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Sabato, 10 ottobre 2026 - Aggiornato alle 6.00

FISCO

Panama e Vietnam fuori dalla black list Ue

Rimangono da monitorare le operazioni con controparti russe

/ Luisa CORSO

Sabato, 10 ottobre 2026

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Nella giornata di ieri, venerdì 9 ottobre, il Consiglio dell’Unione europea ha rilasciato l’aggiornamento semestrale della lista delle giurisdizioni non cooperative ai fini fiscali, la quale comprende ora: Anguilla, Federazione russa, Guam, Isole Turks e Caicos, Isole Vergini statunitensi, Palau, Samoa americane e Vanuatu.

Rispetto al precedente aggiornamento del 17 febbraio 2026 sono stati quindi eliminati dalla black list Ue Panama e Vietnam.
La prossima revisione della lista è prevista per febbraio 2027.

Per quanto riguarda le motivazioni della decisione, il comunicato stampa del Consiglio dell’Ue spiega come Panama, inclusa nella lista a febbraio 2020, sia stata ora inserita nell’Allegato II, riguardante le giurisdizioni oggetto di monitoraggio, in virtù della riforma del regime di esenzione dei redditi di fonte estera, qualificato in precedenza come pratica fiscale dannosa; la stessa giurisdizione ha poi ottenuto una nuova valutazione da parte del Global Forum OCSE in merito al rispetto degli standard relativi allo scambio di informazioni su richiesta.

In modo analogo, il Vietnam, inserito nella black list a febbraio 2026 a fronte del mancato rispetto degli standard relativi allo scambio di informazioni su richiesta, è stato ora trasferito nell’Allegato II, comprensivo dei Paesi in attesa di una nuova valutazione da parte del Global Forum OCSE.

In merito ai riflessi della lista nell’ambito dell’ordinamento interno, si ricorda che il regime dei costi black list di cui all’art. 110 comma 9-bis e ss. del TUIR demanda proprio a tale lista l’individuazione delle giurisdizioni oggetto delle penalizzazioni.

Tale regime comporta, infatti, il monitoraggio dei costi derivanti da operazioni con soggetti “non cooperativi” ai fini fiscali, i quali se non eccedono il valore normale sono deducibili tout court (senza, cioè, la necessità di dimostrare l’effettivo interesse economico dell’operazione), mentre se eccedono il valore normale sono deducibili, per l’eccedenza, a fronte della dimostrazione dell’effettivo interesse economico.

A tale regime si ricollega altresì l’obbligo di indicazione separata dei costi nella dichiarazione dei redditi, indipendentemente dal fatto che essi risultino inferiori o superiori al valore normale.
Per l’individuazione delle operazioni oggetto di monitoraggio, in mancanza di indicazioni ufficiali, si assume come data “spartiacque” quella della pubblicazione della lista sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, e non quella relativa all’adozione delle conclusioni stesse (circ. Assonime n. 19/2023). Al fine di escludere dalle limitazioni del regime black list le operazioni con controparti localizzate a Panama o in Vietnam occorrerà quindi attendere la pubblicazione delle suddette conclusioni sulla Gazzetta Ufficiale dell’Ue.

Per ciò che concerne l’efficacia delle modifiche apportate alla lista, in mancanza di indicazioni specifiche, la stessa Assonime esclude che qualunque aggiornamento periodico possa comportare effetti retroattivi sulle operazioni precedentemente effettuate.

Le modifiche riducono di molto l’ambito di operatività del regime black list, il quale ha ora ad oggetto giurisdizioni con uno scambio commerciale residuale, fatta eccezione per le operazioni intercorse con la Federazione russa, le quali, da un lato, rimangono soggette agli obblighi di indicazione separata in dichiarazione dei redditi e ai menzionati limiti di deducibilità, dall’altro, sono soggette alle ritenute in “uscita” in misura piena, come effetto della sospensione dei benefici convenzionali.

Si pensi ad esempio al pagamento di royalties o di interessi nei confronti di controparti russe; per effetto della sospensione, tra gli altri, degli artt. 11 e 12 della Convenzione Italia-Federazione russa, ad opera dell’art. 10 del DLgs. 192/2025, tali componenti non possono beneficiare della ritenuta convenzionale e, se eccedenti il valore normale, sono deducibili soltanto a fronte della dimostrazione dell’effettivo interesse economico e della concreta esecuzione dell’operazione.

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