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LAVORO & PREVIDENZA

Prestazioni economiche per infortunio sul lavoro in alcuni settori rivalutate da luglio

Sono inoltre state rivalutate le prestazioni INAIL per i medici esposti a radiazioni ionizzanti

/ Giada GIANOLA

Sabato, 30 maggio 2026

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Ieri, 29 maggio 2026, è stato pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro il DM n. 55 dell’11 maggio sulla determinazione della retribuzione convenzionale e rivalutazione delle prestazioni economiche dei medici esposti a radiazioni ionizzanti con decorrenza 1° luglio 2026. Nella stessa data sono inoltre stati pubblicati i DM 57 e 58 sempre dell’11 maggio, riguardanti, rispettivamente, la rivalutazione delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale per il settore agricoltura e la rivalutazione delle medesime prestazioni per i settori industria e navigazione.

L’art. 1 del DM 55/2026 specifica che la retribuzione convenzionale da assumersi per la liquidazione delle prestazioni economiche erogate dall’INAIL a favore dei medici esposti a radiazioni ionizzanti, con decorrenza 1° luglio 2026, è stabilita nella misura di 67.802,97 euro e le medesime prestazioni economiche in corso di godimento sono riliquidate applicando il coefficiente di rivalutazione dell’1,014.

La retribuzione convenzionale da considerare, con decorrenza 1° luglio 2025, era stata stabilita in 66.866,83 euro e le prestazioni in corso di godimento erano state riliquidate applicando il coefficiente di rivalutazione dell’1,008 (DM 24 aprile 2025 n. 58).

L’importo di 67.802,97 euro è stato ottenuto moltiplicando la somma di 66.866,83 euro e il coefficiente di rivalutazione dell’1,014 (1,4%), come risulta dalla relazione del Direttore generale dell’INAIL e del Direttore centrale rapporto assicurativo del 27 marzo 2026.

Per il settore agricolo, ai sensi dell’art. 1 del DM 57/2026, la retribuzione annua convenzionale per la liquidazione delle rendite per inabilità permanente e per morte è fissata, a decorrere dal 1° luglio 2026, in 31.266,07 euro. La retribuzione annua convenzionale per la liquidazione delle rendite dirette e a superstiti costituite con decorrenza 1° giugno 1993, in favore dei lavoratori autonomi di cui all’art. 205 comma 1 lett. b) del DPR 1124/65, o loro superstiti è di 20.712,30 euro pari al minimale di legge previsto per i lavoratori dell’industria. Sempre dal 1° luglio 2026 l’assegno mensile per l’assistenza personale continuativa è fissato in 682,14 euro, mentre l’assegno una tantum in caso di morte (assegno funerario) in 12.515,64 euro. Vengono poi indicati gli importi rivalutati degli assegni continuativi mensili.

Per quanto concerne, infine, i settori industria e navigazione, il DM 58/2026 fissa la retribuzione media giornaliera in 98,63 euro ai fini della determinazione del minimale e del massimale della retribuzione annua i quali, di conseguenza, sono stabiliti a decorrere dal 1° luglio 2026 nella misura, rispettivamente, di 20.712,30 euro e di 38.465,70 euro.
Per i componenti lo stato maggiore della navigazione e pesca marittima, i massimali della retribuzione annua sono pari a:
- 55.390,61 euro per i comandanti e i capi macchinisti;
- 46.928,15 euro per i primi ufficiali di coperta e di macchina;
- 42.696,93 euro per gli altri ufficiali.

Vengono poi determinati, sempre a decorrere dal 1° luglio 2026, come nel settore agricolo, nella misura pari a:
- 682,14 euro, l’importo dell’assegno mensile per l’assistenza personale continuativa;
- 12.515,64 euro, l’assegno una tantum in caso di morte (assegno funerario).
Anche per tali settori sono rivalutati, infine, gli assegni continuativi mensili, il cui importo varia da 382,74 euro a 2.219,08 euro in relazione alla percentuale di inabilità.

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