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Dal 30 dicembre obblighi Ue sulla deforestazione con effetti sulle operazioni doganali

Applicazione del regolamento 2023/1115 da quest’anno per grandi e medie imprese e dal 30 giugno 2027 per micro e piccole imprese

/ Pier Paolo GHETTI e Nicola SCALA

Sabato, 10 ottobre 2026

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Il regolamento Ue n. 2023/1115 (European union deforestation regulation – EUDR), entrato in vigore il 29 giugno 2023, si inserisce nel Green Deal europeo con l’obiettivo di contrastare il fenomeno globale della deforestazione e istituisce un regime di due diligence obbligatorio per operatori che immettono specifici prodotti e materie prime nel mercato dell’Unione europea.

L’applicazione degli obblighi è scaglionata: 30 dicembre 2026 per grandi e medie imprese e 30 giugno 2027 per micro e piccole imprese. L’obbligo principale consiste nel produrre una dichiarazione di dovuta diligenza con cui si attesta che il prodotto sia esente da deforestazione e sia stato prodotto in conformità con la legislazione pertinente del Paese di origine. Senza tale dichiarazione il prodotto non potrà essere immesso sul mercato Ue e quindi, se è un bene extra Ue, non si potrà importare. I riferimenti delle dichiarazioni dovranno essere citati nella dichiarazioni doganale di importazione per consentire lo svincolo delle merci.

Il regolamento impatta specifiche materie prime e prodotti individuati in base alla classificazione doganale: bovini (animali vivi, carni, frattaglie, preparazioni), soia (semi, farina, olio, specifici derivati), cacao e caffè (fave, pasta, preparazioni, caffè anche torrefatto, estratti e caffè solubile), olio di palma (olio grezzo, raffinato e determinati derivati), legno (legna da ardere, legno grezzo, segato, carta, cartone, mobili, costruzioni prefabbricate), gomma naturale (gomma naturale, lavorata, battistrada, articoli in gomma). Sono esclusi dagli obblighi: campioni commerciali, prodotti usati, rifiuti, prodotti destinati a medicinali, imballaggi di supporto, prodotti riciclati.

Gli obblighi sono modulati in funzione del ruolo che assumono i soggetti coinvolti nella filiera, ossia: l’operatore primario, che immette i prodotti sul mercato o li esporta, assumendo la responsabilità principale della conformità al divieto di deforestazione; l’operatore a valle, che immette sul mercato o esporta prodotti fabbricati usando prodotti già sottoposti a dichiarazione di dovuta diligence, con obblighi semplificati; il commerciante, che mette a disposizione sul mercato senza immettere né esportare, con obblighi ancora più semplificati. Tali soggetti possono essere PMI o non PMI secondo la Direttiva 2013/34/Ue e in base alla dimensione possono avere obblighi semplificati.

L’operatore primario deve strutturare un sistema di dovuta diligence (raccolta informazioni, valutazione e mitigazione del rischio), sottoposto a revisione annuale per almeno 5 anni. Deve presentare una dichiarazione di dovuta diligence (DDS) usando l’apposito Sistema di informazione (SDI) della Commissione europea prima di importare e/o esportare (se applicabile) materie prime e prodotti rilevanti, ottenendo un numero di riferimento da inserire nella dichiarazione doganale. Deve registrarsi presso il sistema SDI, conservare la DDS per 5 anni, comunicare il numero di DDS a operatori a valle e commercianti e divulgare informazioni eventualmente sopravvenute su prodotti non conformi. L’operatore primario non PMI deve altresì pubblicare una relazione sul proprio sistema di dovuta diligenza dandone diffusione anche tramite il proprio sito internet. È fatto divieto di importare/immettere sul mercato/esportare se viene rilevato che: le materie prime o i prodotti non sono conformi; il rischio di deforestazione in esito all’effettuazione del risk assessment non è trascurabile; la due diligence non è stata effettuata.

L’operatore a valle, per poter immettere sul mercato o esportare un prodotto rilevante, deve raccogliere e conservare informazioni identificative dei propri fornitori di materie prime/prodotti rilevanti (nome, indirizzo, numero di DDS – se si rifornisce da operatori primari – e destinatari per 5 anni. L’operatore a valle non PMI deve in ogni modo registrarsi presso il sistema SDI e divulgare alle autorità eventuali prodotti non conformi prima dell’immissione sul mercato/esportazione.

Il commerciante deve raccogliere e conservare le stesse informazioni identificative degli operatori a valle per 5 anni. Può mettere a disposizione sul mercato materie prime e prodotti rilevanti solo se in possesso di tali informazioni. Il commerciante non PMI deve registrarsi presso il sistema SDI e fare disclosure con le autorità circa eventuali prodotti non conformi prima della loro messa a disposizione sul mercato. Inoltre, non è tenuto a comunicare ai propri clienti il numero di dovuta diligenza ricevuto dai propri fornitori.

Le autorità nazionali competenti effettueranno controlli sull’attuazione del sistema di dovuta diligenza e su dati e documentazione che operatori e commercianti devono raccogliere e conservare. In caso di rilevante non conformità, le sanzioni (non ancora recepite dal legislatore italiano) comprendono: ammende fino al 4% del fatturato annuo generato in Ue dall’impresa, confisca dei prodotti e proventi, esclusione temporanea (12 mesi) da appalti pubblici, divieto temporaneo di immettere o esportare con violazione grave. La Direttiva Ue 2024/1203 prevede pene fino a 5 anni di reclusione per persone fisiche e ammende fino al 5% del fatturato mondiale o 40 milioni per persone giuridiche.

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