Compete all’esperto verificare la coerenza dell’accordo fiscale nella CNC
Nessun sindacato di merito del giudice sull’attestazione di convenienza della proposta
Nel corso delle trattative avviate a seguito dell’accesso alla composizione negoziata, l’imprenditore può formulare una proposta di accordo transattivo che preveda il pagamento, parziale o dilazionato, del debito erariale e dei relativi accessori.
L’istanza può essere rivolta esclusivamente all’Agenzia delle Entrate e all’Agenzia delle Entrate-Riscossione; sono esclusi gli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie (INPS, INAIL), nonché gli enti locali.
Ai sensi dell’art. 23 comma 2-bis del DLgs. 14/2019, il corredo documentale minimo da allegare alla proposta si compone, innanzitutto, della relazione sulla completezza e sulla veridicità dei dati aziendali, redatta da un revisore legale. A questa si aggiunge la relazione di un professionista indipendente (art. 2 comma 1 lett. o) del DLgs. 14/2019, in cui si attesti la convenienza della proposta rispetto all’alternativa della liquidazione. Non è escluso che entrambe le attestazioni possano essere rilasciate dallo stesso professionista indipendente (Trib. Roma 25 febbraio 2026).
Come chiarito dalla bozza di circolare sui profili fiscali dei nuovi istituti di cui al DLgs. 14/2019, diffusa dall’Agenzia delle Entrate, sebbene non vi sia alcun richiamo alla documentazione di cui all’art. 39 del medesimo decreto, alla proposta deve essere necessariamente allegato il piano di risanamento. Solo quest’ultimo può consentire, infatti, tra l’altro, una valutazione prognostica circa la ragionevolezza del risanamento.
Non sembra necessario, invece, che, sin dalla fase di avvio delle trattative con l’Agenzia delle Entrate (e, dunque, del conseguente avvio dell’iter istruttorio), sia resa disponibile l’attestazione; appare sufficiente, infatti, una relazione di fattibilità, anche non attestata (bozza della circolare dell’Agenzia delle Entrate).
Ove sia raggiunta un’intesa, l’accordo è sottoscritto dalle parti e comunicato all’esperto. Affinché produca effetti è necessario che si proceda con il deposito presso il tribunale competente. Spetta al giudice autorizzarne l’esecuzione ovvero, in alternativa, dichiarare che l’accordo è privo di effetti. L’autorizzazione segue il preliminare vaglio del giudice che è chiamato a verificare la regolarità dell’accordo e della documentazione allegata.
In merito, il Tribunale di Mantova con decreto del 22 gennaio 2026 ha stabilito che la verifica è di natura sia formale che sostanziale ma che, in ogni caso, non si estende alla valutazione degli effetti dell’accordo nei confronti degli altri creditori e del percorso di risanamento in generale. Compete all’esperto, infatti, valutare se l’atto può arrecare un pregiudizio ai creditori, alle trattative o alle prospettive di risanamento e, in caso positivo, procedere con la segnalazione prima, e l’eventuale iscrizione del dissenso poi, ai sensi dell’art. 21 commi 3 e 4 del DLgs. 14/2019.
Il giudice è chiamato a verificare che vi siano le condizioni necessarie richieste: la regolarità della documentazione, la falcidiabilità dei crediti, la presenza del parere dell’autorità competente e, non ultimo, l’espressione di un consenso consapevole dell’Amministrazione finanziaria (Trib. Monza 31 dicembre 2025). A tal fine, è necessario che si valuti la coerenza dell’attestazione e delle verifiche contenute nella relazione del professionista indipendente.
L’intento non è quello di introdurre un sindacato sulle valutazioni di merito condotte da quest’ultimo, piuttosto di verificare l’idoneità dell’attestazione ad offrire al creditore pubblico un quadro informativo completo e motivato; solo in questo modo il creditore può esprimere un consenso consapevole ed informato sulla proposta (Trib. Brescia 16 marzo 2026 e Trib. Monza 31 dicembre 2025). Del resto, nessun sindacato può porsi neanche sull’esercizio dell’autonomia negoziale delle parti a cui spetta, anche in termini di responsabilità, il giudizio di sufficienza dell’istruttoria svolta dal professionista indipendente e dei dati assunti a sostegno dell’accordo raggiunto (Trib. Roma 7 marzo 2026).
In merito alla convenienza della proposta, il giudice è chiamato a verificare che vi sia una concreta e realistica comparazione tra la proposta del debitore e quanto il creditore pubblico potrebbe ottenere dall’alternativa liquidatoria.
Nessuna verifica, invece, può riguardare l’idoneità dell’attestazione a dimostrare la convenienza stessa della proposta, posto che non vi è alcuna richiesta in capo al giudice di accertare l’attendibilità del giudizio espresso dall’attestatore (Trib. Roma 7 marzo 2026).
Non ultimo, va considerato che si tratta di una valutazione ascrivibile alla volontaria giurisdizione e non alla cognizione, senza che al giudice possa essere chiesto di verificare se esistano o meno soluzioni di continuità nel processo di formazione del consenso.
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