ACCEDI
Martedì, 1 luglio 2025 - Aggiornato alle 6.00

NOTIZIE IN BREVE

Particolare tenuità dell’omesso versamento IVA se la somma è vicina alla soglia di punibilità

/ REDAZIONE

Martedì, 26 marzo 2019

x
STAMPA

Con la sentenza n. 12906, depositata ieri, la Cassazione ha nuovamente escluso la rilevanza scusabile della crisi societaria rispetto al reato di omesso versamento IVA previsto dall’art. 10-ter del DLgs. 74/2000.

Tale fattispecie è, infatti, integrata dalla scelta consapevole di omettere i versamenti dovuti, non rilevando la circostanza che la società attraversi una fase di criticità e destini risorse finanziarie per far fronte al pagamento di debiti ritenuti più urgenti; elemento questo che – per la prevalente giurisprudenza di legittimità – rientra nell’ordinario rischio di impresa e che non può, in quanto tale, comportare l’inadempimento dell’obbligazione fiscale contratta con l’erario (tra le altre Cass. n. 10813/2014).

Potrebbe, invece, trovare applicazione la causa di forza maggiore di cui all’art. 45 c.p., laddove fosse dimostrato che la crisi non sarebbe stata fronteggiabile tramite il ricorso ad apposite procedure da valutarsi in concreto, non ultimo il ricorso al credito bancario. In altre parole, l’imprenditore dovrebbe provare di aver posto in essere, senza successo per causa a lui non imputabile, tutte le misure (anche sfavorevoli per il proprio patrimonio personale) idonee a reperire la liquidità necessari per adempiere il proprio debito fiscale.

La medesima pronuncia affronta anche il tema della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. Anche su questo tema esiste un orientamento maggioritario secondo cui tale istituto è applicabile soltanto alla omissione per un ammontare vicinissimo alla soglia di punibilità, fissata a 250.000 euro, in considerazione del fatto che il grado di offensività che dà luogo a reato è già stato valutato dal legislatore nella determinazione della soglia di rilevanza penale (Cass. n. 13218/2016 e n. 40774/2015).

La novità è che – nel caso di specie – tale “vicinanza” viene ritenuta integrata da una divergenza di circa 10.000 euro tra gli importi non versati dall’imputato e la soglia di non punibilità. Così, la sentenza di condanna viene annullata senza rinvio per essere il fatto non punibile per particolare tenuità.

TORNA SU