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PROFESSIONI

Crediti formativi anche per i revisori legali che svolgono attività di docenza

Per i revisori della sostenibilità da acquisire almeno 25 crediti annui

/ Stefano DE ROSA

Mercoledì, 9 settembre 2026

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Mancano ormai pochi mesi alla conclusione del primo anno del triennio formativo 2026-2028 per i revisori legali che, per l’assolvimento degli adempimenti, dovranno tener presente anche le novità previste dalla circolare n. 15 del 7 settembre 2026 del MEF.

A tal proposito si ricorda come l’art. 5 del DLgs. 39/2010 preveda per tutte le persone fisiche iscritte al Registro dei revisori legali l’obbligo di prendere parte a programmi di aggiornamento professionale, finalizzati al perfezionamento e al mantenimento delle conoscenze teoriche e delle capacità professionali, con l’obiettivo di tutelare la qualità della revisione legale.

Ai sensi dell’art. 8 del decreto sono tenuti a osservare gli obblighi in materia di formazione tutti gli iscritti al Registro, sia nella sezione A (che accoglie i revisori che svolgono attività di revisione legale o che collaborano a un’attività di revisione legale in una società di revisione legale, o che hanno svolto le predette attività nei tre anni precedenti) che nella sezione B (dove sono iscritti d’ufficio i revisori che non hanno assunto incarichi di revisione legale o non hanno collaborato a un’attività di revisione legale in una società di revisione legale per tre anni consecutivi). Inoltre, non sono previste deroghe, esenzioni o esoneri in merito all’obbligo formativo e, pertanto, alla formazione dei revisori legali non sono applicabili, ad esempio, le esenzioni per il raggiungimento di limiti di età riconosciute, invece, per la formazione continua dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

Secondo l’art. 5 (comma 2 e comma 5) del DLgs. 39/2010:
- gli iscritti al Registro dei revisori legali devono acquisire in ciascun anno almeno 20 crediti formativi;
- nel triennio di riferimento devono essere cumulati almeno 60 crediti formativi;
- ogni anno, almeno 10 crediti formativi devono essere conseguiti nelle materie caratterizzanti la revisione legale (definite Materie Gruppo A nel programma predisposto dal MEF).

Si sottolinea come il revisore legale abilitato all’attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità sia tenuto a maturare 25 crediti formativi annuali, di cui almeno dieci nelle materie caratterizzanti la revisione (gruppo A) e almeno 10 nelle materie caratterizzanti ai fini dell’attestazione di sostenibilità (gruppo D). I restanti crediti formativi possono essere acquisiti nelle materie non caratterizzanti la revisione legale (gruppi B e C).

Le materie e gli argomenti oggetto dei corsi devono essere corrispondenti a una o più delle materie o degli argomenti di cui al programma annuale del MEF che, per il 2026, è stato adottato con la determina della Ragioneria generale dello Stato n. 18 del 20 febbraio 2026 (si veda “Particolare attenzione ai profili etici dell’IA nella formazione 2026 dei revisori” del 24 febbraio 2026).

Come evidenziato nella recente circolare del MEF occorre tener presente quanto segue:
- i crediti formativi sono considerati validamente maturati solo qualora i relativi corsi siano stati fruiti nel periodo di effettiva iscrizione al Registro, oppure in un periodo in cui il revisore fosse stato temporaneamente sospeso;
- sulla base dell’interpretazione letterale del citato art. 5 del DLgs. 39/2010, non sono consentite compensazioni di crediti maturati per ciascun anno all’interno dello stesso triennio;
- per i revisori legali iscritti al Registro in corso d’anno, l’obbligo di formazione decorre dal 1° gennaio dell’anno successivo alla data di pubblicazione del provvedimento di iscrizione nella Gazzetta Ufficiale;
- ogni ora di formazione consente di maturare un credito formativo (in merito alle frazioni orarie, si demanda alla responsabilità degli enti organizzatori la corretta e ragionevole determinazione del numero di crediti attribuibili).

Per quanto attiene alla ripetuta partecipazione al medesimo corso viene ribadito come la stessa non dia diritto all’acquisizione di ulteriori crediti formativi. Tuttavia, ha carattere di novità la possibilità di maturare nuovi crediti attraverso la frequenza di corsi afferenti alla stessa materia, purché siano erogati da enti formatori diversi o tramite canali formativi differenti e vi sia una differenza nei contenuti.

Un’ulteriore novità riguarda i revisori che svolgono attività di docenza nell’ambito dei corsi erogati da enti formatori accreditati dal Ministero, da Albi professionali o da società di revisione per i quali è prevista l’acquisizione di un credito per ogni ora di formazione impartita nella materia del corso, per un massimo di cinque crediti. In tale contesto si precisa come, nel corso del triennio formativo, la reiterata docenza nel medesimo corso non dia diritto all’acquisizione di ulteriori crediti formativi.

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