False
ACCEDI
Venerdì, 10 luglio 2026 - Aggiornato alle 6.00

LAVORO & PREVIDENZA

Aggiornate le violazioni che bloccano i benefici normativi e contributivi

Il Ministero del Lavoro ha individuato nuove cause ostative con particolare riferimento alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

/ Mario PAGANO

Venerdì, 10 luglio 2026

x
STAMPA

download PDF download PDF

Caporalato, patente a crediti e più in generale le violazioni penali in materia di lavoro e legislazione sociale, nonché in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro entrano a fare parte delle irregolarità che impediranno il godimento dei benefici normativi e contributivi.
Queste sono le novità introdotte con il DM 22 giugno 2026, con il quale il Ministero del Lavoro ha, di fatto, aggiornato l’Allegato A, al tempo inserito all’interno del DM 30 gennaio 2015, che conteneva le cause ostative alla regolarità contributiva, per un determinato periodo di tempo, fissato dal decreto stesso.

Si ricorda che con il DL 19/2024 il legislatore è intervenuto anche in materia di benefici normativi e contributivi, ampliando in modo considerevole le condizioni per l’accesso agli stessi, introducendo nel contempo un meccanismo di salvaguardia nelle ipotesi in cui vengano rilevate delle irregolarità.

Il comma 1175 dell’art. 1 della L. 296/2006 è stato, infatti, modificato nella misura in cui il godimento dei benefici è stato subordinato non solo al tradizionale possesso del DURC e al rispetto degli altri obblighi di legge e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali leader, ma anche all’assenza di violazioni in materia in materia di lavoro e legislazione sociale, di tutela delle condizioni di lavoro nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro individuate con decreto del Ministero del Lavoro.

In merito a tali ultime violazioni, in attesa dell’adozione del citato decreto ministeriale, l’INPS con circolare n. 150/2025, nell’esaminare le novità introdotte dal DL 19/2024 in tema di benefici normativi e contributivi, aveva puntualizzato la perdurante validità dell’elenco delle fattispecie riportate nell’Allegato A del citato e precedente DM 30 gennaio 2015.

Ora, con il DM 22 giugno 2026, il Ministero dà seguito ufficialmente a quanto previsto dal modificato comma 1175 revisionando l’Allegato A, reso più attuale rispetto al quadro patologico che affligge l’attuale sistema lavoro e, soprattutto, conforme al nuovo dettato normativo, che, come detto, ha ricompreso nelle violazioni rilevanti anche quelle in materia di salute e sicurezza.

Nel nuovo Allegato A spicca sicuramente l’ipotesi generale conclusiva, che comprende tutte le violazioni penali in materia di lavoro e legislazione sociale, comprese le violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Si tratta di una formulazione volutamente ampia, che finisce per ricomprendere, a titolo meramente esemplificativo, reati quali appalto e distacco illeciti, o somministrazione fraudolenta, ai sensi dell’art. 18 commi 5-bis e 5-ter del DLgs. 276/2003, ma anche le più gravi violazioni in materia di sicurezza, previste in particolare dal DLgs. 81/2008.

Le vere novità, tuttavia, sono rappresentate da due fattispecie purtroppo di attualità e rilevante gravità. Parliamo, innanzitutto, dell’art. 603-bis c.p., che punisce l’intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, più spesso conosciuto con la denominazione di caporalato.

Oltre a questo, entra nell’allegato A anche la patente a crediti. È stato, infatti, inserito anche il comma 11 dell’art. 27 del DLgs. 81/2008, che prevede una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori e, comunque, non inferiore a 12.000 euro, nonché l’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici di cui al codice dei contratti pubblici, per l’impresa o per il lavoratore autonomo che opera in cantiere privo di patente o con patente sfornita di almeno 15 crediti.

Naturalmente sono state confermate le ulteriori casistiche, già contemplate dal precedente Allegato A, come l’art. 437 c.p., che punisce la rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro, l’omicidio e le lesioni colpose, originati da violazioni delle norme in materia di sicurezza, le contravvenzioni in tema di lavori in sotterraneo, previste alle lett. a) e b) dell’art. 105 comma 1 del DPR 320/56, oltre alle violazioni per lavoro nero, mancati riposi e impiego di clandestini.

Da ultimo il DM 22 giugno 2026 ricorda che, per determinare la sospensione dalla regolarità contributiva e impedire il godimento dei benefici per il periodo espressamente indicato, le violazioni devono essere definitive, ossia accertate con sentenza passata in giudicato ovvero con ordinanza ingiunzione pagata o non impugnata e, pertanto, definitiva.
Diversamente, l’estinzione delle violazioni penali a seguito di prescrizione obbligatoria, di cui agli artt. 20 e ss. del DLgs. 758/94 nonché di oblazione, ai sensi degli artt. 162 e 162-bis c.p., impedisce la definitività delle violazioni e, conseguentemente, non costituendo cause ostative, non rilevano ai fini del comma 1175.

TORNA SU