Se la banca è già ammessa al passivo, il Fondo di garanzia deve usare la rettifica
Nel Codice della crisi però non esiste una disposizione che riproduca letteralmente l’art. 115 comma 2 del RD 267/42
La sentenza della Cassazione n. 25083 depositata il 6 settembre 2026 affronta due questioni di grande rilievo: il regime del credito vantato dal Fondo centrale di garanzia per le PMI a seguito dell’escussione della garanzia pubblica e le modalità attraverso le quali tale credito può essere fatto valere nel passivo fallimentare dell’impresa mutuataria.
La pronuncia è stata adottata all’esito di una specifica ordinanza interlocutoria della Cassazione del 29 ottobre 2025, con la quale erano state rimesse alla pubblica udienza due questioni: la prima, inerente alla legittimazione dell’ente gestore del Fondo di garanzia, la seconda afferente alle modalità con cui il Fondo possa far valere il proprio credito nel fallimento del debitore quando la banca finanziatrice sia già stata ammessa al passivo.
La controversia nasce dall’ammissione allo stato passivo di un fallimento (aperto in vigenza del RD 267/42) di un credito derivante dall’escussione del Fondo di garanzia. Le banche finanziatrici erano già state ammesse al passivo in via chirografaria per il credito da finanziamento. Successivamente l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, per conto del Fondo, aveva chiesto l’ammissione del credito derivante dall’intervento di garanzia. Il Tribunale aveva ammesso tale credito in via chirografaria, ritenendo inammissibile il privilegio.
Il primo passaggio fondamentale della pronuncia è la distinzione tra il credito della banca finanziatrice e il credito del Fondo di Garanzia: quest’ultimo quindi non assume la posizione di coobbligato solidale del debitore finanziato. La garanzia non assicura l’adempimento dell’obbligazione del debitore, bensì tutela la banca rispetto al rischio di mancato recupero del finanziamento. Da ciò deriva che il Fondo, una volta eseguita la propria obbligazione, non esercita un diritto di regresso assimilabile a quello del fideiussore, ma fa valere un proprio e autonomo diritto.
In tale contesto non sono applicabili gli artt. 61 e 62 del RD 267/42, che disciplinano esclusivamente i rapporti tra coobbligati solidali e non possono trovare applicazione nei confronti del Fondo di garanzia. Ne consegue che il Fondo può insinuarsi al passivo anche se il pagamento effettuato alla banca non ha integralmente soddisfatto il credito di quest’ultima: si consolida un orientamento già indicato nella pronuncia della Cassazione n. 36495/2023.
In merito agli aspetti di processo, la Cassazione distingue due situazioni. La prima è che la banca non si sia già insinuata (e sia stata ammessa) al passivo. In questo caso il Fondo deve proporre una propria domanda di ammissione, anche tardiva o ultratardiva, facendo valere il credito privilegiato derivante dall’intervento pubblico.
Il secondo caso si ha quando la banca è già stata ammessa al passivo. In tale situazione il Fondo, una volta escusso, non deve proporre una nuova domanda di insinuazione, ma ha l’onere di utilizzare il meccanismo di rettifica dello stato passivo previsto dall’art. 115 comma 2 del RD 267/42 in base al quale, se prima del riparto, i crediti ammessi validamente sono stati ceduti e la loro cessione tempestivamente notificata, il curatore provvede alla rettifica dello stato passivo attribuendo il riparto ai cessionari.
Tale soluzione risponde alla esigenza di evitare duplicazioni di crediti nello stato passivo. Se il credito della banca resta iscritto per intero e contestualmente viene ammesso il credito del Fondo, la passività verrebbe artificiosamente duplicata.
La sentenza assume assoluto rilievo. Da un lato consolida definitivamente il principio secondo cui il credito del Fondo di garanzia è autonomo, privilegiato e non subordinato alle limitazioni proprie del regresso del fideiussore. Dall’altro introduce una precisa regola processuale: quando la banca è già stata ammessa al passivo, il Fondo non può scegliere se insinuarsi o utilizzare la rettifica ex art. 115 del RD 267/42; deve obbligatoriamente seguire quest’ultima strada.
Nel Codice della crisi e dell’insolvenza (CCII) non esiste una disposizione che riproduca letteralmente l’art. 115 comma 2 del RD 267/42, il quale prevedeva la rettifica formale dello stato passivo in caso di cessione del credito o surrogazione del creditore. La sentenza n. 25083/2026 è quindi costruita attorno ad un istituto che non è stato trasposto in maniera espressa nel CCII.
Ci si può quindi chiedere in che modo le regole processuali delineate dalla sentenza in commento siano applicabili al CCII. Astrattamente appare possibile che, pur in assenza di una disposizione che riproduce il succitato art. 115 comma 2, si possa considerare che il credito della banca resti già accertato e che il Fondo subentri per la quota soddisfatta, con modificazione da apportare alla titolarità del credito e alla sua graduazione. Ma non pare una soluzione incontrovertibile: il curatore della liquidazione giudiziale può certamente prendere atto della cessione di un credito già ammesso; più dubbio è invece se, nel vigore del CCII, il curatore possa modificare con una “semplice” rettifica la natura stessa del credito.
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