False
ACCEDI
Giovedì, 22 ottobre 2026 - Aggiornato alle 6.00

PROFESSIONI

Nomina del sostituto quando l’Ordine viene a conoscenza del decesso del collega

Avvio del procedimento non subordinato alla ricezione di apposita istanza da parte degli eredi del deceduto o di altri soggetti in particolare

/ REDAZIONE

Giovedì, 22 ottobre 2026

x
STAMPA

download PDF download PDF

Con il Pronto Ordini n. 82/2026 pubblicato ieri, il CNDCEC ha chiarito che l’Ordine può attivare il procedimento, da svolgersi nelle forme di cui alla L. 241/90, volto a nominare un sostituto temporaneo nella gestione dello studio del deceduto ogni volta che venga a conoscenza di fatti e circostanze che, riscontrate, richiedano l’adozione di un tale provvedimento, indipendentemente dal soggetto istante e/o segnalante. Il Consiglio nazionale ha così precisato che per la nomina non è necessario che l’Ordine riceva la relativa istanza da parte degli eredi del deceduto o del curatore dell’eredità giacente.

Nel rispondere al quesito in materia, il Pronto Ordini osserva prima di tutto che il dovere di sussidiarietà è previsto in via generale dall’art. 14 del Codice deontologico, in base al quale, al comma 1, “Costituisce assistenza reciproca anche la disponibilità del professionista alle sostituzione nella conduzione e/o gestione dello studio di altro collega, che ne faccia richiesta all’Ordine, per temporaneo impedimento dovuto a ragioni di salute, maternità, paternità, affido ovvero oggettiva difficoltà”.
Con riferimento all’ipotesi di decesso dell’iscritto, in base a quanto disposto dall’art. 15 commi 6, 7 e 8 del Codice deontologico:
- in caso di decesso di un collega, il professionista chiamato a sostituirlo nella temporanea gestione dello studio dal Presidente del Consiglio dell’Ordine di appartenenza ha l’obbligo di accettare l’incarico, salvo giustificato impedimento o altro giustificato motivo;
- il successore deve agire con particolare diligenza, avendo riguardo agli interessi di eredi, clienti e collaboratori del collega deceduto;
- in presenza di pratiche iniziate dal collega deceduto e continuate dal successore, la liquidazione dei rispettivi compensi spettanti ai due professionisti avviene, nei casi dubbi o in quelli di rilevante interesse economico, previo parere del Consiglio dell’Ordine.

Richiamando quanto evidenziato nel Pronto Ordini n. 35/2026 (si veda “Obbligo di subentro al collega deceduto per il commercialista chiamato dall’Ordine” del 24 giugno), il CNDCEC sottolinea che dagli articoli del Codice deontologico si può ricavare che la gestione temporanea dello studio di un collega deceduto da parte di altro collega costituisce manifestazione del principio di assistenza reciproca tra colleghi, rientra nelle competenze del Presidente dell’Ordine, risulta obbligatoria per il collega individuato dal Presidente dell’Ordine quale “subentrante”, salvo giustificato motivo, e deve avvenire per un arco temporale temporaneo e con particolare diligenza, tenendo in considerazione gli interessi degli eredi, dei clienti e dei collaboratori del deceduto.

Le norme non si occupano di regolare aspetti specifici e/o pratici di tale attività, neanche in riferimento al procedimento che l’Ordine deve seguire.
Secondo il Consiglio nazionale, però, tenuto conto che il Codice deontologico prevede che sia il Presidente dell’Ordine a individuare e nominare il sostituto temporaneo tra i propri iscritti all’Albo e considerato che la nomina risponde all’esigenza di tutelare non solo gli interessi degli eredi, ma anche quelli dei clienti e dei collaboratori del deceduto, come anticipato l’Ordine può attivare il procedimento di nomina quando viene a conoscenza di fatti e circostanze che, riscontrate, richiedono di adottare il provvedimento, indipendentemente da chi lo richiede e/o segnala.

Nomina indipendentemente dal soggetto istante e/o segnalante

Per il CNDCEC, del resto, se si subordinasse l’avvio del procedimento di nomina alla ricezione di apposita istanza da parte degli eredi del deceduto o di altri soggetti in particolare, le finalità solidaristiche e di tutela degli interessi dei clienti e dei collaboratori del deceduto potrebbero essere vanificate da una condotta omissiva e/o intempestiva di tali soggetti.
Ciò – chiude il Pronto Ordini – “a maggior ragione del fatto che la gestione del subentrante è limitata nel tempo e deve svolgersi con riguardo alle sole attività da compiersi nel breve termine o la cui scadenza è ravvicinata, in modo da avvisare con tempestività i clienti dello studio del deceduto che, messi a conoscenza dell’attività da compiersi, potranno decidere se conferire il relativo mandato al subentrante” o a un altro professionista.

TORNA SU