Sulle maggiorazioni del fringe benefit per le auto in uso promiscuo, calcolo con dubbi
Il Consorzio studi Intesa Sanpaolo evidenzia i nodi da sciogliere sulle novità del DLgs. 148/2026
Con la circolare n. 3 di ieri, il Consorzio Studi e ricerche fiscali del gruppo Intesa Sanpaolo ha analizzato le novità in tema di tassazione dei redditi di lavoro dipendente introdotte dal DLgs. 148/2026 (c.d. correttivo “Omnibus”), evidenziando i nodi ancora da sciogliere, sui quali sarebbero auspicabili chiarimenti ufficiali da parte dell’Amministrazione finanziaria.
Con particolare riferimento ai nuovi criteri per la determinazione del fringe benefit per le auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti, introdotti dall’art. 2 del DLgs. 148/2026 all’art. 51 comma 4 lettera a) dell’attuale TUIR (DPR 917/96) e contestualmente all’art. 53 comma 6 lettera a) del DLgs. 117/2026 (applicabile dal 2027), le nuove disposizioni vanno applicate a partire dal periodo d’imposta 2026 nonché con riguardo ai veicoli concessi in uso promiscuo nell’anno 2025 per i quali non trova applicazione il regime transitorio.
La circolare rileva quindi che il datore di lavoro deve adeguare i propri comportamenti dal primo periodo di paga utile, operando eventuali correzioni entro il termine del conguaglio di fine anno.
Quanto al calcolo del fringe benefit, dal valore determinato con le aliquote del 50%, 20% o 10% (a seconda della tipologia di alimentazione del veicolo) della percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri in base al costo risultante dalla tabella ACI applicabile, occorre decurtare le somme eventualmente trattenute al dipendente in relazione alla concessione in uso promiscuo del veicolo. Il DLgs. 148/2026 ha previsto che rientrino in tali somme anche quelle trattenute al dipendente per “accessori e allestimenti”.
Sul punto, la circolare osserva che, stante la laconicità della norma (e della Relazione illustrativa), dovrebbe trattarsi di accessori e allestimenti ulteriori e/o diversi rispetto a quelli considerati dall’ACI in sede di predisposizione delle singole tabelle (oggetto della maggiorazione del 5%).
In particolare, posto che presumibilmente l’ACI considera ai fini dell’elaborazione delle tabelle i modelli base, si dovrebbe trattare degli accessori/allestimenti ulteriori che possono essere scelti dal dipendente (es. sul portale della società di autonoleggio) rispetto a quelli ordinariamente presenti sulle vetture messe a disposizione dal datore di lavoro (in base alla car policy aziendale), a fronte di un addebito in busta paga, che può aggiungersi a quello eventualmente già previsto per l’utilizzo in uso promiscuo dell’autoveicolo.
Da un punto di vista pratico, la circolare osserva, anche con riferimento alla maggiorazione del 5% per gli optional, come non sempre sia facile conoscere quali accessori/allestimenti siano stati effettivamente considerati dall’ACI ai fini della determinazione delle suddette tabelle. Stante questa oggettiva difficoltà, parte della dottrina suggerisce, anche per motivi di speditezza gestionale e di economicità per lo stesso datore di lavoro, di applicare sempre la maggiorazione, prescindendo da qualsiasi preventiva verifica.
Quanto al meccanismo che prevede un incremento del 50% del fringe benefit “successivamente al 31 dicembre del quinto anno dalla prima immatricolazione”, viene riportato l’esempio di un veicolo elettrico plug-in immatricolato il 1° ottobre 2026, per cui il fringe benefit dovrà essere determinato dopo il 31 dicembre 2031, e cioè dal 2032, applicando una maggiorazione del 50% al fringe benefit base del 20% dell’importo risultante dalla tabella ACI utilizzabile.
Per quanto riguarda la citata maggiorazione del 50% (così come per l’integrazione del 5% per gli optional), secondo la circolare sussiste qualche perplessità in merito all’importo su cui si applica. Non è, infatti, chiaro se vada applicata sull’importo del fringe benefit prima o dopo la riduzione delle somme eventualmente addebitate al dipendente, anche per optional e/o accessori, fermo restando che il risultato sarebbe molto diverso.
Da una interpretazione letterale della norma dovrebbe desumersi che la maggiorazione vada calcolata tenendo conto del fringe benefit base già decurtato di quanto trattenuto al dipendente, anche se la Relazione illustrativa potrebbe portare a conclusioni diverse.
Quanto alla disciplina transitoria ex art. 1 comma 48-bis della L. 207/2024 riscritta, che prevede la possibilità di continuare ad applicare la disciplina di determinazione del fringe benefit in vigore al 31 dicembre 2024 per determinati veicoli, in tal caso non sembra poter essere estesa l’integrazione relativamente alle somme trattenute dal datore di lavoro per accessori e allestimenti.
La circolare si occupa anche delle modifiche al trattamento fiscale dei familiari ex art. 1 del DLgs. 148/2026, evidenziando che, seppure si tratti in linea di massima di un intervento favorevole ai dipendenti, potrebbe avere un possibile riflesso negativo in relazione al fringe benefit di cui all’art. 51 comma 4 lett. b) del TUIR per i prestiti ai dipendenti, per cui rileverebbero anche quelli cointestati “con altri familiari” non conviventi (es. fratello).
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