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Regime del Gruppo IVA senza effetti diretti negli ordinamenti nazionali

/ REDAZIONE

Giovedì, 16 luglio 2026

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Con la sentenza pubblicata ieri, relativa alla causa T-268/25, il Tribunale Ue si è pronunciato in merito alla compatibilità, con l’art. 11 della direttiva 2006/112/Ce, della normativa danese in materia di Gruppi IVA.
Quest’ultima normativa, in particolare, subordina la possibilità di costituire un Gruppo IVA comprendente, da un lato, persone che svolgono attività soggette al tributo e, dall’altro, persone che svolgono attività esenti o che non esercitano attività economica, alla condizione che una persona del gruppo detenga, direttamente o indirettamente, la totalità del capitale degli altri membri.

Secondo i giudici unionali, la condizione di detenzione al 100% del capitale non può considerarsi una precisazione del requisito, individuato dall’art. 11 comma 1 della Direttiva, secondo cui per la costituzione di un Gruppo IVA devono sussistere stretti vincoli finanziari tra i soggetti coinvolti.
La citata condizione potrebbe rientrare, però, tra quelle misure che gli Stati membri, ai sensi del comma 2 del medesimo art. 11, possono imporre in ambito nazionale per prevenire l’elusione o l’evasione fiscale, pur nel rispetto dei principi di proporzionalità e di neutralità fiscale.

In definitiva, l’art. 11 della direttiva non ammette una restrizione come quella prevista dalla normativa danese, a meno che essa costituisca una misura necessaria e adeguata per conseguire gli obiettivi di contrasto all’elusione o all’evasione fiscale, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

Viene escluso, infine, che il citato art. 11 abbia effetto diretto negli ordinamenti dei singoli Stati membri, in quanto la sua attuazione implica l’intervento di una normativa nazionale che determini la portata concreta dei vincoli indicati dalla medesima disposizione.
Di conseguenza, i soggetti passivi non possono far valere, nei confronti di uno Stato membro, il diritto di essere registrati come Gruppo IVA ove la normativa di detto Stato non sia conforme all’art. 11 della Direttiva.

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