Con il nuovo OIC 5 attività immobilizzate al minore tra valore contabile e di realizzazione
I crediti sono valutati al valore di presumibile realizzo, ovvero all’importo che la società stima concretamente di poter incassare
Per le società che non proseguono, neppure parzialmente, l’attività d’impresa, le specifiche regole dell’OIC 5 stabiliscono che per le attività materiali e immateriali, le partecipazioni e i titoli di debito, il criterio di riferimento è il minore tra il valore netto contabile esistente all’avvio della liquidazione e il valore di realizzazione in liquidazione. Quest’ultimo corrisponde al prezzo che si stima di ottenere dalla vendita, al netto dei costi diretti di cessione e dismissione, tenendo conto delle informazioni disponibili e delle condizioni concretamente applicabili durante la procedura. Non coincide necessariamente con il valore di mercato, poiché l’esigenza di conseguire liquidità in tempi brevi può indurre la società ad accettare un prezzo inferiore rispetto a quello ottenibile in condizioni ordinarie.
Le attività materiali e immateriali non sono più assoggettate ad ammortamento, poiché il loro recupero non avviene più indirettamente attraverso l’utilizzo nel processo produttivo, ma direttamente mediante la cessione. Non trovano inoltre applicazione le disposizioni dell’OIC 9 in materia di perdite durevoli di valore. Le attività immateriali prive di un autonomo valore di realizzo, come normalmente accade per l’avviamento e per i costi di impianto e ampliamento, devono quindi essere eliminate dal bilancio.
Lo stesso criterio del minore tra valore netto contabile e valore di realizzazione si applica alle partecipazioni. Per le partecipazioni non quotate la società deve acquisire, con la dovuta diligenza professionale e sostenendo costi proporzionati alla complessità e alla rilevanza dell’investimento, tutte le informazioni necessarie per formulare una stima attendibile. Nella determinazione del valore devono essere considerate anche la ridotta negoziabilità della partecipazione e la circostanza che la società venditrice si trovi in liquidazione. Per i titoli di debito non trova più applicazione il costo ammortizzato, poiché l’obiettivo non è più distribuire gli effetti economici lungo la durata dello strumento, ma rappresentare quanto potrà essere ricavato dalla sua cessione o dal suo rimborso.
I crediti sono valutati al valore di presumibile realizzo, ossia all’importo che la società stima concretamente di poter incassare. Il costo ammortizzato e l’attualizzazione non trovano più applicazione quando determinano valori diversi da quelli effettivamente realizzabili. Gli eventuali sconti concessi ai debitori per accelerare l’incasso, così come le successive variazioni della stima di recuperabilità, sono rilevati nel conto economico. Le rimanenze sono invece valutate al minore tra il costo, determinato secondo l’OIC 13, e il valore di realizzazione in liquidazione.
Dal lato del passivo, i debiti sono iscritti al valore di presunta estinzione, cioè all’importo che la società prevede di dover corrispondere per estinguere l’obbligazione. Tale valore può essere superiore al nominale, ad esempio per effetto di interessi o penali, o inferiore in presenza di stralci concessi dal creditore. La riduzione può tuttavia essere rilevata solo quando lo stralcio sia già efficace tra le parti alla data di formazione del bilancio: una trattativa in corso o una semplice aspettativa di rinuncia non sono sufficienti. Anche per i debiti non si applicano il costo ammortizzato e l’attualizzazione, in quanto potrebbero condurre all’iscrizione di valori diversi da quelli che la società dovrà effettivamente corrispondere.
Con riferimento ai fondi per rischi e oneri, l’OIC 5 non prevede la costituzione di un fondo indistinto destinato ad accogliere tutti i costi futuri della liquidazione. I costi necessari e funzionali all’ordinato svolgimento della procedura, quali il compenso del liquidatore, il costo del personale indispensabile, gli interessi, le utenze e la locazione della sede legale, sono rilevati progressivamente secondo la loro maturazione. Diversamente, gli impegni contrattuali non funzionali alla liquidazione, da cui non sono attesi benefici, possono configurare contratti onerosi e richiedere un apposito accantonamento. È il caso, ad esempio, dei canoni relativi a magazzini inutilizzati o dei contratti di acquisto di beni che non potranno essere rivenduti.
L’OIC 5 consente inoltre, in via facoltativa, di iscrivere un’attività al valore di realizzazione in liquidazione anche quando questo sia superiore al valore netto contabile, ma solo in presenza di condizioni rigorose. Il maggior valore deve essere significativo, il bene deve essere vendibile nelle condizioni in cui si trova e la cessione deve risultare sostanzialmente certa e realizzabile a breve, con un acquirente già individuato, trattative in fase avanzata e un prezzo determinabile in modo attendibile. L’opzione va applicata a tutti i beni che soddisfano tali requisiti e la rivalutazione è rilevata nel Conto economico nella voce “Rivalutazioni della procedura liquidatoria”.
Le differenze derivanti dal passaggio ai nuovi criteri nel primo bilancio di liquidazione costituiscono un cambiamento di principio contabile e sono rilevate direttamente nel patrimonio netto nella voce “Rettifiche di liquidazione”; le successive variazioni delle stime sono invece imputate al Conto economico.
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