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Azioni di responsabilità nelle procedure concorsuali con dubbi sulla nuova decadenza

Il DLgs. 47/2026 è in vigore dal 29 aprile ma l’assenza di un periodo transitorio rende incerta l’applicabilità del termine di due anni

/ Monica VALINOTTI

Venerdì, 8 maggio 2026

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Con una circolare dello scorso 22 aprile, il Tribunale di Verona ha ricordato ai professionisti che operano nell’ambito delle procedure concorsuali l’entrata in vigore della nuova disposizione introdotta, all’art. 2394-bis c.c., dall’art. 9 del DLgs. 47/2026, attuativo della delega contenuta nella L. 21/2024 (c.d. legge Capitali).

Come si è già evidenziato su Eutekne.info (si veda “Entro due anni dall’apertura della procedura l’azione del curatore contro gli amministratori” del 3 aprile 2026), il DLgs. 47/2026 ha modificato l’art. 2394-bis c.c. – disciplinante le azioni di responsabilità nell’ambito delle procedure concorsuali – sia sotto il profilo formale che sotto quello sostanziale.

La disposizione, infatti, è stata aggiornata alla disciplina introdotta dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (DLgs. 14/2019), sostituendo i riferimenti al fallimento e al curatore fallimentare con quelli alla liquidazione giudiziale, al concordato liquidatorio e al liquidatore giudiziale. È stato inserito, inoltre, un ulteriore periodo che introduce, ai fini dell’esercizio delle azioni di responsabilità da parte degli organi delle procedure in questione, un termine di decadenza di due anni dalla sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o da quella che dichiara lo stato di insolvenza.

La nuova disposizione si applica, come precisa la circolare del Tribunale di Verona, non solo alle azioni di responsabilità promosse nei confronti dell’organo amministrativo, ma anche a quelle esercitate nei confronti dei sindaci.
L’art. 2407 comma 3 c.c., disciplinante la responsabilità dei componenti del Collegio sindacale, infatti, richiama espressamente l’art. 2394-bis c.c. La circolare evidenzia, inoltre, la mancata previsione, da parte del DLgs. 47/2026, di un regime transitorio, con conseguenti dubbi in ordine all’ambito di applicabilità del nuovo termine di decadenza.

All’evidenza, sembrerebbe comunque da escludere che la nuova disposizione possa applicarsi retroattivamente e, quindi, a procedure già concluse o in cui il termine di decadenza sia già decorso. Del resto, ai sensi dell’art. 11 delle Disposizioni sulla legge in generale (c.d. Preleggi), la legge non dispone che per l’avvenire e non ha effetto retroattivo, salvo che ciò non sia espressamente previsto.

Questo non vale, ad ogni modo, a fugare qualsiasi dubbio.
Il nuovo termine di decadenza, infatti, potrebbe essere applicato alle sole procedure aperte dopo la sua entrata in vigore (lo scorso 29 aprile), oppure anche alle procedure già aperte, ma facendo decorrere il termine di decadenza dal momento dell’entrata in vigore della nuova disposizione.

In presenza di tali dubbi – che, peraltro, potrebbero essere superati con l’adozione, entro i prossimi due anni, di un successivo decreto correttivo, come consentito dall’art. 19 comma 4 della L. 21/2024 – il Tribunale di Verona, in via prudenziale, esorta i curatori ad attivarsi in modo da esercitare l’azione di responsabilità nei confronti di amministratori e/o sindaci entro due anni dall’apertura della liquidazione giudiziale.

Il termine di decadenza non può essere interrotto

Occorre infine ricordare che il termine introdotto dal DLgs. 47/2026 è di “decadenza”, termine che si differenzia da quello di “prescrizione”, tra l’altro, per il fatto di non poter essere interrotto, né sospeso, salvo espressa previsione di legge (non contemplata dalla norma in questione).

Ai sensi dell’art. 2964 c.c., infatti, quando un diritto deve essere esercitato entro un certo termine a pena di decadenza, non si applicano le norme relative all’interruzione della prescrizione, né si applicano le norme che si riferiscono alla sospensione, salvo che sia disposto altrimenti.

La decadenza, inoltre, può essere impedita solo dal compimento dell’atto previsto dal contratto o dalla legge (art. 2966 c.c.), con la conseguenza che l’unico modo per impedirla, nel caso in questione, sarà quello di instaurare il giudizio di merito avente ad oggetto l’azione di responsabilità nei confronti degli organi sociali entro il suddetto termine di due anni.

Ciò comporterà la necessità, per gli organi delle procedure, di attivarsi tempestivamente per effettuare tutte le verifiche necessarie alla valutazione dell’azione, non solo sotto il profilo della sua fondatezza (si pensi alla necessità di ricostruire la contabilità e le vicende della società nella sua fase di crisi, di individuare i comportamenti rilevanti degli organi amministrativi e di controllo e di raccogliere il materiale probatorio), ma anche sotto il profilo della convenienza per la procedura stessa (valutando, per esempio, l’eventuale solvibilità o meno dei soggetti coinvolti).

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