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LAVORO & PREVIDENZA

Retroattiva la norma sul certificato di agibilità per i lavoratori dello spettacolo

È illegittimo l’art. 1 comma 1097 della L. 205/2017, nella parte in cui non prevede l’applicazione retroattiva della disciplina più favorevole

/ REDAZIONE

Mercoledì, 13 maggio 2026

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Con la sentenza n. 73 depositata ieri, 12 maggio 2026, la Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1 comma 1097 della L. 205/2017, nella parte in cui non prevede l’applicazione retroattiva della disciplina più favorevole dettata in tema di violazione dell’obbligo del certificato di agibilità per i lavoratori dello spettacolo (art. 6 del DLgs. CPS 708/47).

Nel dettaglio, la questione di costituzionalità veniva sollevata dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nell’ambito di un giudizio promosso da una società avverso un’ordinanza-ingiunzione con cui le era stata irrogata una sanzione amministrativa per aver impiegato lavoratori subordinati dello spettacolo senza aver acquisito il relativo certificato di agibilità (con riferimento ai lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, in presenza di determinate condizioni, l’art. 1 comma 1097 della L. 205/2017 ha fatto venir meno l’obbligo, per le imprese, del certificato di agibilità; la condotta contestata, pertanto, non sarebbe stata sanzionabile alla luce della normativa successivamente introdotta).

Investita della vicenda, la Corte Costituzionale ha rilevato, in prima battuta, che, laddove il legislatore rimoduli in senso più favorevole la disciplina di una sanzione amministrativa di natura punitiva-afflittiva, senza attribuire un’espressa efficacia retroattiva alla previsione sopravvenuta, non si verifica l’automatica applicabilità del principio di retroattività in mitius, secondo quanto previsto dall’art. 2 commi 2, 3 e 4 c.p. , aprendosi invece, per il giudice, la possibilità di attivare il sindacato di legittimità costituzionale su tale scelta legislativa.

Sanzione nella versione vigente ratione temporis di natura punitiva

Ciò detto, la Consulta ha evidenziato come la sanzione prevista per la violazione dell’obbligo del certificato di agibilità di cui all’art. 6 del DLgs. CPS 708/47, nella versione vigente ratione temporis, sia caratterizzata da natura punitiva agli effetti della CEDU, perseguendo una finalità repressiva e dissuasiva, oltre ad essere caratterizzata da un rilevante grado di afflittività, essendo determinata in misura fissa per ogni lavoratore e per ogni giornata di lavoro, senza prevedere un tetto massimo.

In detta ipotesi, l’assenza di una previsione che sancisca la retroattività della disciplina più favorevole genera un dubbio di legittimità costituzionale, da valutare accertando la sussistenza di eventuali altri controinteressi di rango costituzionale, tali da giustificare la deroga al principio di retroattività della lex mitior: nel caso di specie, la Corte ha escluso la sussistenza di tali ragioni.

Dunque, ha concluso la Consulta, la scelta legislativa di non applicare retroattivamente la nuova disciplina in tema di violazione dell’obbligo del certificato di agibilità non supera il vaglio positivo di ragionevolezza dovendo ritenersi, pertanto, costituzionalmente illegittima.

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