Sanatoria per le delibere del canone unico dal 2021 al 2025
La qualifica di «tributo locale» riconosciuta dalle Sezioni Unite impone la pubblicazione delle delibere sul sito del Dipartimento delle Finanze
Il DLgs. 7 agosto 2026 n. 147 ha introdotto alcune previsioni in materia di canone unico ex art. 1 commi 816 ss. della L. 160/2019.
Va ricordato che, dal 2021, il canone unico è istituito da Comuni, Province e Città metropolitane, in quanto accorpa e sostituisce la tassa per l’occupazione di spazi e aree pubbliche (TOSAP), il canone per l’occupazione di spazi e aree pubbliche (COSAP), l’imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari, nonché il canone di cui all’art. 27 commi 7 e 8 del DLgs. 30 aprile 1992 n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei Comuni e delle Province.
Il canone unico è infatti dovuto:
- per l’occupazione delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
- nonché per la diffusione di messaggi pubblicitari mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all’esterno di veicoli a uso pubblico o privato.
Con la sentenza n. 12225 depositata il 1° maggio 2026, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno riconosciuto la natura tributaria del canone unico in ogni sua componente, affermando pertanto, per le relative controversie, la giurisdizione, in ogni caso, del giudice tributario (si veda “Le controversie sul canone unico spettano al giudice tributario” del 5 maggio 2026).
Alla luce della qualifica di “tributo locale” riconosciuta dalle Sezioni Unite, l’art. 30 del DLgs. 147/2026 ha disposto che, a decorrere dall’anno 2026, alle delibere di approvazione dei regolamenti e delle tariffe in materia di canone unico si applicano le prescrizioni di cui all’art. 13 commi 15, 15-bis e 15-ter del DL 201/2011, relative all’invio telematico al MEF e alla pubblicazione sul sito del Dipartimento delle Finanze.
Vengono così recepite le indicazioni rese dal Dipartimento delle Finanze del MEF con la circ. 22 maggio 2026 n. 1/DF (si veda “Regolamenti e tariffe del canone unico da pubblicare sul sito del Dipartimento delle Finanze” del 23 maggio 2026).
Dunque, a partire dal 2026, ai sensi dell’art. 13 comma 15-ter del DL 201/2011, i Comuni devono trasmettere telematicamente al MEF le delibere in materia di canone unico, tramite il Portale del federalismo fiscale, entro il termine perentorio del 14 ottobre dell’anno di riferimento, affinché le predette delibere possano essere poi pubblicate sul sito del Dipartimento delle Finanze entro il 28 ottobre del medesimo anno.
Quanto precisato assume particolare rilevanza non solo per i Comuni, ma anche per i contribuenti, tenuto conto che, in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano le delibere adottate dal Comune per l’anno precedente.
Peraltro, in deroga al citato art. 13 comma 15-ter del DL 201/2011, l’art. 30 del DLgs. 147/2026 introduce una sorta di “sanatoria” per le delibere regolamentari e tariffarie già adottate per gli anni di imposta dal 2021 al 2025, in quanto è prescritto che tali delibere:
- sono efficaci, per ciascun anno di riferimento, a condizione che siano inserite nel portale del Federalismo fiscale entro il termine perentorio del 31 ottobre 2026, con le modalità di cui all’art. 13 comma 15 del DL 201/2011;
- ai fini dell’acquisizione della loro efficacia, le delibere così inserite devono poi essere pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle Finanze entro il 30 novembre 2026.
Se il Comune non rispetterà tali termini di invio e pubblicazione, deve ritenersi che le delibere per gli anni dal 2021 al 2025 risulteranno prive di efficacia: ciò potrebbe rilevare in relazione a future istanze di rimborso del canone già corrisposto o alla contestazione, davanti al giudice tributario, delle pretese impositive vantate dall’ente locale per tali anni.
In aggiunta alle disposizioni in materia di delibere, l’art. 31 del DLgs. 147/2026, integrando l’art. 1 comma 819 lett. a) della L. 160/2019, ha precisato che balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile sono esclusi dal presupposto impositivo del canone unico.
Il dubbio nasceva in quanto il previgente art. 38 comma 2 del DLgs. 507/93, in materia di TOSAP, escludeva dal tributo le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico per mezzo di balconi, verande, bow-windows e simili infissi; tale esclusione non veniva tuttavia esplicitata anche nella successiva disciplina del canone unico. Accogliendo la posizione già adottata negli schemi di regolamento predisposti dall’IFEL, l’art. 31 del DLgs. 147/2026 viene a precisare che, analogamente a quanto disposto per la TOSAP, anche il canone unico (che sostituisce la TOSAP) è escluso con riferimento agli infissi di carattere stabile come i balconi.
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