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IMPRESA

Limiti alle misure cautelari se il debitore ha già usufruito delle misure protettive

Necessaria l’individuazione specifica dei creditori coinvolti

/ Antonio NICOTRA

Mercoledì, 12 agosto 2026

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La decisione del Tribunale di Isernia del 19 maggio 2026 ha rigettato una domanda di concessione delle misure cautelari con effetti fino all’omologazione del concordato semplificato, ex art. 25-sexies del DLgs. 14/2019 (CCII), sul presupposto, nel caso di specie, che l’imprenditore aveva già beneficiato delle misure protettive, ex artt. 54 e 55 del CCII, per il termine massimo di durata complessiva di cui all’art. 8 del CCII.

In particolare, al fine di salvaguardare il patrimonio dell’impresa, erano state richieste dall’imprenditore le misure cautelari consistenti nei divieti: di azioni esecutive e cautelari; di presentazione dell’istanza di liquidazione giudiziale; di protesti dei titoli e rifiuto dell’esecuzione dei contratti pendenti.

L’art. 54 comma 1 del CCII stabilisce che, in costanza del procedimento e su richiesta di parte, il Tribunale può “emettere i provvedimenti cautelari che appaiano, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare provvisoriamente l’attuazione delle sentenze di omologazione di strumenti regolatori della crisi e dell’insolvenza”.

Se il debitore ha già usufruito per il periodo massimo di legge delle misure protettive, la possibilità di ottenere misure cautelari, seppur qualificate dall’atipicità, ma aventi il medesimo contenuto delle misure protettive, rappresenta una questione dibattuta in giurisprudenza e in dottrina.

La disciplina del CCII, in tema di misure protettive e cautelari, ha dato attuazione alla direttiva Ue 2019/1023, la quale a sua volta prescrive agli Stati membri la possibilità in via giudiziale di sospensione delle azioni esecutive per una durata predeterminata “al fine di garantire il giusto equilibrio tra i diritti del debitore e quelli dei creditori”, auspicando “nell’interesse della certezza del diritto, il termine totale della sospensione [...] limitato a dodici mesi”.

Da tali prescrizioni, tradotte nell’art. 8 del CCII, si evince come debba escludersi un ampliamento del limite legale-temporale mediante una misura cautelare richiesta dopo il decorso del termine massimo di durata ex lege.
Si tratterebbe, infatti, di un abuso della fruizione della cautela diretta al perseguimento di fini non consentiti.

La protrazione non potrebbe ritenersi giustificata, in quanto, da un lato, sarebbe rimessa al giudice ogni valutazione circa i tempi della proroga, così da contemperare i contrapposti interessi delle parti, e, dall’altro, perché si tratterebbe, comunque, di una decisione assunta in violazione di una norma di legge funzionale a perseguire la “certezza del diritto” con l’imposizione di un limite legale massimo di durata della sospensione (in contrapposizione al precedente sistema del c.d. automatic stay per effetto del deposito della domanda dello strumento e sino alla definizione del relativo procedimento ex art. 168 del RD 267/42).

Tali conclusioni non mutano con l’art. 54 comma 2 ultimo periodo del CCII, modificato dal DLgs. 136/2024 (decreto correttivo-ter). L’ordinamento interno, in particolare, è tenuto ad uniformarsi ai principi sovranazionali – nella specie – del limite temporale massimo dettato per tutti i provvedimenti aventi contenuto inibitorio per i creditori.

Anche dalla Relazione illustrativa del c.d. correttivo-ter traspare l’intentio legislatoris di non creare, con le misure cautelari, uno strumento sovrapponibile alle misure protettive, tipizzate nel contenuto, quanto di apprestarne uno ulteriore, eventualmente complementare o integrativo alle stesse e alla relativa disciplina.

Decorso il termine massimo di durata delle misure protettive, quindi, la concessione delle misure cautelari è ammissibile, come chiarito dalla giurisprudenza, solo nei confronti di creditori specificamente individuati, con onere della prova a carico del debitore istante, chiamato a dimostrarne l’utilità a supporto dell’ulteriore percorso e la proporzionalità rispetto al sacrificio imposto ai creditori (Trib. Milano 20 ottobre 2025 e 7 luglio 2024).

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