Nuove regole per rinnovi contrattuali e obblighi informativi dei datori di lavoro
Il DL 62/2026 introduce anche disposizioni in materia di versamenti al Fondo di tesoreria dell’INPS
Tra le novità di maggior interesse previste dal DL 62/2026, assumono particolare rilievo tre disposizioni contenute agli artt. 10, 11 e 16 che intervengono, rispettivamente, in materia di rinnovi contrattuali, di obblighi informativi per i datori di lavoro nonché di versamenti al Fondo di Tesoreria per l’anno 2026.
Entrando nel dettaglio, l’art. 10 del decreto interviene con la finalità di favorire il rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro con effetto dalle rispettive scadenze naturali e di assicurare continuità alla tutela economica dei lavoratori.
La norma in commento richiede alle parti stipulanti, nell’esercizio della propria autonomia contrattuale, di disciplinare in sede di rinnovo le decorrenze degli incrementi retributivi, gli eventuali importi una tantum, nonché gli strumenti di copertura economica del periodo intercorrente tra la scadenza del contratto collettivo nazionale di lavoro e la sottoscrizione del relativo rinnovo, assumendo a riferimento la data di scadenza naturale del contratto previgente.
In caso di mancato rinnovo dei contratti collettivi entro i primi 12 mesi successivi alla naturale scadenza, le retribuzioni sono adeguate, a titolo di anticipazione forfetaria dell’incremento retributivo, alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo (IPCA), nella misura pari al 30% della stessa, fatte salve eventuali diverse pattuizioni contrattuali.
Nei settori caratterizzati da elevata stagionalità e variabilità dei ricavi, l’adeguamento in questione non trova applicazione ed è legato a indicatori economici settoriali individuati dalla contrattazione collettiva.
Con l’occasione si precisa che il contributo di assistenza contrattuale, ove previsto, non può essere riconosciuto decorsi 12 mesi dalla scadenza naturale del contratto.
Per quanto riguarda invece l’ambito temporale di applicazione, le disposizioni previste dall’art. 10 in commento trovano applicazione ai contratti collettivi che scadono successivamente al 1° maggio 2026, ovvero dal 1° gennaio 2027 per i contratti collettivi nazionali di lavoro già scaduti.
A venire in rilievo sono poi le novità contenute nell’art. 11, che introduce due rilevanti obblighi informativi.
Il primo riguarda la fase di assunzione e le informazioni che, in tale sede, devono essere fornite dal datore di lavoro al lavoratore (art. 1 del DLgs. 152/97).
Benché fosse già previsto che, al momento dell’assunzione – o comunque entro il termine di un mese di cui all’art. 1 comma 3 del DLgs. 152/97 – il datore dovesse comunicare al proprio dipendente il CCNL applicato al rapporto (art. 1 comma 1 lett. q) del DLgs. 152/97), il legislatore aggiunge la previsione per cui tale dato sia accompagnato dal codice alfanumerico unico assegnato al contratto collettivo, ai sensi dell’art. 16-quater del DL 76/2020.
Il secondo obbligo, invece, riguarda le buste paga.
Viene infatti disposto che all’interno del prospetto paga che il datore di lavoro deve consegnare ai lavoratori all’atto della corresponsione della retribuzione debba essere inserito – unitamente agli altri elementi già previsti dalla legge (art. 1 della L. 4/53) – anche il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al rapporto, identificato mediante il codice alfanumerico unico di cui all’art. 16-quater del DL 76/2020.
La terza misura in commento, contenuta all’art. 16 del DL 62/2026, riguarda invece i datori di lavoro che, per effetto della disposizione di cui all’art. 1 comma 203 della L. 199/2025 (legge di bilancio 2026), sono obbligati da quest’anno al versamento del contributo di finanziamento al Fondo di Tesoreria dell’INPS.
Sul punto, si ricorda come la legge di bilancio 2026 abbia stabilito specifici limiti dimensionali al raggiungimento dei quali scatta l’obbligo di versamento al Fondo di Tesoreria.
In sintesi, l’obbligo sussiste se alla fine dell’anno solare precedente, la media dei dipendenti occupati raggiunge i 60 addetti per il biennio 2026-2027, 50 addetti per il periodo dal 2028 al 2031 e 40 addetti dal 2032.
Ciò premesso, la disposizione del DL 62/2026 stabilisce che per i datori di lavoro tenuti, a decorrere dal 1° gennaio di quest’anno alla corresponsione del contributo al Fondo di Tesoreria, i versamenti relativi ai periodi di competenza da gennaio a giugno 2026, effettuati entro il 16 luglio prossimo, si considerano tempestivi a tutti gli effetti di legge.
In pratica, per i medesimi periodi non si applicano sanzioni civili, né interessi o somme aggiuntive.
Vietate le riproduzioni ed estrazioni ai sensi dell’art. 70-quater della L. 633/1941