Con reiterata violazione di obblighi fiscali, domanda di concordato minore inammissibile
Escluso il cram down ove il debito sia di natura erariale e sussista l’abuso del concordato
Nell’affrontare i profili fiscali della disciplina del sovraindebitamento del Codice della crisi di cui al DLgs. 14/2019 (si veda “Per il sovraindebitamento attestazione del professionista necessaria in casi complessi” di oggi), con particolare riferimento al concordato minore, la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 9, Parte II, pubblicata ieri, si sofferma sulle cause di inammissibilità della domanda ex art. 77 del CCII e sul compimento di atti diretti a frodare le ragioni di creditori.
Tra gli atti di frode che rendono inammissibile la domanda si colloca la condotta del debitore che abbia sistematicamente privilegiato il regolare adempimento delle obbligazioni verso altri creditori diversi dell’Erario, omettendo il versamento delle imposte dovute e accumulando un rilevante debito tributario (App. Genova 23 luglio 2025).
Gli Uffici, pertanto, sono tenuti a verificare con particolare attenzione la natura e l’origine dell’indebitamento, al fine di accertare se eventuali condotte del debitore, quali la reiterata e consapevole violazione degli obblighi fiscali, possano configurarsi quali atti compiuti in frode ai creditori e incidere sull’ammissibilità della domanda.
Ai fini dell’adesione alla proposta, in relazione ai tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, il voto è espresso dalla competente Direzione provinciale con riguardo alla generalità dei crediti vantati. L’Agente della riscossione esprime, invece, il voto limitatamente agli oneri di riscossione di propria spettanza (Cass. nn. 35976/2022 e 13877/2023).
Qualora l’Ufficio non ritenga di aderire alla proposta, la relativa determinazione dovrà essere adeguatamente e puntualmente motivata, mediante l’esplicitazione delle ragioni a fondamento del dissenso.
In tale contesto, si inserisce l’art. 80 del CCII, che regola il cram down fiscale, previdenziale e contributivo.
La circolare evidenza che il cram down fiscale rileva esclusivamente ai fini del computo delle maggioranze, dovendosi equiparare la posizione dei creditori pubblici a quella di qualunque altro creditore dissenziente. Ne consegue che l’Agenzia delle Entrate, così come gli enti previdenziali e assistenziali, può contestare non solo la convenienza della proposta rispetto all’alternativa liquidatoria, ma anche ogni altro presupposto di ammissibilità della procedura. Secondo la giurisprudenza l’istituto del cram down fiscale non attribuisce al tribunale un potere generalizzato di superamento del dissenso dell’Amministrazione finanziaria.
Il cram down non consente al giudice di superare sempre e comunque la mancata adesione dell’Amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali, operando solamente quando gli enti siano rimasti inerti oppure quando il voto contrario all’approvazione del concordato risulti obiettivamente ingiustificato (App. Genova 23 luglio 2025).
Pertanto, laddove l’esposizione debitoria sia quasi integralmente di natura erariale, si palesa l’abuso dello strumento se il concordato minore risulti piegato al raggiungimento di una finalità che va oltre la soluzione del sovraindebitamento per la prosecuzione dell’attività professionale e venga utilizzato solo per l’eliminazione del consistente debito accumulato nei confronti dell’Agenzia delle Entrate (App. Venezia 10 ottobre 2024).
In presenza di ingenti esposizioni debitorie costituite quasi interamente da debiti erariali, gli Uffici valuteranno la possibilità di eccepire l’inammissibilità della domanda.
La prevalente incidenza del debito erariale non è, di per sé, idonea a configurare un abuso dello strumento del concordato minore.
La definizione dei debiti tributari nel concordato minore è regolata da una disciplina autonoma e, conseguentemente, non trova applicazione il procedimento di transazione fiscale ex art. 88 del CCII (Cass. n. 14555/2026).
Il debitore non è tenuto a presentare una proposta di transazione fiscale secondo le regole procedurali dell’art. 88 comma 5 e l’Ufficio non è tenuto a richiedere il parere conforme alla rispettiva Direzione regionale.
Pur non essendo obbligatoria, nel concordato minore, la presentazione di un’istanza di transazione fiscale, la proposta deve comunque rispettare le regole di natura sostanziale in materia di trattamento dei crediti erariali e previdenziali previste dal medesimo art. 88.
Sebbene sia ammissibile nel concordato minore il pagamento parziale del credito erariale e il degrado della parte incapiente al rango chirografario, allocato in una apposita classe, la proposta non può prevedere un trattamento in violazione delle regole sostanziali poste per i crediti erariali e previdenziali dall’art. 88 comma 1, che impongono il criterio del c.d. trattamento non deteriore.
In caso contrario, la proposta risulterebbe incompatibile con i principi che presidiano la tutela del credito pubblico e potrebbe essere dichiarata inammissibile.
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