, il CNDCEC condivide l’istituzione di un Albo unico nazionale dei revisori cooperativi abilitati in cui confluiranno gli attuali revisori, che conterrà un’apposita sezione per l’iscrizione di professionisti appartenenti agli Ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, degli avvocati e dei consulenti del lavoro, da cui attingere laddove il numero dei revisori incaricati della vigilanza ministeriale su cooperative non aderenti ad alcuna associazione di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo risulti insufficiente.

Il CNDCEC si è dichiarato favorevole, pur suggerendo che tale sezione “potrebbe essere riservata unicamente a professionisti iscritti in albi professionali che in base a vigenti disposizioni dell’ordinamento vantino competenze tecniche specifiche nell’economia d’azienda, nel diritto di impresa e nella rendicontazione di sostenibilità, non potendosi riprodurre in questa sede scelte effettuate in modo poco ponderato con riferimento ad altri comparti del diritto”.

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